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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2020

Cassazione n. 18097/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32013/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rapprese nta e difende -controricorrente- nonchécontro AUTORITA’ D ’ [OSCURATO:PERSONA] N 1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE VITERBO n. 428/2020 depositata il07/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la Talete s.p.a., ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 428 del 2020 del Tribunale di Viterbo esponendo che: - con sentenza n. 937 del 2015 il Giudice di pace di Viterbo aveva condannato la deducente, quale gestore del [OSCURATO:PERSONA] della zona di competenza dell’ATO 1 [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favore dell’utente [OSCURATO:PERSONA] per fornitura di acqua contenente arsenico oltre i limiti legali e, come tale, assoggettata al divieto di uso alimentare, avendo ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario; - aveva respinto, invece, la domanda di manleva proposta dalla deducente convenuta nei confronti della Regione Lazio, chiamata in causa per tenerla indenne dagli effetti negativi dell’eventuale accoglimento della domanda; - la decisione era stata appellata dalla società deducendo l’insussistenza della propria responsabilità contrattuale per il disservizio nonché, specularmente, e al contempo relativamente alla domanda di manleva, la responsabilità della Regione Lazio per i fatti oggetto di causa, quale titolare di assorbenti poteri d’intervento inerenti alla concessione del servizio di distribuzione idrica; - il Tribunale di Viterbo, pronunciando sul gravame di merito, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di manlevae d aveva rigettato per il resto l’appello, osservando che l’inadempimento contrattuale era conclamato, mentre sull’inadeguato esercizio dei poteri pubblicistici regionali la suddetta conclusione era imposta dall’art. 133 cod. p roc . amm.; resiste con controricorso la Regione Lazio; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; Rilevato che con il primo motivo si prospetta il difetto di giurisdizione ordinaria argomentando che il Tribunale di Viterbo erroneamente non avrebbe declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, così disattendendo la relativa eccezione, senza considerare che la domanda degli utenti non riguardava solo le inadempienze civilistiche ma anche la pretesa riduzione della tariffa stabilita in sede amministrativa per l’erogazione del sevizio, richiesta quest’ultima che investiva direttamente le scelte discrezionali dell’ente piuttosto che la tutela del diritto soggettivo al pagamento di un canone contrattualmente stabilito da attuarsi attraverso la disapplicazione del provvedimento amministrativo; con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 141 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006, 9, 12 e 13, del d.lgs. n. 31 del 2001, di attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e della O.P.C.M. 3921 del 2011, rapportati all’art. 1218 cod. civ, perché il Tribunale avrebbe errato escludendo la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti della Regione Lazio, senza considerare che essa riguardava i profili civilistici della pretesa, stante l’intervenuto regime emergenziale, disciplinato dalla richiamata normativa di settore, implicante la sostanziale impossibilità del soggetto gestore del S.I.I. d’intervenire sulla qualità dell’acqua erogata agli utenti e, conseguentemente, il diritto a essere tenuto indenne, al riguardo, da ogni responsabilità; con il terzo motivo d’impugnazione si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché la sentenza del Tribunale di Viterbo avrebbe trascurato di considerare il ruolo-chiave dell’ente regionale, tenuto ad affrontare le situazioni di emergenza ambientale insieme all’Autorità d’Ambito 1 [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima, evocata in lite, accettando poi la rinuncia alla domanda di manleva nei suoi confronti proposta ancorché senza l’adozione di una formale sua estromissione dal giudizio), coobbligato con il soggetto gestore del S.I.I. e responsabile dell’impossibilità della distribuzione di acqua potabilizzata; Considerato che non vi è bisogno di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, essendosi queste espresse chiaramente sul punto; il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; infatti, questa Corte (Cass., Sez.

U., 27/05/2022, n. 17248), in fattispecie del tutto sovrapponibile, ha ricordato il principio secondo cui l’azione risarcitoria proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato - qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e fluoruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato -rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, in tale ipotesi, l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dall’amministrazione costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza (si richiama: Cass., Sez.

U., n. 32780 del 2018, Cass., Sez.

U., n. 33209 del 2018, e Cass., Sez.

