CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25924/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31406/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Casa di Cura “S. Maria della Salute”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e con esso elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede di ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII, n. 4. -ricorrente - contro 2RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale su foglio separato dal controricorso, il quale chiede di ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 1810/2020, depositata in data 21 maggio 2020; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. dinanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere una clinica privata provvisoriamente accreditata, operante nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA]. Deduceva di aver sottoscritto in data 4/12/2014, con riferimento al medesimo anno, un contratto con la [OSCURATO:PERSONA], in cui veniva fissato un limite di spesa per volumi di prestazioni di assistenza ospedaliera da erogarsi in complessivi euro 4.736.580,00. La società precisava di avere erogato prestazioni di assistenza ospedaliera in misura superiore al limite di spesa, per euro 4.741.356,38, «al netto delle note di credito richieste dalla Asl per lo sforamento del limite stabilito», con una differenza tra il limite prefissato e le prestazioni in concreto erogate pari ad euro 4773,38. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, aggiungeva che la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a liquidare soltanto l’importo per euro 4.177.033,55. Pertanto, chiedeva la condanna della Asl al pagamento della somma di euro 564.320,33, a titolo di prestazioni eseguite nell’anno 2014 (euro 4.741.353,38 - 4.177.033,55) o, in subordine, la somma di euro 3RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 559.547,00 (euro 4.736.580 -4.177.033,55), «se si tiene conto del superamento del limite, oltre interessi come contrattualmente previsti». Rilevanti, ai fini della decisione della controversia, erano duenote di credito, di importi diversi, emesse nel corso degli anni e riferite entrambe all’anno 2014. In primo luogo, la nota di credito n. 18939 del 15/4/2012 per l’importo complessivo di euro 647.064,63 (euro 338.913,63+ euro 308.151,00). A tale nota di credito faceva però seguito quella ulteriore del 15/4/2015, con cui si chiedeva esclusivamente la somma di euro 338.913,63, senza menzionare più la somma di euro 308.151,00. Con determina n. 5691 del 10/11/2015 si chiedeva esclusivamente la somma di euro 556.172,75, annullando le precedenti richieste. 2. Il tribunale accoglieva la domanda di pagamento, con condanna della [OSCURATO:PERSONA] per euro 559.547,00, «oltre interessi legali». Chiariva il giudice di prime cure che il contratto era intervenuto tra le parti del 4/12/2014, ossia «quando l’anno oggetto di regolamentazione era quasi completamente trascorso e la quasi totalità delle prestazioni era già stata erogata da parte della struttura sanitaria». L’unico limite previsto in tale accordo era quello relativo alla «disciplina dei tetti di spesa», mentre non si evincevano «delimitazioni in ordine alla tipologia delle prestazioni erogabili e remunerabili». Tra l’altro, il contratto finiva con l’assumere «un’efficacia sostanziale di vero e proprio riconoscimento del debito nei confronti della struttura sanitaria con riferimento all’importo indicato». 4RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] riguardo, poi, al DCA (Decreto del Commissario ad acta) n. 17/2014, del 20/3/2014, invocato dalla Asl per ridurre l’importo da corrispondere alla società, «il contenuto della nota del 15/4/2015 [con cui si richiama una nota di credito per euro 338.913,63] è estremamente sintetico», con la precisazione per cui «i conteggi allegati risultano estremamente generici e sintetici tali da non consentire di comprendere in che modo sia stato applicato il detto Decreto 17 del 2014». 3. Proponeva appello principale la Asl deducendo che il tribunale non aveva tenuto conto del DCA del 20/3/2014 ai fini della riduzione dell’importo richiesto. Tale DCA, in realtà, dettava nuove linee guida «per migliorare l’appropriatezza della funzione ospedaliera ed il potenziamento di forme alternative di ricovero, di fatto rendendo inefficaci tutte le disposizioni contenute nel decreto sindacale n.37 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]». Ed infatti -ad avviso dell’appellante principale – il DCA 17/2014 aveva approvato «le soglie di ammissibilità per i ricoveri ordinari per il DRG ad alto rischio di non appropriatezza, nonché il numero massimo di ricoveri in day hospital e di ricoveri di 0-1 giorno per gli anni 2014-2015 per ciascuna struttura». Anche nel contratto stipulato il 4/12/2014, dove era stato fissato il tetto di spesa massima erogabile, si faceva riferimento alla appropriatezza dei ricoveri ospedalieri e al «rispetto delle soglie di appropriatezza». In particolare, la Asl evidenziava che, a seguito del definitivo controllo, vi era stata richiesta di emissione della nota di credito per euro 556.172,75, come da determina dirigenziale n. 5691 delle 10/11/2015, sicché «una semplice lettura di tale delibera sarebbe stata sufficiente a comprendere i contorni precisi della fattispecie». 5RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] controlli effettuati, dunque, risultavano essere inappropriate e, quindi, non interamente rimborsabili parte delle prestazioni erogate dalla casa di cura nel 2014. Il limite di spesa per i volumi di prestazioni di assistenza ospedaliera (nel caso di specie euro 4.736.580,00) era solo uno dei parametri che consentivano la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni, dovendosi necessariamente «raffrontare con la tipologia di interventi previsti per la singola struttura». Il DCA n. 144 del 18/11/2014 ed i l successivo contratto del 4/12/2014, riguardavano «sia il limite massimo erogabile sia l’individuazione del limite delle prestazioni erogabili in convenzione e completamente rimborsabili». Di qui, l’abbattimento della somma effettivamente liquidata pari ad euro 4.185.198,69 nell’anno 2014. 4. Proponeva appello incidentale la società in quanto il giudice di prime cure «non aveva condannato la Asl al pagamento anche delle maggiorazioni agli interessi, previste dal punto 5 dell’ art. 6 del contratto in ragione dei ritardi con cui era effettuato il pagamento del saldo». 5. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1810/2020 depositata il 21/5/2020, rigettava l’appello principale proposto dalla Asl, mentre ometteva ogni pronuncia sull’appello incidentale della casa di cura. 5.1. In particolare, la Corteterritoriale rilevava che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della «richiesta di nota di credito per euro 556.172,75, rivolta dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:PERSONA] n. 5691 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e fondata sul ricalcolo del dovuto in applicazione del suddetto Decreto n. 17/2014». 6RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il giudice di primo grado «il contenuto della nota del 15/4/2015 emessa dalla Asl sulla base del Decreto 17/2024 è estremamente sintetico, in quanto i conteggi allegati risultano estremamente generici e sintetici tali da non consentire di comprendere in che modo sia stato applicato il detto Decreto 17 del 2014». Ad avviso dell’appellante, però, «una semplice lettura della suddetta [OSCURATO:PERSONA] n. 5691 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] […] sarebbe stata sufficiente a comprendere i contorni precisi della fattispecie, in quanto ivi viene dettagliatamente riportato quanto effettivamente spettava per l’anno 2014 alla Casa di Cura sulla base dei controlli effettuati dalla Asl e che la applicazione delle soglie ed il calcolo del numero massimo dei ricoveri di 0-1 giorno e D.H. viene effettuato dalla competente ufficio Asl tramite supporti informatici forniti dalla regione Campania». A questo punto il giudice d’appello «pur volendo ritenere ammissibili e utilizzabili gli altri documenti prodotti dall’appellante solo nella presente sede di appello, […] rileva che dai medesimi comunque non si ricava la precisa modalità di calcolo della somma oggetto della suddetta richiesta di nota di credito e che in ogni caso essi integrano dei meri atti interni all’amministrazione (come il riepilogo contabile e i prospetti Abbattimenti [OSCURATO:PERSONA] 17/2014), i quali, pur indicando gli importi tariffari, ricalcolati e abbattuti per singolo Raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG), non consentono comunque a questo Collegio alcuna verifica in ordine all’effettiva ricorrenza dei presupposti dei suddetti ri calcoli e abbattimenti, non potendosi peraltro rimettere una pronunzia giudiziale a dichiarazioni della parte obbligata, non suscettibili di controllo alcuno». 7RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il giudice d’appello nel senso che «manca un reale riscontro probatorio attestante il fatto che le prestazioni oggetto di pretesa da parte dell’appellata legalmente abbiano superato i limiti di ammissibilità di prestazioni erogabili, in quanto eventualmente inappropriate ex DAC n. 17/2014 e pertanto effettivamente non interamente rimborsabili». 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale la [OSCURATO:SOCIETA]. 7. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA], proponendo anche ricorso incidentale. 