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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15186/2026

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ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5900/2025Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 15186/2026Data pubblicazione 20/05/2026A.T.M. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in personadel commissario liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 7698/2/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, depositata il 15/10/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – L’[OSCURATO:PERSONA] di Messina (per acronimo, ATM) impugnòdinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina l’avviso diaccertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva ripreso atassazione, considerandoli corrispettivi imponibili ai fini Iva, i contributiche la predetta Azienda aveva ricevuto nell’anno 2012 dal Comune diMessina.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso, rilevando che nonfosse ravvisabile alcun rapporto sinallagmatico tra i contributi erogatidal Comune e le prestazioni di trasporto effettuate dall’Azienda.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame,evidenziando, in sintesi, - che i contributi per cui è causa non potevanoconsiderarsi ricavi ai fini delle imposte dirette, ciò che rendeva dubbiaanche la loro rilevanza ai fini Iva, - che l’invocata disposizione di cuiall’art. 9, comma 4, legge n. 472 del 1999, che prevedeva l’aumentodel contributo statale agli enti locali titolari di contratti di servizioriguardanti il trasporto pubblico al fine di compensare il maggiore oneretributario derivante dall’applicazione dell’Iva alle prestazioni connesseNumero registro generale 5900/2025Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 15186/2026Data pubblicazione 20/05/2026a tali contratti, non era applicabile nel caso di specie e comunque nulladisponeva in ordine alla debenza dell’Iva sui contributi, - e che non viera correlazione tra il contributo erogato dal Comune e le prestazionieseguite dall’Azienda, posto che il contributo era stato deliberato inmodo del tutto scollegato dalla determinazione della tariffa imposta agliutenti del servizio di trasporto, e che la stessa Azienda non operava nelrispetto degli ordinari canoni di economicità della gestione.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui l’AziendaTrasporti di Messina in liquidazione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso,sollevata dalla controricorrente in ragione dell’asserito mancato rispettodel principio di autosufficienza.

Diversamente da quanto dedotto dallaATM e come risulterà più chiaro dall’esposizione del motivo di ricorso, lacensura formulata dalla ricorrente è perfettamente comprensibile e siappunta su una specifica questione di diritto che risulta adeguatamenteillustrata nei suoi termini essenziali.2. – Ciò posto, con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli art. 3 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenza impugnata haerroneamente escluso la rilevanza ai fini Iva dei contributi erogati dalComune di Messina senza tener conto che tali contributi costituivano ilcompenso corrisposto dal Comune all’[OSCURATO:PERSONA] di Messina perl’esecuzione di un servizio (quello di trasporto) che l’Azienda si eraobbligata a compiere in forza di un contratto di mandato senzarappresentanza stipulato con l’ente locale.2. – Il motivo è infondato.2.1. – La Corte regionale, nell’escludere l’imponibilità ai fini Iva delcontributo di cui trattasi, ha sostanzialmente incentrato la propriaNumero registro generale 5900/2025Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 15186/2026Data pubblicazione 20/05/2026decisione sulla ritenuta assenza di diretta connessione tra tale contributoe il prezzo dei servizi resi dall’Azienda di traporto in favore degli utenti («ilcontributo è stato deliberato non solo in modo del tutto scollegato dalladeterminazione della tariffa imposta agli utenti, ma anche a prescinderedalle necessità di bilancio, tanto da restare costante nel corso degli anni»).A tal fine il Giudice d’appello ha richiamato il principio, già in passatoaffermato da questa Corte, secondo cui nella valutazione dell’imponibilitàdei contributi pubblici ai fini Iva, ciò che rileva è la funzione del contributoe in particolare la sua diretta connessione col prezzo dell’operazione; ilche accade se esso sia versato all’operatore beneficiato perché questifornisca un bene o presti un servizio determinati e ne diminuiscaproporzionalmente il prezzo (così Cass. n. 35154/2021).Con ciò, il Giudice di secondo grado ha correttamente risolto lacontroversia soffermandosi sulla questione della qualificabilità o meno delcontributo in esame come “integrazione” del corrispettivo ai sensi dell’art.13 d.P.R. n. 633 del 1972, integrazione che, invero, anche se versata dasoggetti diversi dai destinatari delle cessioni di beni o delle prestazioni diservizi, concorre alla determinazione della base imponibile Iva ovedirettamente connessa con i corrispettivi propriamente detti versati dagliacquirenti o dagli utenti.È stato infatti chiarito che, ai fini Iva, la rilevanza del contributopubblico va valutata in base all’art. 11, parte A, paragrafo 1, lettera a),della sesta direttiva (corrispondente all’art. 73 della direttiva Iva), checonforma il senso dell’art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972, a norma del qualela base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ècostituita «dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedenteo prestatore secondo le condizioni contrattuali..., aumentato delleintegrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altrisoggetti»: sicché nella base imponibile dell’imposta vanno incluse lesomme versate da terzi ai soggetti passivi, se direttamente connesse colNumero registro generale 5900/2025Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 15186/2026Data pubblicazione 20/05/2026prezzo delle operazioni svolte, allo scopo di assoggettare all’impostal’intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi e, dunque, a evitareche il versamento di una tale somma provochi un gettito d’impostainferiore (Corte giustizia, 15 luglio 2004, causa C-144/02, Commissionec.

Repubblica federale di Germania; Corte giustizia, 9 ottobre 2019, causeC-573/18 e C -574/18, C GmbH co.

KG).Nel caso del versamento di somme da parte di terzi ai soggetti passivisono inevitabilmente interessate tre parti, ossia quella che corrisponde lasomma, il soggetto che ne beneficia e l’acquirente del bene o ildestinatario del servizio rispettivamente ceduto o fornito dal beneficiato.Ma le operazioni considerate come rilevanti ai fini dell’Iva non sono certoquelle compiute a vantaggio di chi corrisponde la somma, bensì quelleerogate in favore del cessionario o del committente (Corte giustizia, 22novembre 2001, causa C-184/00, Office des produits wallons, punto 10).2.2. – Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia ricorrente, èpoi indifferente, ai fini della valutazione dell’imponibilità del contributo inquestione (recte, dell’inclusione di esso nella base imponibile del tributo)la configurazione dei rapporti tra la ATM e il Comune di Messina, e,dunque, l’eventuale riconducibilità degli stessi allo schema del mandatosenza rappresentanza.Quel che conta è invece la funzione del contributo.

E quel che si devestabilire è se esso sia direttamente connesso col prezzo dell’operazione.Occorre, cioè, che gli acquirenti del bene o i destinatari del serviziotraggano profitto dal contributo, nel senso che il prezzo che l’acquirente oil destinatario della prestazione di servizi devono pagare sia fissato inmodo tale da diminuire proporzionalmente all’entità della sommacorrisposta al venditore del bene o al prestatore del servizio: è in questosenso che essa va a costituire un elemento di determinazione del prezzorichiesto da tale venditore o prestatore (per tutte, Cass. n. 16660/20 e n.26318/20; più recentemente v. anche Cass. n. 6969/2026).

Si deveNumero registro generale 5900/2025Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 15186/2026Data pubblicazione 20/05/2026dunque verificare se, oggettivamente, il fatto che sia versato un contributoal prestatore gli consenta di fornire il servizio a un prezzo inferiore a quelloche, in mancanza di quella somma, avrebbe dovuto richiedere (Cortegiustizia, causa C-184/00, cit., punto 14; più recentemente, nello stessosenso, Corte giustizia, sentenza 8 maggio 2025, causa C-615/23).2.3. – Orbene, la sentenza impugnata, nell’escludere l’imponibilità aifini Iva del contributo in questione siccome determinato a prescindere dalprezzo dovuto dagli utenti per il servizio di trasporto, e nel negare altresìqualsiasi rilevanza ai fini che qui interessano all’eventuale qualificabilitàdel rapporto tra Azienda e Comune quale mandato senza rappresentanza(argomento, questo, che la Corte regionale ha definito «suggestivo» maprivo di rilievo), si è posta pienamente in linea con i principigiurisprudenziali suesposti e va perciò esente dalle critiche rivoltele.3. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 23.000,00 per compensi,ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, spese da distrarsi infavore del difensore antistatario della controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Ceccio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5900/2025Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 15186/2026Data pubblicazione 20/05/2026A.T.M. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in personadel commissario liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 7698/2/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, depositata il 15/10/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – L’[OSCURATO:PERSONA] di Messina (per acronimo, ATM) impugnòdinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina l’avviso diaccertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva ripreso atassazione, considerandoli corrispettivi imponibili ai fini Iva, i contributiche la predetta Azienda aveva ricevuto nell’anno 2012 dal Comune diMessina.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso, rilevando che nonfosse ravvisabile alcun rapporto sinallagmatico tra i contributi erogatidal Comune e le prestazioni di trasporto effettuate dall’Azienda.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame,evidenziando, in sintesi, - che i contributi per cui è causa non potevanoconsiderarsi ricavi ai fini delle imposte dirette, ciò che rendeva dubbiaanche la loro rilevanza ai fini Iva, - che l’invocata disposizione di cuiall’art. 9, comma 4, legge n. 472 del 1999, che prevedeva l’aumentodel contributo statale agli enti locali titolari di contratti di servizioriguardanti il trasporto pubblico al fine di compensare il maggiore oneretributario derivante dall’applicazione dell’Iva alle prestazioni connesseNumero registro generale 5900/2025Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 15186/2026Data pubblicazione 20/05/2026a tali contratti, non era applicabile nel caso di specie e comunque nulladisponeva in ordine alla debenza dell’Iva sui contributi, - e che non viera correlazione tra il contributo erogato dal Comune e le prestazionieseguite dall’Azienda, posto che il contributo era stato deliberato inmodo del tutto scollegato dalla determinazione della tariffa imposta agliutenti del servizio di trasporto, e che la stessa Azienda non operava nelrispetto degli ordinari canoni di economicità della gestione.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui l’AziendaTrasporti di Messina in liquidazione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso,sollevata dalla controricorrente in ragione dell’asserito mancato rispettodel principio di autosufficienza. Diversamente da quanto dedotto dallaATM e come risulterà più chiaro dall’esposizione del motivo di ricorso, lacensura formulata dalla ricorrente è perfettamente comprensibile e siappunta su una specifica questione di diritto che risulta adeguatamenteillustrata nei suoi termini essenziali.2. – Ciò posto, con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli art. 3 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenza impugnata haerroneamente escluso la rilevanza ai fini Iva dei contributi erogati dalComune di Messina senza tener conto che tali contributi costituivano ilcompenso corrisposto dal Comune all’[OSCURATO:PERSONA] di Messina perl’esecuzione di un servizio (quello di trasporto) che l’Azienda si eraobbligata a compiere in forza di un contratto di mandato senzarappresentanza stipulato con l’ente locale.2. – Il motivo è infondato.2.1. – La Corte regionale, nell’escludere l’imponibilità ai fini Iva delcontributo di cui trattasi, ha sostanzialmente incentrato la propriaNumero registro generale 5900/2025Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 15186/2026Data pubblicazione 20/05/2026decisione sulla ritenuta assenza di diretta connessione tra tale contributoe il prezzo dei servizi resi dall’Azienda di traporto in favore degli utenti («ilcontributo è stato deliberato non solo in modo del tutto scollegato dalladeterminazione della tariffa imposta agli utenti, ma anche a prescinderedalle necessità di bilancio, tanto da restare costante nel corso degli anni»).A tal fine il Giudice d’appello ha richiamato il principio, già in passatoaffermato da questa Corte, secondo cui nella valutazione dell’imponibilitàdei contributi pubblici ai fini Iva, ciò che rileva è la funzione del contributoe in particolare la sua diretta connessione col prezzo dell’operazione; ilche accade se esso sia versato all’operatore beneficiato perché questifornisca un bene o presti un servizio determinati e ne diminuiscaproporzionalmente il prezzo (così Cass. n. 35154/2021).Con ciò, il Giudice di secondo grado ha correttamente risolto lacontroversia soffermandosi sulla questione della qualificabilità o meno delcontributo in esame come “integrazione” del corrispettivo ai sensi dell’art.13 d.P.R. n. 633 del 1972, integrazione che, invero, anche se versata dasoggetti diversi dai destinatari delle cessioni di beni o delle prestazioni diservizi, concorre alla determinazione della base imponibile Iva ovedirettamente connessa con i corrispettivi propriamente detti versati dagliacquirenti o dagli utenti.È stato infatti chiarito che, ai fini Iva, la rilevanza del contributopubblico va valutata in base all’art. 11, parte A, paragrafo 1, lettera a),della sesta direttiva (corrispondente all’art. 73 della direttiva Iva), checonforma il senso dell’art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972, a norma del qualela base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ècostituita «dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedenteo prestatore secondo le condizioni contrattuali..., aumentato delleintegrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altrisoggetti»: sicché nella base imponibile dell’imposta vanno incluse lesomme versate da terzi ai soggetti passivi, se direttamente connesse colNumero registro generale 5900/2025Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 15186/2026Data pubblicazione 20/05/2026prezzo delle operazioni svolte, allo scopo di assoggettare all’impostal’intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi e, dunque, a evitareche il versamento di una tale somma provochi un gettito d’impostainferiore (Corte giustizia, 15 luglio 2004, causa C-144/02, Commissionec. Repubblica federale di Germania; Corte giustizia, 9 ottobre 2019, causeC-573/18 e C -574/18, C GmbH co. KG).Nel caso del versamento di somme da parte di terzi ai soggetti passivisono inevitabilmente interessate tre parti, ossia quella che corrisponde lasomma, il soggetto che ne beneficia e l’acquirente del bene o ildestinatario del servizio rispettivamente ceduto o fornito dal beneficiato.Ma le operazioni considerate come rilevanti ai fini dell’Iva non sono certoquelle compiute a vantaggio di chi corrisponde la somma, bensì quelleerogate in favore del cessionario o del committente (Corte giustizia, 22novembre 2001, causa C-184/00, Office des produits wallons, punto 10).2.2. – Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia ricorrente, èpoi indifferente, ai fini della valutazione dell’imponibilità del contributo inquestione (recte, dell’inclusione di esso nella base imponibile del tributo)la configurazione dei rapporti tra la ATM e il Comune di Messina, e,dunque, l’eventuale riconducibilità degli stessi allo schema del mandatosenza rappresentanza.Quel che conta è invece la funzione del contributo. E quel che si devestabilire è se esso sia direttamente connesso col prezzo dell’operazione.Occorre, cioè, che gli acquirenti del bene o i destinatari del serviziotraggano profitto dal contributo, nel senso che il prezzo che l’acquirente oil destinatario della prestazione di servizi devono pagare sia fissato inmodo tale da diminuire proporzionalmente all’entità della sommacorrisposta al venditore del bene o al prestatore del servizio: è in questosenso che essa va a costituire un elemento di determinazione del prezzorichiesto da tale venditore o prestatore (per tutte, Cass. n. 16660/20 e n.26318/20; più recentemente v. anche Cass. n. 6969/2026). Si deveNumero registro generale 5900/2025Numero sezionale 3238/2026Numero di raccolta generale 15186/2026Data pubblicazione 20/05/2026dunque verificare se, oggettivamente, il fatto che sia versato un contributoal prestatore gli consenta di fornire il servizio a un prezzo inferiore a quelloche, in mancanza di quella somma, avrebbe dovuto richiedere (Cortegiustizia, causa C-184/00, cit., punto 14; più recentemente, nello stessosenso, Corte giustizia, sentenza 8 maggio 2025, causa C-615/23).2.3. – Orbene, la sentenza impugnata, nell’escludere l’imponibilità aifini Iva del contributo in questione siccome determinato a prescindere dalprezzo dovuto dagli utenti per il servizio di trasporto, e nel negare altresìqualsiasi rilevanza ai fini che qui interessano all’eventuale qualificabilitàdel rapporto tra Azienda e Comune quale mandato senza rappresentanza(argomento, questo, che la Corte regionale ha definito «suggestivo» maprivo di rilievo), si è posta pienamente in linea con i principigiurisprudenziali suesposti e va perciò esente dalle critiche rivoltele.3. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 23.000,00 per compensi,ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, spese da distrarsi infavore del difensore antistatario della controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Ceccio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026Il Presidente