U., n. 36897 del 2021); le menzionate Sezioni Unite hanno evidenziato che pertanto «è il singolo rapporto di utenza a venire in considerazione e, con esso, il diritto del singolo utente a vedersi risarcito il danno arrecatogli dal contrattuale inadempimento della controparte immediata, cioè il gestore unico del servizio idrico integrato e fornitore del bene acqua, come pure a vedersi ridotto il corrispettivo dell’acqua fornita, siccome priva delle qualità pattuite (cioè la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di limiti massimi di arsenico e/o fluoruri): non è quindi in considerazione, se non quale presupposto e per di più - a tutto concedere - della sola domanda di garanzia della fornitrice nei confronti degli Enti per le modalità di gestione della relativa emergenza, l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione incaricata della gestione del servizio» (si richiama Cass. Sez.

U. n. 32780/2018 cit.); il secondo motivo è, invece,fondato; nello stesso precedente richiamato (Cass., Sez.

U., n. 17248 del 2022), è stato chiarito che «la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA]» (si richiama Cass., Sez.

Un., n. 36897 del 2021); si è soggiunto che «non può pervenirsi a diverse conclusioni perché, al di là di ragioni eminentemente processuali (la giurisdizione non può derogarsi per ragioni di connessione ed il coordinamento delle giurisdizioni su rapporti diversi ma interdipendenti può trovare soluzione, semmai, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato),tanto il carattere emergenziale della situazione venutasi a creare nei territori per cui è causa, quanto il complesso sistema di riparto di competenze e funzioni che caratterizza i rapporti tra il gestore del S.I.I. e le pubbliche autorità preposte alla gestione della c.d. emergenza arsenico…non escludono il fatto, assolutamente dirimente, che l’erogazione dell’acqua potabile “rientra pur sempre nelle ordinarie obbligazioni dell’ente gestore del servizio idrico integrato e, comunque, di quello che in concreto eroga, in virtù di rapporti privatistici ordinari di utenza individuale, l’acqua ai privati con l’obbligo di somministrarla in condizioni tali da renderla conforme alle prescrizioni, di vario rango normativo, sui suoi contenuti massimi consentiti di sostanze tossiche”(Cass., Sez.

