CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione ascrittogli, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale per effetto del contestuale proscioglimento dell'altro reato ascrittogli, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'entità della riduzione per le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto un motivo privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione ha correttamente valorizzato i precedenti penali dell'imputato. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente