CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03943/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23753/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1095 /202 2 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 16 maggio2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19 dicembre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 12 agosto 2014, l’imbarcazione modello Tornado 38 Classic, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre era in navigazione ASSICURAZIONI r.g. n. 23753/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nelle acque al largo di [OSCURATO:PERSONA] di Sorrento, si incagliò in una grossa cima semisommersa attaccata alle boe presenti in zona, riportando così danni al motore di dritta. 2. Rientrando il sinistro nella copertura assicurativa offerta da polizza stipulata con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. domandò al Giudice di pace di Sorrento la condanna della società assicuratrice al pagamento «della somma di euro 7.654,00 ovvero della diversa somma ritenuta equa, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del giudizio». Nel resistere alla lite, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eccepì, in via preliminare, l’incompetenza ratione valoris del giudice adito, sul rilievo della estraneità della vicenda alla fattispecie di danni derivant i dalla circolazione di veicoli e natanti; nel merito, oppose, tra l’altro,la franchigia dell’importo di euro 2.500 pattuita in polizza. Alla prima udienza di trattazione, la società attrice dichiarò di contenere la domanda formulata nell’importo di euro 5.000, limite di competenza per valore del Giudice di pace. 3. Espletata istruttoria, anche mediante consulenza tecnica di ufficio,con la sentenza conclusiva del giudizio di prime cure, il giudice di pace, dichiaratosicompetente sulla causa alla luce della precisazione operata dall’attrice, condannò la società convenuta al pagamento della somma –computata al netto della franchigia – di euro 2.300. 4. Interpose appello la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., reiterando l’eccezione di incompetenza per valore del giudice di primo grado e contestando l’entità della somma oggetto di condanna. Nell’attiva resistenza dell’originaria attrice, la decisione in epigrafe indicata, in accoglimento dell’appello e ad integrale riforma della sentenza gravata, ha dichiarato l’incompetenza per valore del giudice di pace di Sorrento in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, nel merito, rigettato la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. r.g. n. 23753/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quanto qui ancora d’interesse, il Tribunale oplontino ha: (i) valutato come inidonea ad incidere sulla individuazione del giudice competente per valore la riduzione della domanda effettuata in corso di causa dall’attrice e ritenuta, in base all’originario petitum, la propria competenza a decidere la controversia, senza necessità di rimessione ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; (ii) quantificato il danno subito dall’imbarcazione in euro 1.645,74, importo inferiore alla franchigia di euro 2.500 - pattuizione contenuta nel frontespizio della polizza, frutto di espressa negoziazione tra le parti, prevalente sulle condizioni generalidi contratto - , concludendo, per l’effetto, nel senso che all’attrice non spettasse alcuna somma. 5.Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a due motivi. Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, rilevando nullità della sentenza impugnata e violazione degli artt. 50, 353 e 354 cod. proc. civ., assume che «il Tribunale, quale giudice di appello, avendo ritenuto l’incompetenza del giudice di primo grado, ha poi trattenuto la causa decidendola nel merito quale giudice di appello in luogo di dichiarare l’incompetenza e rimettere la causa davanti al giudice di primo grado competente». Ad avviso di parte ricorrente, il Tribunale (adito quale giudice dell’appello avverso una sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza), ravvisata la propria competenza a decidere la lite, avrebbe sì potuto anche pronunciare nel merito «quale giudice di primo grado» ma solo se vi fosse stata «un’espressa richiesta dell’appellante in tal senso, con conseguente regolare contraddittorio sul punto»: istanza nella specie mancante nell’atto di appello di [OSCURATO:SOCIETA]. r.g. n. 23753/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente domanda, pertanto, la cassazione della sentenza ex art. 382 cod. proc. civ. con declaratoria di competenza in primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il motivo è inammissibile. Per fermo convincimento di nomofilachia, «ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell’appello, nel ravvisare l’incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto» (così Cass. 22/11/2010, n. 22958 ; conformi, tra le altre, Cass.09/12/2011, n. 26462; Cass. 01/07/2020, n. 13439). Inoltre, la sentenza di secondo grado che neghi la competenza del primo giudice (il quale aveva respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto), e pronunci, su istanza di una delle parti, anche nel merito, si compone di due distinte statuizioni: quella sulla competenza, che, in quanto emanata in grado d’appello, è impugnabile con il ricorso per cassazione; quella di merito che, in quanto resa in primo grado, è invece impugnabile con l’appello (in tal senso, Cass.21/02/2017, n. 4370; Cass. 09/04/2013, n. 8575; Cass. 28/01/2013, n. 1876; Cass. 25/05/2007, n. 12248). r.g. n. 23753/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] posto, con il motivo in scrutinio, parte ricorrente senza porre in dubbio l’affermazionedi competenza ratione valoris del Tribunale (che chiede anzi di ribadire), contesta la pronuncia sul merito della lite, assumendo l’insussistenza dei presupposti per la sua adozione. Ma una censura di tal fatta, per quanto chiarito, andava sollevata unicamente con il rimedio dell’appello: tanto giustifica l’inammissibilità in parte qua della dispiegata impugnazione di legittimità. 1.2. Sol per completezza argomentativa, rileva la Corte come nella vicenda in esame istanza per la decisione nel merito venne ritualmente formulata dall’appellante. Nell’atto di appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. rassegnò - pag. 22, punti a) e b) –le seguenti conclusioni: «in via pregiudiziale e/o preliminare, in totale riforma della sentenza n. 1120/2020 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento, accertare e dichiarare l’incompetenza per valore del Giudice di Pace di Sorrento in favore di codesto Tribunale con tutte le conseguenze del caso; in via principale, in totale riforma della sentenza n. 1120/2020 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento, respingere tutte le domande formulate originariamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. poiché infondate». Come evidente, l’appellante richiese espressamente al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver preliminarmente riconosciuto la propria competenza, di statuire, in principalità, sul merito della controversia: sicchécorrettamente quel giudice si pronunci ò su l merito della causa, rigettando la domanda dell’originaria parte attrice. 2. Le considerazioni illustrate sub § 1.1. danno altresì conto della inammissibilità del secondo motivo di ricorso, anch’esso consistente in una critica (stavolta riferita ad una asserita violazione dell’art. 1370 cod. proc. civ.) alla sentenza impugnata, nella parte concernente la decisione sul merito della causa. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. r.g. n. 23753/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 5. A tteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 . P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,