Un., n. 32780 del 2018 cit.)»; il terzo motivo è logicamente assorbito, dovendo disporsi, in accoglimento della gravata sentenza di appello, il conseguente rinvio al medesimo giudice; spese al giudice del rinvio; p.q. m. la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32013/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rapprese nta e difende -controricorrente- nonchécontro AUTORITA’ D ’ [OSCURATO:PERSONA] N 1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE VITERBO n. 428/2020 depositata il07/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la Talete s.p.a., ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 428 del 2020 del Tribunale di Viterbo esponendo che: - con sentenza n. 937 del 2015 il Giudice di pace di Viterbo aveva condannato la deducente, quale gestore del [OSCURATO:PERSONA] della zona di competenza dell’ATO 1 [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favore dell’utente [OSCURATO:PERSONA] per fornitura di acqua contenente arsenico oltre i limiti legali e, come tale, assoggettata al divieto di uso alimentare, avendo ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario; - aveva respinto, invece, la domanda di manleva proposta dalla deducente convenuta nei confronti della Regione Lazio, chiamata in causa per tenerla indenne dagli effetti negativi dell’eventuale accoglimento della domanda; - la decisione era stata appellata dalla società deducendo l’insussistenza della propria responsabilità contrattuale per il disservizio nonché, specularmente, e al contempo relativamente alla domanda di manleva, la responsabilità della Regione Lazio per i fatti oggetto di causa, quale titolare di assorbenti poteri d’intervento inerenti alla concessione del servizio di distribuzione idrica; - il Tribunale di Viterbo, pronunciando sul gravame di merito, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di manlevae d aveva rigettato per il resto l’appello, osservando che l’inadempimento contrattuale era conclamato, mentre sull’inadeguato esercizio dei poteri pubblicistici regionali la suddetta conclusione era imposta dall’art. 133 cod. p roc . amm.; resiste con controricorso la Regione Lazio; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; Rilevato che con il primo motivo si prospetta il difetto di giurisdizione ordinaria argomentando che il Tribunale di Viterbo erroneamente non avrebbe declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, così disattendendo la relativa eccezione, senza considerare che la domanda degli utenti non riguardava solo le inadempienze civilistiche ma anche la pretesa riduzione della tariffa stabilita in sede amministrativa per l’erogazione del sevizio, richiesta quest’ultima che investiva direttamente le scelte discrezionali dell’ente piuttosto che la tutela del diritto soggettivo al pagamento di un canone contrattualmente stabilito da attuarsi attraverso la disapplicazione del provvedimento amministrativo; con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 141 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006, 9, 12 e 13, del d.lgs. n. 31 del 2001, di attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e della O.P.C.M. 3921 del 2011, rapportati all’art. 1218 cod. civ, perché il Tribunale avrebbe errato escludendo la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti della Regione Lazio, senza considerare che essa riguardava i profili civilistici della pretesa, stante l’intervenuto regime emergenziale, disciplinato dalla richiamata normativa di settore, implicante la sostanziale impossibilità del soggetto gestore del S.I.I. d’intervenire sulla qualità dell’acqua erogata agli utenti e, conseguentemente, il diritto a essere tenuto indenne, al riguardo, da ogni responsabilità; con il terzo motivo d’impugnazione si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché la sentenza del Tribunale di Viterbo avrebbe trascurato di considerare il ruolo-chiave dell’ente regionale, tenuto ad affrontare le situazioni di emergenza ambientale insieme all’Autorità d’Ambito 1 [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima, evocata in lite, accettando poi la rinuncia alla domanda di manleva nei suoi confronti proposta ancorché senza l’adozione di una formale sua estromissione dal giudizio), coobbligato con il soggetto gestore del S.I.I. e responsabile dell’impossibilità della distribuzione di acqua potabilizzata; Considerato che non vi è bisogno di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, essendosi queste espresse chiaramente sul punto; il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; infatti, questa Corte (Cass., Sez. U., 27/05/2022, n. 17248), in fattispecie del tutto sovrapponibile, ha ricordato il principio secondo cui l’azione risarcitoria proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato - qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e fluoruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato -rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, in tale ipotesi, l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dall’amministrazione costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza (si richiama: Cass., Sez. U., n. 32780 del 2018, Cass., Sez. U., n. 33209 del 2018, e Cass., Sez. U., n. 36897 del 2021); le menzionate Sezioni Unite hanno evidenziato che pertanto «è il singolo rapporto di utenza a venire in considerazione e, con esso, il diritto del singolo utente a vedersi risarcito il danno arrecatogli dal contrattuale inadempimento della controparte immediata, cioè il gestore unico del servizio idrico integrato e fornitore del bene acqua, come pure a vedersi ridotto il corrispettivo dell’acqua fornita, siccome priva delle qualità pattuite (cioè la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di limiti massimi di arsenico e/o fluoruri): non è quindi in considerazione, se non quale presupposto e per di più - a tutto concedere - della sola domanda di garanzia della fornitrice nei confronti degli Enti per le modalità di gestione della relativa emergenza, l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione incaricata della gestione del servizio» (si richiama Cass. Sez. U. n. 32780/2018 cit.); il secondo motivo è, invece,fondato; nello stesso precedente richiamato (Cass., Sez. U., n. 17248 del 2022), è stato chiarito che «la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA]» (si richiama Cass., Sez. Un., n. 36897 del 2021); si è soggiunto che «non può pervenirsi a diverse conclusioni perché, al di là di ragioni eminentemente processuali (la giurisdizione non può derogarsi per ragioni di connessione ed il coordinamento delle giurisdizioni su rapporti diversi ma interdipendenti può trovare soluzione, semmai, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato),tanto il carattere emergenziale della situazione venutasi a creare nei territori per cui è causa, quanto il complesso sistema di riparto di competenze e funzioni che caratterizza i rapporti tra il gestore del S.I.I. e le pubbliche autorità preposte alla gestione della c.d. emergenza arsenico…non escludono il fatto, assolutamente dirimente, che l’erogazione dell’acqua potabile “rientra pur sempre nelle ordinarie obbligazioni dell’ente gestore del servizio idrico integrato e, comunque, di quello che in concreto eroga, in virtù di rapporti privatistici ordinari di utenza individuale, l’acqua ai privati con l’obbligo di somministrarla in condizioni tali da renderla conforme alle prescrizioni, di vario rango normativo, sui suoi contenuti massimi consentiti di sostanze tossiche”(Cass., Sez. Un., n. 32780 del 2018 cit.)»; il terzo motivo è logicamente assorbito, dovendo disporsi, in accoglimento della gravata sentenza di appello, il conseguente rinvio al medesimo giudice; spese al giudice del rinvio; p.q. m. la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il te
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