Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23142/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio di-gitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1252/2020depositata il 16/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/04/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7606/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 23142/2026Data pubblicazione 14/07/2026RILEVATO CHE1.

La ricorrente società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.l. im-pugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n.1252/2020, che ha confermato il rigetto della domanda di accertamentodella nullità della revoca del contributo pubblico di Euro 4.979.424,40, adessa riconosciuto in seno al [OSCURATO:PERSONA] Calabria2000-2006, riguardante la creazione di nuova ricettività di qualità all'in-terno delle reti e sistemi locali di offerta turistica.Era infatti accaduto che, successivamente al finanziamento di un'inizia-tiva di costruzione di un villaggio-albergo da realizzarsi nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dei controlli di secondolivello a campione sugli interventi finanziati, era stata richiesta l'integra-zione documentale in ordine alla tracciabilità dei pagamenti in relazione aiquali erano stati concessi i contributi (libro iva, libro giornale, libro cespi-ti), e successivamente alla scadenza del termine all'uopo fissato la Temesaaveva ricevuto la comunicazione dell'intervenuta revoca del contributo.A seguito di citazione della Regione [OSCURATO:SOCIETA] avanti al Tribunale di Ca-tanzaro e costituzione della Regione convenuta, con sentenza n. 1072/2018, resa il 22 maggio 2018, la domanda volta a conseguire l'annulla-mento/disapplicazione della revoca e la conseguente condanna al paga-mento di quanto ricevuto veniva respinta.2.

La Corte d'appello ha ritenuto infondato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.r.l. e ha confermato integralmente lasentenza di primo grado, sulla base di due ordini principali di argomenta-zioni: l'insussistenza della denunciata violazione del principio del giustoprocedimento e la sussistenza dei presupposti sostanziali della revoca delcontributo pubblico.3.

Quanto al primo motivo di gravame (la dedotta violazione degli artt.7 e 8 della legge n. 241/1990), la Corte territoriale ha condiviso la valuta-zione del Tribunale secondo cui la mancata comunicazione dell'avvio delNumero registro generale 7606/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 23142/2026Data pubblicazione 14/07/2026procedimento di revoca non comportava l'illegittimità del provvedimentoadottato dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA].4.

In primo luogo, la Corte territoriale ha evidenziato che la Regioneaveva legittimamente notificato l'avvio del procedimento presso quella cherisultava, per i terzi, la sede legale opponibile della società, ossia quella diNocera Terinese, non essendo stata dimostrata da Temesa l'avvenuta can-cellazione della sede originaria dal registro delle imprese della Camera diCommercio di Catanzaro a seguito del deliberato trasferimento a Verona,risalente al marzo 2010.

Richiamando il consolidato orientamento dellaCorte di cassazione (in particolare Cass. civ., n. 3959/2012), la Corte ter-ritoriale ha ribadito che, in caso di trasferimento della sede in altra provin-cia, l'opponibilità ai terzi si perfeziona solo con il completamento della fat-tispecie pubblicitaria, che include anche la cancellazione dal registro diprovenienza, elemento di cui Temesa non aveva fornito prova.5.

In secondo luogo, la Corte distrettuale ha affermato che, comunque,la omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'an-nullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990,trattandosi di un provvedimento vincolato di recupero di somme indebita-mente erogate.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa (in partico-lare Cons.

Stato, sez.

V, n. 5863/2015), la Corte d'appello ha sottolineatoche, in tali ipotesi, la partecipazione procedimentale non incide sulla legit-timità sostanziale della decisione, né sulla debenza delle somme, restandosalva per il destinatario la possibilità di contestare il merito della pretesarestitutoria.6.

Quanto al secondo motivo di appello (la sussistenza dei presuppostiper la revoca del contributo), la Corte ha ritenuto pienamente legittima larevoca del contributo disposta dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] sulla base delle risul-tanze del rapporto finale dell'Autorità di Audit.7.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la Corte d'appel-lo ha osservato che la motivazione del decreto di revoca era analitica eNumero registro generale 7606/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 23142/2026Data pubblicazione 14/07/2026plurima, articolandosi su una serie di autonome e specifiche irregolarità,tra cui: la mancanza di gran parte dei documenti giustificativi di spesa;l'assenza delle quietanze e dei titoli attestanti l'effettivo pagamento; l'im-possibilità di verificare i libri contabili e la tracciabilità dei flussi finanziari;la mancata prova dell'apporto di capitale proprio; la carente allegazionedel progetto definitivo.8.

