CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, i motivi di ricorso sono generici e non si confrontano con le motivazioni della sentenza; la decisione impugnata (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) esclude un uso personale dello stupefacente in quanto lo stesso (di quantità non minime) è stato rinvenuto unitamente a strumenti e materiali per il confezionamento; inoltre era conservato in un locale retrostante il bar Club house di Fano. Peraltro, la sentenza impugnata evidenzia l'assenza di contestazioni per il capo A e per la detenzione di strumenti per il confezionamento; inoltre, rileva che le dosi rinvenute nel locale retrostante il bar erano confezionate identicamente a quelle rinvenute sulla persona del ricorrente. Anche per l'attenuante (terzo motivo di ricorso) risulta esclusa con motivazione adeguata dalla Corte di appello in quanto il ravvedimento operoso di cui al settimo comma dell'art. 73 T.U. stup, presuppone la messa a disposizione della P.G. di tutte le conoscenze ad evitare che l'attività sia portata ad ulteriori conseguenze. Nel caso in giudizio, invece, l'imputato consegnava solo la droga detenuta nei pantaloni, ma nulla diceva per la droga conservata nel locale retrostante il bar. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de