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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13198/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 455 c.p. in merito alla detenzione di tre banconote da 50 euro contraffatte, delle quali cercava di spenderne una senza successo.

2. Avverso la sentenza l'imputato proponeva ricorso per via telematica ai sensi dell'art. 24

I. n. 176/2020, articolando tre motivi.

Con il primo deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva in merito alla mancata acquisizione agli atti delle banconote sequestrate al fine della valutazione dell'eventuale grossolanità della contraffazione.

Con il secondo motivo denunziava vizi di motivazione, lamentando che la Corte, a fronte della mancata trasmissione delle suddette banconote da parte dell'organo di polizia che aveva proceduto al sequestro, avrebbe implicitamente revocato in maniera contraddittoria la propria ordinanza del 14 luglio 2022 con la quale aveva invece disposto d'ufficio l'acquisizione delle stesse banconote.

Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo il giudice dell'appello ritenuto di non poter valutare a tal fine l'offerta reale di risarcimento effettuata dall'imputato in ragione della inidoneità delle modalità della sua esecuzione, che in realtà corrisponderebbero a quelle indicate nell'art. 162-ter c.p.

3. Con ordinanza del 27 dicembre 2022 la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 24 comma 6-sexies

I. n. 176/2020 in ragione della mancata apposizione della firma digitale del difensore in calce agli allegati all'atto d'impugnazione, così come richiesto dal comma 6-bis dell'articolo da ultimo citato.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ulteriore ricorso l'imputato, eccependo violazione di legge.

Osserva in particolare il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale avrebbe dichiarato integralmente inammissibile il ricorso, nonostante gli allegati privi della sottoscrizione digitale fossero riferibili esclusivamente al primo ed al terzo motivo articolati nell'atto impugnazione, risultando dunque irrilevanti ai fini della valutazione delle censure invece proposte con il secondo motivo.

Conseguentemente il giudice dell'appello avrebbe dovuto inoltrare il ricorso a quello di legittimità ai fini della decisione del suddetto motivo.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va ribadito anzitutto che oggetto di ricorso è l'ordinanza emessa il 27 dicembre 2022 dalla Corte d'appello di Firenze e non già la sentenza pronunziata dalla stessa il precedente 27 ottobre.

Il perimetro della decisione rimessa oggi al giudice di legittimità riguarda, dunque, esclusivamente la legittimità della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la menzionata sentenza.

Ne consegue che l'accoglimento dell'odierna impugnazione non consente al Collegio di pronunziarsi anche sul primo ricorso, in quanto dello stesso la Corte non è mai stata investita proprio perché dichiarato inammissibile.

3. Ciò premesso le doglianze del ricorrente, come accennato, sono fondate.

Con riguardo alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la giurisprudenza di questa Corte si è, infatti, oramai consolidata nel senso per cui non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo pec, ove si tratti di allegati non essenziali perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali. (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 29173 del 11/05/2023, Anndouni, Rv. 284966).

In tal senso deve allora convenirsi con il ricorrente che gli allegati al ricorso proposto avverso la menzionata sentenza si riferivano esclusivamente al contenuto delle doglianze proposte con il primo ed il terzo motivo d'impugnazione, ma non anche a quello del secondo motivo articolato con l'atto in questione, attinente all'asserita illegittimità della revoca da parte del giudice dell'appello del proprio provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto l'acquisizione delle banconote che si assumono contraffatte e sequestrate dalla polizia giudiziaria.

In tal senso, dunque, la Corte territoriale illegittimamente ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso ai sensi della norma succitata, in quanto avrebbe dovuto limitare tale declaratoria ai motivi in riferimento al cui contenuto gli allegati, pacificamente non conformi a quanto previsto dalla normativa emergenziale, risultavano essenziali, trasmettendo il ricorso al giudice di legittimità per la decisione del motivo relativamente al quale gli stessi dovevano considerarsi irrilevanti.4.

L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente alla declaratoria di inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, in conformità a quanto richiesto dal ricorrente.

Non deve invece disporsi la restituzione degli atti alla Corte territoriale, che, ferma la già disposta inammissibilità del primo e del terzo motivo d'impugnazione (decisione questa non censurata dal ricorrente) non potrebbe a questo punto che ritrasmetterli al giudice di legittimità senza necessità di adottare alcun ulteriore provvedimento.

Ne consegue che il ricorso avverso la sentenza del 27 ottobre 2022, nei limiti in cui è stato ritenuto ammissibile, deve essere trasmesso alla cancelleria centrale penale di questa Corte per la fascicolazione, affinchè possa successivamente procedersi alla sua iscrizione a ruolo e alla sua decisione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al secondo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27 ottobre 2022 e dispone trasmettersi il suddetto ricorso alla cancelleria centrale penale di questa Corte per la fascicolazione. [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 455 c.p. in merito alla detenzione di tre banconote da 50 euro contraffatte, delle quali cercava di spenderne una senza successo. 2. Avverso la sentenza l'imputato proponeva ricorso per via telematica ai sensi dell'art. 24 I. n. 176/2020, articolando tre motivi. Con il primo deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva in merito alla mancata acquisizione agli atti delle banconote sequestrate al fine della valutazione dell'eventuale grossolanità della contraffazione. Con il secondo motivo denunziava vizi di motivazione, lamentando che la Corte, a fronte della mancata trasmissione delle suddette banconote da parte dell'organo di polizia che aveva proceduto al sequestro, avrebbe implicitamente revocato in maniera contraddittoria la propria ordinanza del 14 luglio 2022 con la quale aveva invece disposto d'ufficio l'acquisizione delle stesse banconote. Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo il giudice dell'appello ritenuto di non poter valutare a tal fine l'offerta reale di risarcimento effettuata dall'imputato in ragione della inidoneità delle modalità della sua esecuzione, che in realtà corrisponderebbero a quelle indicate nell'art. 162-ter c.p. 3. Con ordinanza del 27 dicembre 2022 la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 24 comma 6-sexies I. n. 176/2020 in ragione della mancata apposizione della firma digitale del difensore in calce agli allegati all'atto d'impugnazione, così come richiesto dal comma 6-bis dell'articolo da ultimo citato. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ulteriore ricorso l'imputato, eccependo violazione di legge. Osserva in particolare il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale avrebbe dichiarato integralmente inammissibile il ricorso, nonostante gli allegati privi della sottoscrizione digitale fossero riferibili esclusivamente al primo ed al terzo motivo articolati nell'atto impugnazione, risultando dunque irrilevanti ai fini della valutazione delle censure invece proposte con il secondo motivo. Conseguentemente il giudice dell'appello avrebbe dovuto inoltrare il ricorso a quello di legittimità ai fini della decisione del suddetto motivo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va ribadito anzitutto che oggetto di ricorso è l'ordinanza emessa il 27 dicembre 2022 dalla Corte d'appello di Firenze e non già la sentenza pronunziata dalla stessa il precedente 27 ottobre. Il perimetro della decisione rimessa oggi al giudice di legittimità riguarda, dunque, esclusivamente la legittimità della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la menzionata sentenza. Ne consegue che l'accoglimento dell'odierna impugnazione non consente al Collegio di pronunziarsi anche sul primo ricorso, in quanto dello stesso la Corte non è mai stata investita proprio perché dichiarato inammissibile. 3. Ciò premesso le doglianze del ricorrente, come accennato, sono fondate. Con riguardo alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la giurisprudenza di questa Corte si è, infatti, oramai consolidata nel senso per cui non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo pec, ove si tratti di allegati non essenziali perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali. (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 29173 del 11/05/2023, Anndouni, Rv. 284966). In tal senso deve allora convenirsi con il ricorrente che gli allegati al ricorso proposto avverso la menzionata sentenza si riferivano esclusivamente al contenuto delle doglianze proposte con il primo ed il terzo motivo d'impugnazione, ma non anche a quello del secondo motivo articolato con l'atto in questione, attinente all'asserita illegittimità della revoca da parte del giudice dell'appello del proprio provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto l'acquisizione delle banconote che si assumono contraffatte e sequestrate dalla polizia giudiziaria. In tal senso, dunque, la Corte territoriale illegittimamente ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso ai sensi della norma succitata, in quanto avrebbe dovuto limitare tale declaratoria ai motivi in riferimento al cui contenuto gli allegati, pacificamente non conformi a quanto previsto dalla normativa emergenziale, risultavano essenziali, trasmettendo il ricorso al giudice di legittimità per la decisione del motivo relativamente al quale gli stessi dovevano considerarsi irrilevanti.4. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente alla declaratoria di inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, in conformità a quanto richiesto dal ricorrente. Non deve invece disporsi la restituzione degli atti alla Corte territoriale, che, ferma la già disposta inammissibilità del primo e del terzo motivo d'impugnazione (decisione questa non censurata dal ricorrente) non potrebbe a questo punto che ritrasmetterli al giudice di legittimità senza necessità di adottare alcun ulteriore provvedimento. Ne consegue che il ricorso avverso la sentenza del 27 ottobre 2022, nei limiti in cui è stato ritenuto ammissibile, deve essere trasmesso alla cancelleria centrale penale di questa Corte per la fascicolazione, affinchè possa successivamente procedersi alla sua iscrizione a ruolo e alla sua decisione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al secondo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27 ottobre 2022 e dispone trasmettersi il suddetto ricorso alla cancelleria centrale penale di questa Corte per la fascicolazione. [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
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