CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi aspecifici, con i quali si limita ad esprimere un generico dissenso rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, punti rispetto ai quali la decisione impugnata appare adeguatamente motivata ed immune da vizi logici o giuridici; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M