CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale, posto che il giudice non ha tenuto in conto l'assenza di strumentazione atta al confezionamento e alla pesatura della sostanza stupefacente, né della capacità reddituale del ricorrente e della sua condizione soggettiva di assuntore; con secondo motivo il mancato riconoscimento del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990e, con terzo motivo mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Ritenuto che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decísum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal quantitativo di hashish custodito in casa, dal suo elevato principio attivo e dalla conseguente possibilità di estrarre un numero molto alto di dosi; né può ritenersi credibile la dichiarazione resa dal ricorrente di aver fatto una personale scorta natalizia per il prezzo di euro 1.000, posto che è inverosimile che lo stesso, dipendente della [OSCURATO:PERSONA], possa conservare la lucidità nello svolgimento delle sue attività lavorative assumendo quotidianamente 4 o 5 grammi al giorno di hashish. Anche la censura in ordine alla lieve entità è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di hashish, suddiviso in tre panetti, da cui erano ricavabili 1967 dosi. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento allo sfavorevole giudizio prognostico dell'imputato cui l'attività lavorativa non ho impedito di tornare a delinquere. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2