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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 1971

Cassazione n. 06214/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 18 febbraio 2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 aprile 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni due e mesi quattro e giorni 13 di reclusione ed euro 7.110,00 di multa perché ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81, 99 e 110 c.p. e 73 commi 1 e 4 e art. 80 DPR 309/90, per aver illecitamente coltivato al fine di cessione a terzi e comunque per uso non esclusivamente personale, circa 2561 piante di cannabis indica in perfetto stato vegetativo, dalle quali risultavano ricavabili n. 579.285,9 dosi medie singole e per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana per un quantitativo pari a kg. 4,565, dalla quale erano ricavabili circa 18.606,9 dosi medie singole (in Nicotera, fraz.

Marina, il 18/10/2017); che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 80 comma 2 DPR 309/90, considerata la totale assenza di motivazione sul punto, non avendo la corte d'appello risposto alle censure presentate con l'atto d'appello, dando atto degli elementi dai quali ha ritenuto sussistente l'ingente quantità di stupefacente giustificante l'applicazione dell'aggravante in questione, non potendo essa essere riconosciuta solo sulla base del dato numerico; 2) Violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62 bis e 99 c.p. considerato che la sentenza impugnata appare priva di un'adeguata motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, non dando conto degli elementi giustificativi la negazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante il Zungri non ha mai negato la propria responsabilità, e il riconoscimento della recidiva, per la quale si limita a richiamare quanto già espresso in tema di circostanze attenuanti generiche.

Considerato che in sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (in tal senso Sez. 6, n. 34521 del 27/6/2013, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez.4, n. 15497 del 22/2/2002, RV. 221693). che inoltre, quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. così, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056; Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061) e che tale integrazione tra le due motivazioni si è verificata in quanto i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimento alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, anche perché i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate e adeguatamente chiarite nella decisione di primo grado; che pertanto deve dichiararsi inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto riproduce i contenuti del motivo già presentato con l'atto di appello (per come sintetizzato dalla sentenza impugnata), senza alcun riferimento specifico ai passaggi argomentativi della sentenza impugnata innanzi a questa Corte che diversamente da quanto affermato dal ricorrente fornisce articolata risposta alle doglianze qui riproposte, sottolineando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90 non soltanto per l'ingente quantità di stupefacente detenuta (pari a circa 600.000 mila dosi), ma altresì per le modalità professionali con le quali era organizzata la coltivazione e il contesto di spaccio in cui si colloca la vicenda, dove tale quantitativo di sostanza stupefacente costituisce sicuramente un pericolo grave alla salute pubblica; che altresì inammissibile appare il secondo motivo di ricorso, sia in quanto ripropositivo di censure già presentate con il gravame di appello nei medesimi contenuti, censure alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta, sia in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Ferrario, Rv. 259142).

Nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria della sanzione comminata, già espressa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], fornendo compiuta risposta al motivo di appello relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva, considerato che il ricorrente è stato colto in flagranza di reato, e pertanto l'ammissione di responsabilità è priva di rilievo, che la coltivazione appariva avente carattere professionale e non improvvisato, e che lo stesso vanta diversi precedenti specifici in materia di stupefacenti, il tutto a dimostrazione di una pericolosità criminale crescente; che alla declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso proposti consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 18 febbraio 2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 aprile 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni due e mesi quattro e giorni 13 di reclusione ed euro 7.110,00 di multa perché ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81, 99 e 110 c.p. e 73 commi 1 e 4 e art. 80 DPR 309/90, per aver illecitamente coltivato al fine di cessione a terzi e comunque per uso non esclusivamente personale, circa 2561 piante di cannabis indica in perfetto stato vegetativo, dalle quali risultavano ricavabili n. 579.285,9 dosi medie singole e per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana per un quantitativo pari a kg. 4,565, dalla quale erano ricavabili circa 18.606,9 dosi medie singole (in Nicotera, fraz. Marina, il 18/10/2017); che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 80 comma 2 DPR 309/90, considerata la totale assenza di motivazione sul punto, non avendo la corte d'appello risposto alle censure presentate con l'atto d'appello, dando atto degli elementi dai quali ha ritenuto sussistente l'ingente quantità di stupefacente giustificante l'applicazione dell'aggravante in questione, non potendo essa essere riconosciuta solo sulla base del dato numerico; 2) Violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62 bis e 99 c.p. considerato che la sentenza impugnata appare priva di un'adeguata motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, non dando conto degli elementi giustificativi la negazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante il Zungri non ha mai negato la propria responsabilità, e il riconoscimento della recidiva, per la quale si limita a richiamare quanto già espresso in tema di circostanze attenuanti generiche. Considerato che in sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (in tal senso Sez. 6, n. 34521 del 27/6/2013, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez.4, n. 15497 del 22/2/2002, RV. 221693). che inoltre, quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. così, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056; Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061) e che tale integrazione tra le due motivazioni si è verificata in quanto i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimento alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, anche perché i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate e adeguatamente chiarite nella decisione di primo grado; che pertanto deve dichiararsi inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto riproduce i contenuti del motivo già presentato con l'atto di appello (per come sintetizzato dalla sentenza impugnata), senza alcun riferimento specifico ai passaggi argomentativi della sentenza impugnata innanzi a questa Corte che diversamente da quanto affermato dal ricorrente fornisce articolata risposta alle doglianze qui riproposte, sottolineando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90 non soltanto per l'ingente quantità di stupefacente detenuta (pari a circa 600.000 mila dosi), ma altresì per le modalità professionali con le quali era organizzata la coltivazione e il contesto di spaccio in cui si colloca la vicenda, dove tale quantitativo di sostanza stupefacente costituisce sicuramente un pericolo grave alla salute pubblica; che altresì inammissibile appare il secondo motivo di ricorso, sia in quanto ripropositivo di censure già presentate con il gravame di appello nei medesimi contenuti, censure alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta, sia in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Ferrario, Rv. 259142). Nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria della sanzione comminata, già espressa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], fornendo compiuta risposta al motivo di appello relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva, considerato che il ricorrente è stato colto in flagranza di reato, e pertanto l'ammissione di responsabilità è priva di rilievo, che la coltivazione appariva avente carattere professionale e non improvvisato, e che lo stesso vanta diversi precedenti specifici in materia di stupefacenti, il tutto a dimostrazione di una pericolosità criminale crescente; che alla declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso proposti consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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