CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IZZI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Kosovo) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 del Tribunale di Bologna; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 10 novembre 2025, il Tribunale di Bologna ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2, mesi 4, giorni 20 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato continuato di rapina e lesioni. 2.Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione dell’art. 133 cod. pen. e carenza della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico e non consentito. L’invocato difetto di motivazione non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore del ricorso in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un nesso critico con la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti), sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato. 4. Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ritenendo, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637). 5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de