CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16456/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza n. 300, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria il 30.1.2025, e pubblicata il 5.2.2025;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava alla [OSCURATO:PERSONA] di pagamento n. 094 2022 9003288901 000, per non averNumero registro generale 17305/2025Numero sezionale 4364/2026Numero di raccolta generale 16456/2026Data pubblicazione 27/05/2026onorato due cartelle esattoriali aventi ad oggetto Ires, Iva ed altro, conriferimento agli anni d’imposta 2008 e 2011, per un importo complessivoprossimo ai duecentomila Euro.2. La contribuente impugnava l’atto ingiuntivo, innanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], proponendo plurimecensure procedimentali e di merito, ed in particolare contestava la omessanotificazione delle prodromiche cartelle di pagamento. L’Agenzia delleEntrate Riscossione non si costituiva. La CGT I, rilevato che non vi eraprova dell’intervenuta notificazione delle cartelle esattoriali presupposte,accoglieva il ricorso ed annullava l’intimazione di pagamento impugnata.3. L’Agenzia delle Entrate Riscossione spiegava appello avverso ladecisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, e produceva ladocumentazione relativa alla notificazione delle prodromiche cartelleesattoriali. La [OSCURATO:PERSONA] riteneva che a seguito dell’intervenuta modificadell’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 [disposta dall’art. 1, comma 1, lett.bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023] non è più consentita (salvo eccezioni) laproduzione di nuovi documenti in grado di appello. In conseguenzarigettava il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.4. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso percassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell’appello,affidandosi ad un motivo di impugnazione. La contribuente ha ricevuto lanotifica del ricorso, il 27.8.2025, presso il difensore costituito in grado diappello e presso la società, ma non ha svolto difese nel giudizio dilegittimità.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità dellasentenza impugnata in conseguenza della violazione e falsa applicazionedell’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appelloNumero registro generale 17305/2025Numero sezionale 4364/2026Numero di raccolta generale 16456/2026Data pubblicazione 27/05/2026erroneamente dichiarato inammissibile la documentazione relativa allanotificazione delle prodromiche cartelle di pagamento perché prodotta soloin grado di appello, applicando una norma dichiarata incostituzionale dallaConsulta con sentenza n. 36 del 2025.1.1. Il giudice del gravame scrive che, a seguito della modificazionedell’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 [disposta dal D.Lgs. n. 220 del2023], “la modifica legislativa preclude in via assoluta la produzione dellenotifiche degli atti che costituiscono presupposto di legittimità dell’attoimpugnato. Tale preclusione non può essere derogata nel caso in esamenon essendo possibile ritenere tale produzione necessaria ai fini delladecisione della causa” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p. III).1.2. Occorre allora evidenziare che mentre in precedenza eraconsentita la produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario in gradodi appello, l’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 come riformulato all'articolo1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023, dispone ora che “1.Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodottinuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini delladecisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potutoproporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa nonimputabile”.Può quindi ricordarsi che ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 220 del 2023,“2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, inprimo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1°settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1,lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), numero 1), v), aa), bb), cc) edd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado,nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata invigore del presente decreto”, che è entrato in vigore il 4.1.2024 e, comeanticipato, la riformulazione dell’art. 58 in questione è riportata all'articolo1, comma 1, lettera bb).Numero registro generale 17305/2025Numero sezionale 4364/2026Numero di raccolta generale 16456/2026Data pubblicazione 27/05/2026In conseguenza, in base al delineato sistema normativo, il divieto diproduzione di nuovi documenti in appello sarebbe scattato in relazione aigiudizi proposti, anche in grado di appello, successivamente al 4.1.2024, evi rientrerebbe perciò anche il presente processo, essendo stato propostoil gravame in data 16.4.2024.1.3. Questa disciplina è stata però ritenuta incostituzionale dallaConsulta la quale, con sentenza n. 36 dep. 27.3.2025 (dopo il depositodella decisione della [OSCURATO:PERSONA] impugnata in questa sede), ha reputato cheessa ledesse in modo irragionevole il diritto di difesa della parte cheavesse confidato di poter evitare la produzione dei documenti nel giudiziodi primo grado riservandosene la produzione in grado di appello,eventualmente rimanendo anche contumace in primo grado, proprio comeaccaduto nel presente giudizio.La Corte costituzionale ha pertanto ritenuto la normacostituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che la nuovadisciplina trovi applicazione anche con riferimento ai giudizi in cui l’appellosia stato introdotto in data successiva al 4.1.2024. In conseguenza ilnuovo limite alla produzione documentale si applica a quei giudizi chesiano stati introdotti, in primo grado, a far data dal 4.1.2024.1.4. Nel caso in esame il giudizio di primo grado è stato introdottodalla società l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi si applica la precedente disciplina, checonsentiva la produzione di nuovi documenti in sede di appello.1.4.1. Può quindi indicarsi il principio di diritto secondo cui: “In temadi giudizio tributario, la disciplina applicabile alla produzione di nuovidocumenti in grado di appello, se il giudizio sia stato introdotto in primogrado prima del 4 gennaio 2024, rimane quella dettata dall’art. 58 deld.lgs. n. 546 del 1992 prima della modifica introdotta dall’art. 4 del d.lgs.n. 220 del 2023, per effetto della decisione della Corte costituzionale n. 36del 2025, anche se il processo risulti pendente in sede di giudizio dilegittimità”.Numero registro generale 17305/2025Numero sezionale 4364/2026Numero di raccolta generale 16456/2026Data pubblicazione 27/05/20262. Il ricorso introdotto dall’Incaricato per la riscossione risulta pertantofondato e deve essere perciò accolto, cassandosi la decisione impugnatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabriaperché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione,cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria perché, in diversa composizionee nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendopure a regolare tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 21.5.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro