Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 novembre 2025

Cassazione n. 33206/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , giusta procura speciale in cal ce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] d’Anna del Foro di Benevento, che ha indicato recapito PEC; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3170del 2016, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Milanoil 21/03/2016 e depositata il 25/05/2016; udita: Oggetto: rottamazione – sopravvenuta inammissibilità del ricorso. -2 - la relazione svoltain c.c. dal [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO E CONSIDERATO

1. Al la ricorrente veniva no notificat i gli avvis i di accertamento n n .

T9D012B00526 e T9D012B00530,risp. relativi agli anni di imposta 2009 e 2010, emessi sulla scorta di una ricostruzione analitico-induttiva del reddito della attività di “trasporto con taxi”.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva parzialmente i due distinti atti di ricorsodella contribuente, r ideterminando il reddito in riduzione, con compensazione delle spese del giudizio.

3. Con la sentenza impugnata dinanzi a questa Corte, era viceversa rigettato l’ulteriore gravame della parte privata, con condanna alle spese e conferma della sentenza di primo grado.

4. Contro tale pronuncia, la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a otto motivi, che non verranno qui ripercorsi, posto che con successiva istanza in data 29 novembre 2025 il patrono di parte ricorrenteha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio, così mostrando di non avere più interesse alla coltivazione della impugnazione.

5. La domanda di cessazione della materia del contendere non può essere accolta, stante l’impossibilità di verificare, dagli atti, l’esatta corrispondenza delle cartelle oggetto di definizione agevolata agli avvisi di accertamento impugnati.

6. Va invece dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo (come dichiara la stessa ricorrente domandando l’estinzione del giudizio).

7. Le spese processuali possono essere compensate, onde valorizzare la modalità di definizione deflattiva del contenzioso. -3 -

8. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso il carattere sopravvenuto e non originario della inammissibilità dell’impugnazione.

P.Q.M Dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , giusta procura speciale in cal ce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] d’Anna del Foro di Benevento, che ha indicato recapito PEC; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3170del 2016, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Milanoil 21/03/2016 e depositata il 25/05/2016; udita: Oggetto: rottamazione – sopravvenuta inammissibilità del ricorso. -2 - la relazione svoltain c.c. dal [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E CONSIDERATO 1. Al la ricorrente veniva no notificat i gli avvis i di accertamento n n . T9D012B00526 e T9D012B00530,risp. relativi agli anni di imposta 2009 e 2010, emessi sulla scorta di una ricostruzione analitico-induttiva del reddito della attività di “trasporto con taxi”. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva parzialmente i due distinti atti di ricorsodella contribuente, r ideterminando il reddito in riduzione, con compensazione delle spese del giudizio. 3. Con la sentenza impugnata dinanzi a questa Corte, era viceversa rigettato l’ulteriore gravame della parte privata, con condanna alle spese e conferma della sentenza di primo grado. 4. Contro tale pronuncia, la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a otto motivi, che non verranno qui ripercorsi, posto che con successiva istanza in data 29 novembre 2025 il patrono di parte ricorrenteha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio, così mostrando di non avere più interesse alla coltivazione della impugnazione. 5. La domanda di cessazione della materia del contendere non può essere accolta, stante l’impossibilità di verificare, dagli atti, l’esatta corrispondenza delle cartelle oggetto di definizione agevolata agli avvisi di accertamento impugnati. 6. Va invece dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo (come dichiara la stessa ricorrente domandando l’estinzione del giudizio). 7. Le spese processuali possono essere compensate, onde valorizzare la modalità di definizione deflattiva del contenzioso. -3 - 8. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso il carattere sopravvenuto e non originario della inammissibilità dell’impugnazione. P.Q.M Dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 33206/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris