CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 38370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo )(A- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in epigrafe indicata, che ha confermato la sentenza di condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo per due reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (il primo in concorso con [OSCURATO:PERSONA]). La sentenza di appello ha revocato, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa dal primo Giudice all'imputato, in ragione dei precedenti ostativi. 2. Con un unico motivo, deduce violazione degli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen. e 163, 164 e 168 cod. pen., per avere la Corte territoriale revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concessa all'imputato. L'art. 597, comma 3, cod. pen. prevede, infatti, che quando appellante sia, come nel caso in esame, l'imputato, il Giudice non possa procedere alla revoca dei benefici; né è dato comprendere quale siano le ragioni che hanno determinato tale decisione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia rigettato. 4. Il ricorso è infondato. L'orientamento di questa Corte - che il Collegio condivide - si è infatti oramai consolidato nel senso per cui non contravviene al divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 3 dell'art. 168 cod. pen. (la quale ultima ricorre nel caso di specie), in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo che ha, invece, natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (ex multis, Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913; anche Sez. 5, n. 14997 ud. 11/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensor