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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 06663/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Potenza, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 336 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla ribadita responsabilità per il reato in addebito (v. pag. 3); alla corretta qualificazione giuridica del fatto, con esclusione della prospettata ipotesi di reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (v. ancora pag. 3); al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 3-4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 gennaio 2023 F Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Potenza, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 336 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla ribadita responsabilità per il reato in addebito (v. pag. 3); alla corretta qualificazione giuridica del fatto, con esclusione della prospettata ipotesi di reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (v. ancora pag. 3); al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 3-4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 F Il consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 06663/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris