CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 05FJZMO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., deducendo, in termini vaghi, vizi della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e alla pena; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un vizio non consentito in quanto diverso da quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M