CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 15575/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 3241/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispet-tivi difensori, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata appli-cata loro la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen. deducendo: a. il [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri.; b. il [OSCURATO:PERSONA] con un pri-mo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità nella parte in cui non esclude la qualificazione giuridica delle con-dotte nei diversi termini della fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90; con un secondo motivo lamenta motivazione assente in ordine alla re-voca della misura di sicurezza della libertà vigilata. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. 2.1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si tratta di motivi inammissibili in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione av-verso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi rela-tivi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme del-la pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Il giudice di appello che pronuncia sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause pre-viste dall'articolo 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello di cui all'articolo 599-bis cod. proc. pen.; determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (cfr. Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichia-rato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione 2N. 3241/2026 R.G. sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). In altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., intro-dotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudi-ce di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella ri-nuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Ca-sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri-chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala-brese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldareili, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144). 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto è stato in più occasioni chiarito che, in tema di concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all'applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionato-rio, ma un capo autonomo della decisione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024, Karroumi, Rv. 287256 - 01). Nella fattispecie in esame, peraltro, non si versa in ipotesi di applicazione il-legale di una misura di sicurezza, in quanto la libertà vigilata risulta disposta giu-ste le previsioni di cui agli artt. 228 e ss. cod. pen. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 3N. 3241/2026 R.G. P.Q.M. Dichi P.Q.Mle ammende. Così deciso il 15/04/2026 [OSCURATO:PERSONA] DEP07::'- ffq 29 PF12026 Furei ›e' Sena's 4