CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 181 d.lvo n 42 del 2004, perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena in relazione al reato di cui all'art. 137 del d.lvo n. 152 del 2006, per avere effettuato un nuovo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'impianto di autolavaggio in assenza di autorizzazione. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla errata interpretazione dell'art. 74 del d.lgs n. 152 del 1999. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 350 comma 7, 62 e 63 cod.proc.pen. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen., artt. 157-161 cod.pen. estinzione del reato per prescrizione. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato quanto al dedotto vizio di violazione di legge e della motivazione (primo motivo), con assorbimento degli altri motivi e conseguente rilievo della intervenuta prescrizione del reato. La sentenza impugnata non ha correttamente applicato l'art. 137 d.lgs. 152/2006. All'imputato è contestato il reato ex art. 137 d.lgs. 152/2006 che punisce «Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1,) chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro». Ai sensi dell'art. 74 lett. h) del d.lgs. 152/2006 sono acque reflue industriali «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento». Le acque reflue provenienti da impianto di autolavaggio rientrano tra le acque reflue industriali di cui al citato articolo e lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non potendo tali acque essere assimilate a quelle domestiche (Sez. 3, n. 51889 del 21/07/2016, D'Ambrosio, Rv. 268398 — 01). Quanto alla nozione di scarico, la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che, ai sensi dell'art. 74 lett. ff) del d.lgs. 152/2006, per "scarico" si intende «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114» (Sez. 3, n. 11419 del 22/02/2012, Gatti, Rv. 252494 - 01). Si è in particolare chiarito che già il D.Lgs. n. 4 del 2008 segnava l'abbandono della ampia definizione di "scarico", inteso come qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, sul sottosuolo e in rete fognaria, adottata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, e il ritorno alla più restrittiva impostazione del D.Lgs. n. 152 del 1999 (sull'inquinamento idrico), recante le prime norme attuative della direttiva CEE n. 91/271 sul trattamento delle acque reflue urbane. Secondo tale previsione lo scarico ricorre unicamente quando la immissione sia effettuata direttamente tramite condotta e viene arricchita con il riferimento a un sistema stabile di raccolta che collega il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, e ulteriormente precisata nel senso che il collegamento non deve presentare soluzioni di continuità; se, pertanto, ai sensi del nuovo D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1, lett. ff), lo scarico torna ad essere solo quello "diretto" in corpi idrici recettori, non integra uno scarico il riversamento delle acque sul suolo in assenza di collegamento tra la fonte del riversamento e il corpo recettore. 4. Ciò premesso, la condotta contestata e ascritta al ricorrente è quella di avere effettuato scarichi di acque reflue industriali provenienti dall'impianto di autolavaggio in assenza di autorizzazione. Non risulta, tuttavia, alcuna motivazione circa l'effettuazione di uno "scarico", secondo la nozione prevista dall'art. 74 comma 1, lett ff) del d.lvo n. 152 del 2006, risultando che era stata realizzata "una fossa di cemento" su cui era installato l'impianto di autolavaggio in funzione e gestito dall'imputato. Il rilevato difetto di motivazione sulla ricorrenza di uno "scarico" impone l'annullamento della sentenza, annullamento che va, tuttavia, disposto senza rinvio essendo maturata nelle more (al 18/02/2021) la prescrizione del reato. Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973). Sono assorbiti i restanti motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per prescrizione.