8. La società ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il motivo di ricorso principale la società deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c.». In particolare, la ricorrente deduce che la Corte territoriale ha omesso completamente ogni pronuncia in ordine all’appello incidentale tempestivamente proposto. La Corte d’appello, dunque, pur dando atto nella parte motiva dell’avvenuta proposizione dell’appello incidentale, «non si è in alcun modo espressa sullo stesso». Neppure è ravvisabile un’ipotesi di rigetto implicito della pretesa fatta valere in via incidentale, in quanto l’esame della stessa non si poneva in contrasto con l’impostazione logico-giuridica sottesa alla pronuncia. Con l’appello incidentale della società ha chiesto la riforma parziale della sentenza di prime cure, nella parte in cui disponeva la condanna dell’Asl al pagamento degli «interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza del saldo alla data di effettivo pagamento», laddove, invece, con il ricorso introduttivo di primo grado la società aveva chiesto la condanna al pagamento degli «interessi convenzionali, così 8RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio come regolate dall’art. 6, punto 5, del contratto sottoscritto dalle parti in data 4 dicembre 2014». 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale la Asl deduce «il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto che la controversia appartiene alla cognizione del G.A., in relazione all’art. 360, primo comma, n.1, c.p.c.». La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha ritenuto sussistente, sia pure implicitamente, nella vicenda in esame, la giurisdizione delgiudice ordinario, nonostante la Asl abbia dedotto che la pretesa creditoria «non era dovuta sulla base di provvedimenti amministrativi regionali, del Commissario ad acta e dalla stessa azienda». Pertanto, nel corso del giudizio era stato imposto un sindacato su tali provvedimenti amministrativi, e segnatamente sul DCA n. 17 del 20/3/2014, sul DCA n. 144 del 18/11/2014 e sulla nota del 15/4/2015, con cui era stata chiesta la nota di credito di euro 556.173,75, oltre che sulla determina dirigenziale n. 5691 del 10/11/2015». Di qui, la giurisdizione del giudice amministrativo. 3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la Asl si duole della «violazione degli articoli 132, secondo comma, n. 3, c.p.c., e 118 disposizione di attuazione c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Insufficiente e d erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stato rigettato il motivo di appello con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha censurato l’ordinanza di primo grado laddove è stata ritenuta ammissibile e fondata la pretesa creditoria azionata con ricorso ex art.702-bis c.p.c. da [OSCURATO:SOCIETA].». In particolare, le affermazioni contenute nell’ordinanza di prime cure erano inconferenti. 9RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] realtà, dalla lettura del contratto concluso tra le parti il 4/12/2014 emergeva, all’art. 3, comma 2, che la casa di cura era soggetta all’osservanza della normativa nazionale e regionale «in materia di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri e rispetto delle soglie di appropriatezza». [OSCURATO:PERSONA] deduceva, nell’atto di appello, che la nota di credito del 15/4/2012 per euro 647.064,66, era stata poi sostituita dalla nota del 15/4/2015, con la successiva emissione della determina dirigenziale n.5691 del 10/11/2015, sicché «le precedenti richieste di emissione di note di credito allegate devono considerarsi assorbite ed annullate da quest’ultima». La Corte d’appello, nel rigettare il gravame principale della Asl, ha rilevato che i documenti, prodotti in sede di appello, peraltro integranti meri atti interni all’amministrazione, non erano idonei ad individuare «la precisa modalità di calcolo della somma oggetto della suddetta richiesta di nuova di credito». Per la ricorrente incidentale la Corte d’appello avrebbe «arbitrariamente ritenuto che i provvedimenti amministrativi depositati dall’[OSCURATO:PERSONA] siano “atti interni”, peraltro, omettendo di considerare che il [OSCURATO:PERSONA] non può sindacare il loro contenuto e la loro legittimità, essendo rimessa la relativa valutazione alla giurisdizione del GA». Ad avviso della Asl, dunque, il giudice di merito «avrebbe dovuto limitarsi ad applicare i provvedimenti amministrativi ritualmente depositati dall’ente, peraltro, nemmeno impugnati da [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, definiti». Aggiunge la ricorrente incidentale che, a differenza di quanto «apoditticamente asserito dal Tribunale e dalla Corte di Appello, essi sono agevolmente comprensibili, in quanto riportano chiaramente le somme non dovute alla casa di cura per sforamento dei tetti di spesa, 10RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio per cui la Asl ha chiesto l’emissione di note di credito, mai trasmesse dalla controparte, nonostante gli obblighi espressamente assunti anche con la sottoscrizione del contratto per una annualità 2014». Peraltro, l’unico documento depositato con l’atto di appello era la tabella riepilogativa, mentre «la nota protocollo n. 18939 del 15/4/2015 era già presente nel fascicolo di primo grado, allegato 12, unitamente alla nota 286 CCURA del 15/4/2015». Era già presente all’ultimo monitoraggio, relativo al periodo gennaio/dicembre 2014, nota prot. 3146 del 28/1/2015. 4. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce la «violazione e/o falsa applicazione del d.lgs.n. 231/2002, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. Omessa pronuncia in merito alla illegittima liquidazione degli interessi moratori di cui al d.lgs.n. 231/2002, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. nullità della sentenza impugnata in via incidentale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.». La Corte di appello di Napoli avrebbe omesso di dichiarare illegittima la liquidazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, che non si applicano la vicenda in esame, non potendosi rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] configurarsi come «transazione commerciale». L’art.11, comma 1 , del d.lgs. n. 231 del 2001 stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applicano solo ai contratti conclusi dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nella specie, invece, il rapporto dedotto in giudizio risale alla stipula della originaria convenzione con la Regione, quindi al 1994, anno in cui l’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, ha introdotto il sistema del provvisorio accreditamento. Poiché, la [OSCURATO:SOCIETA] non risulta ancora accreditata in maniera definitiva, rileva tra le parti la convenzione del 20/8/1979. 11RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 5. Va trattato preliminarmente il ricorso incidentale, in cui si affrontano questioni logicamente pregiudiziali rispetto al ricorso principale, che riguarda esclusivamente l’omessa pronuncia sugli interessi di cui al d.lgs.n. 231 del 2002. 6. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile. 6.1. Infatti, la questione di giurisdizione non è stata mai sollevata né nel corso del giudizio di prime cure e neppure nel corso del giudizio d’appello, sicché sulla stessa si è ormai formato il giudicato interno. Invero, per questa Corte , sezioni unite (Cass., Sez. U., 9/10/2008, n. 24883), l 'interpretazione dell'art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione «è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo», deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura della norma"), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando 12RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito - n ella specie, le Sezioni Unite hanno giudicato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 329, comma 2 cod. proc. civ. – (Cass., Sez. U., n. 24883 del 2008; poi Cass., Sez. U., 28/1/2011, n. 2067; Cass., Sez. U., 29/11/2017, n. 28503). Pertanto, il motivo di ricorso per cassazione con il quale venga denunciato, per la prima volta, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è inammissibile qualora sul punto si sia formato il giudicato esplicito o implicito, ricorrendo quest’ultimo tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito (escluse le sole decisioni che non implichino l'affermazione della giurisdizione) e le parti abbiano 13RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio prestato acquiescenza, non contestando la sentenza sotto tale profilo (Cass., sez. 5, 4/8/2017, n. 19498; Cass., sez. 5, 10/7/2013, n. 17056). Peraltro, si è recentemente statuito che le controversie aventi ad oggetto i controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private eroganti prestazioni sanitarie in regime di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora l'oggetto del contendere riguardi esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della struttura rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate, mentre spettano al giudice amministrativo se l'oggetto della contestazione è costituito dalle modalità di esecuzione del controllo o dalla titolarità in capo all'Amministrazione del potere di esercitarlo, poiché in tal caso la domanda investe anche l'esercizio di un potere autoritativo (Cass., sez. 3, 26/1/2024, n. 2577; ove si richiamano Cass., Sez.U., n. 2294 del 2014; Cass. Sez.U., n. 22094 del 2015; Cass., Sez.U., n. 22646 del 2016; Cass., Sez. U., n. 26200 del 2019). 7. Il secondomotivo del ricorso incidentale è infondato. 7.1. In realtà, la motivazione della sentenza della Corted’appello è esistente, non solo graficamente, ma anche nell’indicazione dell’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per giungere alla decisione. 7.2. La Corte d’appello, infatti, ha messo in evidenza l’assoluta incomprensibilità della documentazione prodotta in sede d’appello, in parte, ed anche nel corso del giudizio di prime cure ex art. 702 - bisc.p.c., dalla Asl. [OSCURATO:PERSONA] muove dalla premessa che, per l’anno 2014, il contratto stipulato il 4/12/2014, prevedeva limiti di spesa per euro 14RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4.736.580,00, a fronte di prestazioni effettivamente erogate dalla [OSCURATO:SOCIETA] per euro 4.741.353,38, con una differenza di limite di spesa, per avvenuto superamento, di appena euro 4776,38. [OSCURATO:PERSONA] era stata dunque condannata, in primo grado, a pagare la somma di euro 559.547,00, ossia la differenza tra euro 4.736.580 (limite di spesa) ed euro 4.177.033,55 (somma effettivamente liquidata dalla Asl, al netto delle note di credito). Tuttavia, la Corteterritoriale non ha compreso la nota di credito n.18939 delle 15/4/2012, la quale recava note di credito per euro 338.913,63, cui doveva aggiungersi la somma di euro 308.151,00, per un totale di euro 647.064,63. Ed infatti, a tale nota di credito ha fatto seguito una successiva nota di credito del 15/4/2015, con cui si chiedeva solo la somma di euro 338.913,63, con la successiva emissione di determina dirigenziale n. 5691 delle 10/11/2015, con una nota di credito per euro 556.172,75, determina che annullava le precedenti richieste. La Corte d’appello, dunque, dopo aver menzionato espressamente il contratto del 4/12/2014, nonché il decreto 17/2014 del 20/3/2014, ha passatoin rassegna la determina dirigenziale n. 5691 del 10/11/2015, giungendo ad affermare che «pur volendo ritenere ammissibili e utilizzabili gli altri documenti prodotti dall’appellante solo nella presente sede di appello, si rileva che dai medesimi comunque non si ricava la precisa modalità di calcolo della somma oggetto della suddetta richiesta di nota di credito e che in ogni caso essi integrano dei meri atti interni all’amministrazione (come il riepilogo contabile e i prospetti Abbattimenti LEA del 17/2014), i quali, pur indicando gli importi tariffari, di calcolati e abbattuti per singolo Raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG), non consentono comunque a questo Collegio alcuna verifica in ordine all’effettiva ricorrenza dei presupposti dei suddetti di calcoli e 15RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio abbattimenti, non potendosi peraltro rimettere una pronunzia giudiziale a dichiarazioni della parte obbligata, non suscettibili di controllo alcuno». Insomma, conclude la Corted’appello, «manca un reale riscontro probatorio attestante il fatto che le prestazioni oggetto di pretesa da parte dell’appellata realmente abbiano superato i limiti di ammissibilità di prestazioni irrogabili, in quanto eventualmente inappropriate ex DAC n. 17/2014 e pertanto effettivamente non interamente rimborsabili». La Corte territoriale, dunque, con chiarezza evidenzia la scarsa intelligibilità dei documenti prodotti dalla Asl per individuare l’eventuale inappropriatezza delle prestazioni erogate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 8. Il terzomotivo di ricorso incidentale è anch’esso infondato. 8.1.Si muove dalla premessa per cui rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato (Cass., Sez. U., 14/12/2023, n. 35092). Pertanto, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità 16RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate(Cass., sez. 3, 2/7/2019, n. 17665). Nella specie, poiché il contratto è stato stipulato il 4/12/2014, trovano applicazione le norme di cui al d.lgs.n. 231 del 2002. 9. Va accolto, invece, l’unico motivo di ricorso principale della ricorrente. 9.1. Effettivamente, la Corte d’appello nello svolgimento del «fatto» ha riportato il motivo di appello incidentale articolato dalla [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. pagina 2 della sentenza: «Inoltre, proponeva appello incidentale avverso l’ordinanza medesima, chiedendo la sua riforma parziale nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva condannato la Asl al pagamento anche delle maggiorazioni agli interessi, previste dall’n. 5 dell’ art. 6 del contratto in ragione dei ritardi con cui era effettuato il pagamento del saldo»). A fronte di tale motivo di appello incidentale, non risulta alcuna pronuncia da parte della Corteterritoriale, neppure nel dispositivo, che si chiude con il rigetto dell’appello principale proposto dalla Asl. In realtà, il giudice di prime cure aveva disposto la condanna della Asl al pagamento degli «interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza del saldo alla data di effettivo pagamento», mentre nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata richiesta la condanna «al pagamento degli interessi convenzionali, così come regolati dall’art.6, punto 5, del contratto sottoscritto dalle parti in data 4 dicembre 2014 prot. 37554». È evidente che la Corteterritoriale ha omesso ogni pronuncia in ordine al motivo di appello incidentale articolato dalla [OSCURATO:SOCIETA], incorrendo nel vizio di cui all’art.112 c.p.c. 17RG n. 31406/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 10. La sentenza impugnata, deve quindi essere cassata, con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in ordine al