CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16800/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14249/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Anastasio II, n. 274. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5638/2021, depositata in data 7 dicembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TK5COF503854, relativo alle imposte dirette e IVA, per il periodo di imposta 2011. [OSCURATO:PERSONA]. Acc. IRPEFparticolare, l’avviso di accertamento veniva emesso a conclusione di una indagine avente ad oggetto il controllo del possesso e detenzione, da parte di soggetti italiani residenti in Italia, di imbarcazioni da diporto battenti bandiera estera, finalizzato a verificare l’esatto adempimento e la corretta osservanza della normativa in materia di monitoraggio fiscale, con riguardo alla compilazione del quadro RW prevista dall’art. 4, primo comma, d.l. 28 giugno 1990, n. 167. 2. La contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo e la C.t.p. di Roma, con sentenza n. 12669/2019,rigettava il ricorso. 3. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. del Lazio; l’Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello. 4. La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 5638/2021, depositata in data 7 dicembre 2021, rigettava l’appello. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 maggio 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, primo e secondo comma, d.l. 167/1990 vigente fino al 3 settembre 2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., senza esaminare i documenti allegati né approfondire la questione, ha confuso l’attività di natura finanziaria e l’attività patrimoniale. 2. Preliminarmente va rilevato che, in data 28 febbraio 2025, la contribuente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere per aver aderito, con riferimento all’atto impositivo de quo, alla “rottamazione della cartella di pagamento”; ancora in data 14 aprile 2025, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’ambito del giudizio n. 12635/2021, ha depositato memoria con la quale ha affermato che l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato che la procedura era stata regolarmente espletata. 3. In conclusione deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate. 4. Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione di un ulteriore contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e cessa ta la materia del contendere. Spese a carico