CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 21212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n ( Ì [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano con sentenza in data 30 novembre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 5 febbraio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento oggettivo del delitto di ricettazione; violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, ossia alla consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza delittuosa del bene. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente, si evidenzia come le doglianze difensive abbiano ad oggetto sostanzialmente l'integrazione del delitto di cui all'art. 648 c.p., con riguardo sia all'elemento oggettivo che all'elemento soggettivo; pertanto, i motivi possono essere trattati congiuntamente. Venendo al ricorso, emerge come questo sia fondato su motivi che ripropongono le stesse censure già dedotte con atto d'appello e già vagliate e disattese dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, nella parte motiva la Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità per il delitto di ricettazione, sotto il profilo oggettivo, sulla scorta della circostanza che l'imputato era stato trovato dagli operanti delle forze dell'ordine alla guida dell'autovettura provento di furto, elemento che valeva ad attestarne la piena disponibilità, non avendo alcun rilievo esimente le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dallo stesso imputato, che affermava di essersi messo alla guida del veicolo su richiesta di altri due soggetti, poi datisi alla fuga. Peraltro, i giudici di merito hanno evidenziato come la circostanza che l'imputato fosse giunto in Italia solo due giorni prima del controllo di polizia, non esclude ex se che tra gli utilizzatori del veicolo vi fosse anche l'imputato. Analogamente, risulta priva di vizi censurabili la sentenza di seconde cure nella parte relativa all'elemento soggettivo della ricettazione, in quanto i giudici di merito hanno logicamente desunto la consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa dell'auto condotta dalla circostanza, peraltro riferita dal medesimo imputato, che le chiavi del veicolo erano state occultate all'interno della ruota e dall'utilizzo dei guanti per evitare di lasciare impronte sul volante. Si sono, dunque, richiamati idonei elementi di fatto dimostrativi di un pregresso acquisto e/o ricezione in mala fede. In conclusione, dunque, la sentenza impugnata non appare affetta dalle violazioni di legge e dai vizi motivazionali dedotti dalla difesa con il ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]