La Corte d'appello ha rilevato che tali carenze risultavano puntual-mente descritte nel rapporto dell'Autorità di Audit, richiamato espressa-mente nel provvedimento di revoca, con indicazione dettagliata delle vocidi spesa prive di adeguata documentazione e delle incongruenze riscontra-te.

Ne conseguiva che non era fondata la doglianza relativa a una pretesagenericità o indeterminatezza della motivazione.9.

Quanto alla produzione dei libri contabili da parte di Temesa nell'a-gosto 2010, la Corte ha osservato che tale circostanza – anche a volerlaritenere provata – non era sufficiente ad elidere le ulteriori e distinte ra-gioni poste a fondamento della revoca, atteso che l'inadempienza docu-mentale accertata riguardava un complesso più ampio di obblighi probato-ri e di verifica della spesa, richiesti dalla normativa comunitaria e naziona-le in materia di fondi strutturali.10.

Di conseguenza, la revoca del finanziamento era qualificata comegestione delle risorse e al recupero di somme indebitamente o irregolar-mente erogate.11.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte d'appello ha ritenuto corret-ta la decisione del Tribunale e ha rigettato integralmente l'appello.12.

La cassazione della sentenza in esame è chiesta con ricorso notifi-cato il 15/03/2021 ed affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cuiresiste la Regione [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso.CONSIDERATO CHENumero registro generale 7606/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 23142/2026Data pubblicazione 14/07/202613.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa appli-cazione degli artt. 7, 8 e 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990,per la violazione del principio del giusto processo, oltre che dei canoni dibuona fede oggettiva e correttezza, per non avere la [OSCURATO:PERSONA] proceduto alla comunicazione dell'avvio del procedimento, trattan-dosi di una fattispecie in cui l'atto provvedimentale da adottare al terminedel procedimento non era dotato del carattere della vincolatività, come,invece, ritenuto sulla scorta della giurisprudenza richiamata dalla Corteterritoriale.

Ad avviso di parte ricorrente, avrebbe dovuto essere richiama-to il diverso principio sancito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 211/2021, secondo il quale l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990contempla due distinte ipotesi di salvaguardia del provvedimento affettoda vizi formali; in caso di omessa comunicazione di avvio del procedimen-to, in particolare, ove l'atto non abbia contenuto necessitato, l'Ammini-strazione è chiamata a dimostrare in giudizio che lo stesso non avrebbepotuto essere diverso da quello adottato in concreto.14.

La censura è inammissibile.15.

Come evidenziato ai paragrafi 3, 4 e 5, la Corte territoriale ha re-spinto il gravame argomentando sia in ordine alla non necessità della co-municazione, ritenendo che la revoca rappresenti un atto vincolato, sia inordine alla circostanza che la comunicazione era stata fatta presso la vec-chia sede legale dell'appellante, e che l'appellante non aveva dimostratol'intervenuta effettiva cancellazione della stessa dal registro delle impresedel luogo di provenienza.16.

Ciò posto, costituisce orientamento giurisprudenziale consolidatoche il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tra-mite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, ca-ratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolataed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio oi vizi dedotti.

Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi suNumero registro generale 7606/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 23142/2026Data pubblicazione 14/07/2026di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna dellequali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissi-bile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali ra-tiones decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass.,Sez.

Un., 7931/2013; id. 4293/2016).17.

Ne consegue che, in difetto di specifica impugnazione di entrambele rationes decidendi con le quali è stato respinto il gravame relativamentealla dedotta violazione delle norme sul procedimento amministrativo, sigiustifica la declaratoria di inammissibilità.18.

Con il secondo motivo si deduce la violazione falsa applicazionedegli artt. 7, 8 e 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 nonché de-gli artt. 143 e 145 cod. proc. civ., dell'art. 2193 cod. civ., e dell'art. 112cod. proc. civ. là dove la Corte territoriale non ha ritenuto invalido il de-creto di revoca per la mancata comunicazione alla Temesa dell'avvio delprocedimento.19.

Il motivo è inammissibile per l'assorbente considerazione che partericorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata,che ha ritenuto in fatto non dimostrata l'avvenuta cancellazione dal regi-stro delle imprese di Catanzaro, il cui onere incombeva su Temesa.

Sulpunto, il riferimento al precedente della Corte di cassazione n. 3959/2012appare non correlato all'accertamento in fatto svolto dalla Corte del meri-20.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 21-septies e 21-octies, comma 1, legge n. 241/1990, nonchédegli artt. 2697 e 1375 cod. civ., per non avere correttamente applicato iprincipi in termini di sussistenza dei presupposti sostanziali legittimanti larevoca del contributo.21.

La censura è inammissibile, perché volta a contestare, pur a frontedella formale deduzione del vizio di legge, l'esito dell'apprezzamento difatto svolto dal giudice del merito.Numero registro generale 7606/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 23142/2026Data pubblicazione 14/07/202622.

Infatti, la sentenza impugnata contiene una puntuale ricostruzionein fatto, dall'esame delle contestazioni svolte dall'appellante all'esame del-le ragioni del decreto dirigenziale di revoca con esplicita considerazionedelle singole ragioni e indicazione dei giustificativi di spesa presenti equelli mancanti (cfr. pagg. 15-21 della sentenza d'appello).23.

Orbene, a fronte di ciò parte ricorrente richiama a fondamento delmotivo il verbale di collaudo finale depositato sin dal primo grado, ripor-tandone peraltro in termini generici il contenuto.24.

Si tratta all'evidenza dell'allegazione di deduzioni in fatto e per dipiù generiche, inammissibili in questa sede.25.

Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza del proce-dimento, in relazione agli artt. 115 e 210 cod. proc. civ.26.

La censura è inammissibile, in quanto riferisce di precise istanzeistruttorie ribadite in sede di precisazione delle conclusioni in appello, chetuttavia non trascrive né descrive in termini tali da rendere comprensibilese e come esse siano state formulate avanti ai giudici del merito.27.

In definitiva, il ricorso è inammissibile.28.

In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente ècondannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricor-rente, liquidate come in dispositivo.29.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente, liquidate inEuro 20.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, oltre 15%per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.Numero registro generale 7606/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 23142/2026Data pubblicazione 14/07/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/04/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio di-gitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1252/2020depositata il 16/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/04/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7606/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 23142/2026Data pubblicazione 14/07/2026RILEVATO CHE1. La ricorrente società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.l. im-pugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n.1252/2020, che ha confermato il rigetto della domanda di accertamentodella nullità della revoca del contributo pubblico di Euro 4.979.424,40, adessa riconosciuto in seno al [OSCURATO:PERSONA] Calabria2000-2006, riguardante la creazione di nuova ricettività di qualità all'in-terno delle reti e sistemi locali di offerta turistica.Era infatti accaduto che, successivamente al finanziamento di un'inizia-tiva di costruzione di un villaggio-albergo da realizzarsi nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dei controlli di secondolivello a campione sugli interventi finanziati, era stata richiesta l'integra-zione documentale in ordine alla tracciabilità dei pagamenti in relazione aiquali erano stati concessi i contributi (libro iva, libro giornale, libro cespi-ti), e successivamente alla scadenza del termine all'uopo fissato la Temesaaveva ricevuto la comunicazione dell'intervenuta revoca del contributo.A seguito di citazione della Regione [OSCURATO:SOCIETA] avanti al Tribunale di Ca-tanzaro e costituzione della Regione convenuta, con sentenza n. 1072/2018, resa il 22 maggio 2018, la domanda volta a conseguire l'annulla-mento/disapplicazione della revoca e la conseguente condanna al paga-mento di quanto ricevuto veniva respinta.2. La Corte d'appello ha ritenuto infondato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.r.l. e ha confermato integralmente lasentenza di primo grado, sulla base di due ordini principali di argomenta-zioni: l'insussistenza della denunciata violazione del principio del giustoprocedimento e la sussistenza dei presupposti sostanziali della revoca delcontributo pubblico.3. Quanto al primo motivo di gravame (la dedotta violazione degli artt.7 e 8 della legge n. 241/1990), la Corte territoriale ha condiviso la valuta-zione del Tribunale secondo cui la mancata comunicazione dell'avvio delNumero registro generale 7606/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 23142/2026Data pubblicazione 14/07/2026procedimento di revoca non comportava l'illegittimità del provvedimentoadottato dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA].4. In primo luogo, la Corte territoriale ha evidenziato che la Regioneaveva legittimamente notificato l'avvio del procedimento presso quella cherisultava, per i terzi, la sede legale opponibile della società, ossia quella diNocera Terinese, non essendo stata dimostrata da Temesa l'avvenuta can-cellazione della sede originaria dal registro delle imprese della Camera diCommercio di Catanzaro a seguito del deliberato trasferimento a Verona,risalente al marzo 2010. Richiamando il consolidato orientamento dellaCorte di cassazione (in particolare Cass. civ., n. 3959/2012), la Corte ter-ritoriale ha ribadito che, in caso di trasferimento della sede in altra provin-cia, l'opponibilità ai terzi si perfeziona solo con il completamento della fat-tispecie pubblicitaria, che include anche la cancellazione dal registro diprovenienza, elemento di cui Temesa non aveva fornito prova.5. In secondo luogo, la Corte distrettuale ha affermato che, comunque,la omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'an-nullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990,trattandosi di un provvedimento vincolato di recupero di somme indebita-mente erogate. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (in partico-lare Cons. Stato, sez. V, n. 5863/2015), la Corte d'appello ha sottolineatoche, in tali ipotesi, la partecipazione procedimentale non incide sulla legit-timità sostanziale della decisione, né sulla debenza delle somme, restandosalva per il destinatario la possibilità di contestare il merito della pretesarestitutoria.6. Quanto al secondo motivo di appello (la sussistenza dei presuppostiper la revoca del contributo), la Corte ha ritenuto pienamente legittima larevoca del contributo disposta dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] sulla base delle risul-tanze del rapporto finale dell'Autorità di Audit.7. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la Corte d'appel-lo ha osservato che la motivazione del decreto di revoca era analitica eNumero registro generale 7606/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 23142/2026Data pubblicazione 14/07/2026plurima, articolandosi su una serie di autonome e specifiche irregolarità,tra cui: la mancanza di gran parte dei documenti giustificativi di spesa;l'assenza delle quietanze e dei titoli attestanti l'effettivo pagamento; l'im-possibilità di verificare i libri contabili e la tracciabilità dei flussi finanziari;la mancata prova dell'apporto di capitale proprio; la carente allegazionedel progetto definitivo.8. La Corte d'appello ha rilevato che tali carenze risultavano puntual-mente descritte nel rapporto dell'Autorità di Audit, richiamato espressa-mente nel provvedimento di revoca, con indicazione dettagliata delle vocidi spesa prive di adeguata documentazione e delle incongruenze riscontra-te. Ne conseguiva che non era fondata la doglianza relativa a una pretesagenericità o indeterminatezza della motivazione.9. Quanto alla produzione dei libri contabili da parte di Temesa nell'a-gosto 2010, la Corte ha osservato che tale circostanza – anche a volerlaritenere provata – non era sufficiente ad elidere le ulteriori e distinte ra-gioni poste a fondamento della revoca, atteso che l'inadempienza docu-mentale accertata riguardava un complesso più ampio di obblighi probato-ri e di verifica della spesa, richiesti dalla normativa comunitaria e naziona-le in materia di fondi strutturali.10. Di conseguenza, la revoca del finanziamento era qualificata comegestione delle risorse e al recupero di somme indebitamente o irregolar-mente erogate.11. Alla luce di tali considerazioni, la Corte d'appello ha ritenuto corret-ta la decisione del Tribunale e ha rigettato integralmente l'appello.12. La cassazione della sentenza in esame è chiesta con ricorso notifi-cato il 15/03/2021 ed affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cuiresiste la Regione [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso.CONSIDERATO CHENumero registro generale 7606/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 23142/2026Data pubblicazione 14/07/202613. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa appli-cazione degli artt. 7, 8 e 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990,per la violazione del principio del giusto processo, oltre che dei canoni dibuona fede oggettiva e correttezza, per non avere la [OSCURATO:PERSONA] proceduto alla comunicazione dell'avvio del procedimento, trattan-dosi di una fattispecie in cui l'atto provvedimentale da adottare al terminedel procedimento non era dotato del carattere della vincolatività, come,invece, ritenuto sulla scorta della giurisprudenza richiamata dalla Corteterritoriale. Ad avviso di parte ricorrente, avrebbe dovuto essere richiama-to il diverso principio sancito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 211/2021, secondo il quale l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990contempla due distinte ipotesi di salvaguardia del provvedimento affettoda vizi formali; in caso di omessa comunicazione di avvio del procedimen-to, in particolare, ove l'atto non abbia contenuto necessitato, l'Ammini-strazione è chiamata a dimostrare in giudizio che lo stesso non avrebbepotuto essere diverso da quello adottato in concreto.14. La censura è inammissibile.15. Come evidenziato ai paragrafi 3, 4 e 5, la Corte territoriale ha re-spinto il gravame argomentando sia in ordine alla non necessità della co-municazione, ritenendo che la revoca rappresenti un atto vincolato, sia inordine alla circostanza che la comunicazione era stata fatta presso la vec-chia sede legale dell'appellante, e che l'appellante non aveva dimostratol'intervenuta effettiva cancellazione della stessa dal registro delle impresedel luogo di provenienza.16. Ciò posto, costituisce orientamento giurisprudenziale consolidatoche il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tra-mite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, ca-ratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolataed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio oi vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi suNumero registro generale 7606/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 23142/2026Data pubblicazione 14/07/2026di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna dellequali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissi-bile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali ra-tiones decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass.,Sez. Un., 7931/2013; id. 4293/2016).17. Ne consegue che, in difetto di specifica impugnazione di entrambele rationes decidendi con le quali è stato respinto il gravame relativamentealla dedotta violazione delle norme sul procedimento amministrativo, sigiustifica la declaratoria di inammissibilità.18. Con il secondo motivo si deduce la violazione falsa applicazionedegli artt. 7, 8 e 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 nonché de-gli artt. 143 e 145 cod. proc. civ., dell'art. 2193 cod. civ., e dell'art. 112cod. proc. civ. là dove la Corte territoriale non ha ritenuto invalido il de-creto di revoca per la mancata comunicazione alla Temesa dell'avvio delprocedimento.19. Il motivo è inammissibile per l'assorbente considerazione che partericorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata,che ha ritenuto in fatto non dimostrata l'avvenuta cancellazione dal regi-stro delle imprese di Catanzaro, il cui onere incombeva su Temesa. Sulpunto, il riferimento al precedente della Corte di cassazione n. 3959/2012appare non correlato all'accertamento in fatto svolto dalla Corte del meri-20. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 21-septies e 21-octies, comma 1, legge n. 241/1990, nonchédegli artt. 2697 e 1375 cod. civ., per non avere correttamente applicato iprincipi in termini di sussistenza dei presupposti sostanziali legittimanti larevoca del contributo.21. La censura è inammissibile, perché volta a contestare, pur a frontedella formale deduzione del vizio di legge, l'esito dell'apprezzamento difatto svolto dal giudice del merito.Numero registro generale 7606/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 23142/2026Data pubblicazione 14/07/202622. Infatti, la sentenza impugnata contiene una puntuale ricostruzionein fatto, dall'esame delle contestazioni svolte dall'appellante all'esame del-le ragioni del decreto dirigenziale di revoca con esplicita considerazionedelle singole ragioni e indicazione dei giustificativi di spesa presenti equelli mancanti (cfr. pagg. 15-21 della sentenza d'appello).23. Orbene, a fronte di ciò parte ricorrente richiama a fondamento delmotivo il verbale di collaudo finale depositato sin dal primo grado, ripor-tandone peraltro in termini generici il contenuto.24. Si tratta all'evidenza dell'allegazione di deduzioni in fatto e per dipiù generiche, inammissibili in questa sede.25. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza del proce-dimento, in relazione agli artt. 115 e 210 cod. proc. civ.26. La censura è inammissibile, in quanto riferisce di precise istanzeistruttorie ribadite in sede di precisazione delle conclusioni in appello, chetuttavia non trascrive né descrive in termini tali da rendere comprensibilese e come esse siano state formulate avanti ai giudici del merito.27. In definitiva, il ricorso è inammissibile.28. In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente ècondannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricor-rente, liquidate come in dispositivo.29. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente, liquidate inEuro 20.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, oltre 15%per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.Numero registro generale 7606/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 23142/2026Data pubblicazione 14/07/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/04/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 23142/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris