CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 29445/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17038/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente - avverso la sentenza n. 356/2021 della Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 9.4.2021, NRG 977/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Catanzaro, riformando la pronuncia del Tribunale di Paola, ha accolto, per quanto qui ancora interessa, la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di riconoscere la responsabilità del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2087 c.c. per avere costretto la ricorrente a lavorare in condizioni stressogene eccedenti la normale tollerabilità; 2. la Corte territoriale, in esito a c.t.u. a prendendo at t o che in ambito INAIL i parametri individuavano una misura del 5 %, come tale al di sotto della soglia del 6 % indennizzabile in sede previdenziale, riconosceva il danno civilistico nella misura del 21 % e condannava l’ente al relativo risarcimento; 3. il Comune ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito da controricorso della Eustorgio; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di ricorso adduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d. lgs. 38/2000, in relazione al combinato disposto degli artt. 2087, 2043 c.c. e 32 della Costituzione, sostenendo che la domanda del danno differenziale non sarebbe proponibile nei riguardi del datore di lavoro, se non dopo che sia stata presentata domanda all’INAIL e riconosciuta da esso una liquidazione secondo le garanzie proprie del sistema assicurativo-previdenziale; 2. il ricorso è infondato; 3. non è infatti vero che l’ordinamento imponga quale condicio iuris, per chi agisca a titolo di danno nei confronti del proprio datore di lavoro, il previo esperimento delle azioni, amministrative ed eventualmente giudiziali, nei riguardi dell’I.N.A.I.L.; 4. ciò è già stato implicitamente affermato da questa S.C. – e va qui ribadito – allorquando si è ritenuto che « in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d’ufficio allo scomputo, dall’ammontare liquidato a detto titolo, dell’importo della rendita INAIL, anche se l’istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l’art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un’operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale» (Cass. 31 maggio 2017, n. 13819; principio consolidato, v. Cass. 19 giugno 2020, n. 12041 ed altri precedenti ivi richiamati); 5. oltretutto, quello di cui s i discute è un danno c.d. “complementare”, ovverosia non riconducibile alla copertura assicurativa per insussistenza dei presupposti propri di essa (qui sotto il profilo della gravità necessaria al superamento della soglia indennizzabile), da risarcire quindi secondo le comuni regole della responsabilità civile (C. 9166/2017), sicché non hanno pregio neanche i passaggi con cui il ricorrente allude ad una modificazione della pretesa, per non essere stata ab origine impostata in termini “differenziali”, in quanto la domanda giudiziale è in tali casi sufficientemente fondata sull’affermazione della responsabilità datoriale, poi non intercettata da limiti, proprio per la carenza di una copertura previdenziale; 6. a monte di tali principi, sta del resto l’asse nza di norme che espressamente impediscano al lavoratore di agire per i danni non coperti dall’assicurazione pubblica, prima che siano state esercitate le pretese riguardanti quest’ultima o i competenti enti si siano espressi, altro piano essendo quello della prova, destinata ad integrarsi nel doveroso ed ineludibile accertamento da parte del giudice, se del caso in via officiosa, della ricorrenza in concreto dei presupposti per la copertura o della misura di quanto sia stato o avrebbe potuto essere percepito dal lavoratore con l’uso della ordinaria diligenza, sussistendo il diritto al ristoro in favore del lavoratore solo nella misura in cui il danno ecceda, sul piano civilistico, i diritti che l’ordinamento riconosce presso l’ente assicuratore; 7. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato incidentalmente che non si poteva avere copertura perché il danno a fini INAIL non intercettava la soglia indennizzabile e, quanto a tale giudizio in sé solo considerato, nulla è detto nel ricorso per cassazione; 8. pertanto, la carenza di copertura previdenziale ha lasciato permanere in toto il danno civilistico, il che esclude la fondatezza del ricorso; 9. le spese restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso