CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04265/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato all’imputato nell’ipotesi di reato di furto, non è consentito in questa sede perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione con riferimento all’autovettura [OSCURATO:PERSONA] ed alla targa ivi apposta, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie e delle concrete modalità del fatto, sulla cui base la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all’imputato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riguardo al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., atteso che la doglianza risulta fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l’operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, difettando il requisito della non abitualità della condotta previsto dalla norma (di veda pagina 6 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che il quarto motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato contestato all’imputato, è manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, dovendosi tener conto, ai fini del computo del termine di prescrizione, della recidiva contestata e ritenuta in sentenza (cfr. Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 - 01); che, pertanto, il termine di prescrizione del reato non risulta ancora maturato stante la ritenuta sussistenza nel caso di specie della recidiva specifica che, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, comporta un aumento della metà sia del termine base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. che dell’entità della proroga del suddetto termine in presenza di atti interruttivi ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen.; ritenuto che anche il successivo motivo di ricorso, anch’esso indicato con il numero 4), con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; considerato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazionedei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01), offrendo ampia motivazione in relazione a specifica tale doglianza; ritenuto, infine, che il quinto motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’ulteriore aumento di pena operato dai giudici del gravame ai fini del calcolo della pena finale, è manifestamente infondato, dovendosi rilevare come la Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, abbia specificamente motivato in ordine alla quantificazione della pena per il reato base mentre l’entità dell’aumento per la continuazione, in quanto contenuta e perfettamente corrispondente a quella stabilita dal primo giudice, non imponeva una specifica motivazione sul punto, in linea con quanto già affermato da questa Corte, secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces