CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 13411/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 27120/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27120/2016 Numero sezionale 924/2022 Numero di raccolta generale 13411/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.355, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce all’atto di nomina di nuovo difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 239/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per sette mezzi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 20 aprile 2016 con cui la Corte d’appello di Trieste, provvedendo in totale riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha rigettato la domanda dell’odierno ricorrente indirizzata contro un provvedimento regionale, reso nei suoi confronti, di recupero di un contributo erogato in suo favore, volto alla realizzazione di un progetto integrato di albergo diffuso, regolando le spese di lite. 2. ― La materia del contendere si può sintetizzare in ciò, che il ricorrente ha ottenuto un contributo regionale del complessivo importo di € 82.234,28 all’esito di un bando per l’attuazione di misure di «Sviluppo di iniziative di [OSCURATO:PERSONA] - Nuove realizzazioni». Successivamente l’amministrazione, con decreto del 23 dicembre 2009, ha disposto la revoca del contributo, in vista della ripetizione di esso, per due ragioni: a) perché il ricorrente aveva presentato domanda del contributo in relazione ad un F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27120/2016 Numero sezionale 924/2022 immobile del quale non era al momento proprietario; b) perché Numero di raccolta generale 13411/2022Data pubblicazione 28/04/2022 aveva locato l’immobile non già a mezzo della società di gestione prevista dal bando, ma direttamente, percependo il relativo corrispettivo. Dopo che il Tribunale ha accolto la domanda, la Corte d’appello l’ha integralmente respinta, in estrema sintesi (la sentenza impugnata si protrae per 45 pagine) osservando: -) la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del contributo doveva essere individuato alla scadenza del termine per la domanda di ammissione al progetto, scadenza alla quale il ricorrente non era proprietario dell’immobile per il quale il contributo era stato chiesto; -) detta domanda era stata formulata in modo tale da trarre in inganno l’amministrazione, sia per l’indicazione del mappale, numero 58 in luogo del numero 57/1, sia perché il ricorrente aveva fatto riferimento all’acquisto della proprietà in forza di un atto di divisione, così lasciando intendere di essere comproprietario dell’immobile; -) il bando escludeva con chiarezza che l’immobile potesse essere concesso in locazione direttamente e non per il tramite della società di gestione, senza che la temporanea inoperatività di questa potesse avere efficacia scriminante. 3. ― La Regione resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il primo mezzo concerne ricostruzione fattuale ed istanze istruttorie ed è così riassunto: i) «Ricorso ex art. 360, co. I, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 115 c.p.c., nonché dell'art. 183, co. VI, c.p.c. e art. 346 c.p.c. Si deduce la violazione delle norme che F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27120/2016 Numero sezionale 924/2022 regolano la valutazione delle prove da parte del giudice quanto allNumero di raccolta generale 13411/2022Data pubblicazione 28/04/2022a valutazione di rilevanza delle istanze istruttorie, nonché di inammissibilità delle stesse». Il secondo, terzo e quarto mezzo riguardano le false dichiarazioni attribuite al ricorrente nel provvedimento regionale adottato nei suoi confronti e sono così riassunti: ii) «Ricorso ex art. 360, co. I, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l. 689/1984, art. 1 e 21-nonies l. 241/1990, art. 1 l.r. [OSCURATO:PERSONA] 7/2000. Si deduce la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento del privato, sia per omessa considerazione del lasso di tempo intercorso tra la concessione dei contributi e la revoca degli stessi, sia per omessa/incompleta comparazione tra l'interesse del privato e quello pubblico». iii) «Ricorso ex art. 360, co. I, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 l. 241/1990 e art. 1 l.r. [OSCURATO:PERSONA] 7/2000 con riferimento agli art. 1, 8 e 9 del bando. Si deduce la violazione del principio secondo cui i requisiti di ammissibilità ad un concorso devono sussistere al momento della scadenza del bando, dovendo essere tale momento individuato, nel caso di specie, al momento della scadenza per la presentazione della domanda di contributo alla Regione». iv) «Ricorso ex art. 360, co.1, n. 3 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75, d.p.r. 445/2000, art. 1 l. 241/90 e art. 1 l.r. 7/2000, art. 12 prel. c.c., in relazione all'art. 14, comma II, l. lett. f) del bando. Si deduce la falsa applicazione dell'art. 75 d.p.r. 445/2000, posto che la dichiarazione assunta falsa non ha inciso sulla concessione dei contributi, nonché l'erronea interpretazione del bando circa la rilevanza, ai fini della revoca dei contributi, delle sole falsità/irregolarità gravi e non sanabili». Il quinto, sesto e settimo mezzo concernono la violazione del vincolo di destinazione e sono così riassunti: F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27120/2016 Numero sezionale 924/2022 v) «Ricorso ex art. 360, co. I, n. 3 per violazione e/o falsa Numero di raccolta generale 13411/2022Data pubblicazione 28/04/2022 applicazione dell'art. 32 l.r. 7/2000 e art. 64 l.r. 2/2002, nonché dell'art. 12 prel. c.c. e artt. 1362, 1363, 1366 c.c.. e.1 definizione del vincolo di destinazione. Si deduce l'erronea interpretazione del concetto di vincolo di destinazione imposto sui beni agevolati, nonché delle attività compatibili con tale vincolo. Erronea applicazione dei criteri interpretativi del bando. Si deduce la violazione dei criteri e principi che dovrebbero orientare il giudice nell'attività interpretativa del bando, ed in particolare il criterio letterale e sistematico, nonché il criterio di buona fede». vi) «Ricorso ex art. 360, comma I, n. 3 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost. art. 1 l. 241/90 e art. 1 l.r. 7/2000 f.1 violazione del principio di proporzionalità si deduce la violazione del principio di proporzionalità che avrebbe imposto di verificare la gravità della condotta. Violazione del principio di ragionevolezza nella formulazione del bando. Errore scusabile del ricorrente. Si deduce l'irragionevolezza del bando di gara, che giustifica anche l'eventuale errore in cui è incorso il ricorrente». vii) «Ricorso ex art. 360, co. i n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l. 689/1981, nonché dell’art. 49, co. III, l.r. 7/2000. Si deduce la falsa applicazione del principio secondo cui la presenza della buona fede ha valore scriminante. Si deduce altresì la non debenza degli interessi in base alla normativa regionale». [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso è inammissibile, in ragione dell’inammissibilità dei motivi spiegati, tutti in buona sostanza diretti a rimettere in discussione l’accertamento di merito contenuto nella sentenza impugnata, sia con riguardo all’aspetto della formulazione della domanda di contributo in relazione ad un immobile di cui il ricorrente non era proprietario, sia con riguardo all’aspetto della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27120/2016 Numero sezionale 924/2022 diretta locazione di esso e non per il tramite della società di Numero di raccolta generale 13411/2022Data pubblicazione 28/04/2022 gestione prevista dal bando. 5.1. ― È inammissibile il primo mezzo con cui il ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni che regolano la valutazione della prova da parte del giudice, quanto alla valutazione di rilevanza delle istanze istruttorie, nonché di inammissibilità delle stesse: la censura si appunta in particolare sulla mancata ammissione di una prova testimoniale volta a dimostrare che il professionista incaricato di seguire la pratica volta alla concessione del contributo fosse responsabile dell’indicazione, nella domanda di ammissione al contributo medesimo, del mappale 58 in luogo del 57/1. Nella stessa censura si lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la prova sia in applicazione dell’articolo 183 c.p.c., sia reputando che la mancata ammissione da parte del giudice di primo grado richiedesse la proposizione di appello incidentale. Al di là dell’inammissibilità derivante dalla circostanza che il motivo non contiene l’indicazione del teste che avrebbe dovuto essere escusso (Cass. 9 novembre 2011, n. 23348; Cass. 23 aprile 2010, n. 9748; Cass. 23 settembre 2004, n. 19138), è agevole osservare che la censura denuncia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., benché in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non possa porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27120/2016 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 Numero sezionale 924/2022Numero di raccolta generale 13411/2022 giugno 2014, n. 13960). Data pubblicazione 28/04/2022 Ciò non ha nulla a che vedere con il caso di specie, in cui il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere di valutazione dell’ammissibilità e rilevanza della prova richiesta, ha osservato che i capitoli di prova dedotti vertevano su circostanze per buona parte documentali, per altra parte contenevano giudizi inibiti ai testi e comunque erano superflui ai fini della decisione, essendo superati dalle argomentazioni precedentemente svolte in sentenza (pagina 42 della sentenza impugnata), motivazione, quella che precede, neppure specificamente censurata. Rimane in ciò assorbita la doglianza concernente l’asserita violazione dell’articolo 183 e dell’articolo 346 c.p.c. 5.2. ― È inammissibile il secondo mezzo. Non risulta dalla sentenza impugnata che al giudice di merito fosse stata posta la questione dell’applicabilità alla fattispecie dall'articolo 21-novies della legge n. 241 del 1990, sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675, tra le tante). Nel caso di specie non emerge dal ricorso che la questione dell’applicabilità della menzionata disposizione, la quale importa per di più una precipua valutazione in fatto, fosse stata posta. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27120/2016 In ogni caso, questa Corte ha già osservato, in riferimento Numero sezionale 924/2022Numero di raccolta generale 13411/2022 all'articolo 21-novies della legge n. 241 del 1990, che «Data pubblicazione 28/04/2022il menzionato limite temporale all’annullamento in autotutela dell’amministrazione, inizialmente frutto di elaborazione pretoria da parte del giudice amministrativo …, poi confluita nel precetto dell’articolo 21 novies, primo comma, intanto si giustifica, in quanto risponde ad un’esigenza di tutela dell’affidamento, i.e. dell’interesse alla conservazione di una situazione di vantaggio conseguita in buona fede in forza di un atto amministrativo, una volta che detta situazione si sia consolidata per effetto del decorso di un significativo lasso temporale» (Cass., Sez. Un., 19 novembre 2021, n. 35463). Sicché è comunque assorbente il rilievo che la Corte d’appello ha posto l’accento sul fatto che il ricorrente non poteva invocare alcun affidamento incolpevole: escludendo, sotto tutti i profili, con giudizio di merito ampiamente motivato, e sottratto perciò al controllo di legittimità, che il ricorrente versasse in buona fede, sia per avere indicato nella domanda volta all’ottenimento del contributo un immobile che non era suo (non solo in ragione dell’indicazione del mappale n. 58 n luogo di quello 57/1, ma anche per aver riferito di accingersi ad acquistare la piena proprietà del bene in forza di un atto di divisione, così lasciando intendere, contrariamente al vero, di esserne comproprietario), sia per aver concesso in locazione in proprio gli immobili da adibire ad albergo diffuso e non per il tramite della società di gestione a ciò destinata secondo la previsione del bando. Con il che viene a cadere l’argomento ― la buona fede del ricorrente ― su cui il motivo nel suo complesso, e buona parte del ricorso, poggia, restando solo da aggiungere che il motivo, come del resto l’intero ricorso, è versato in pieno merito, giacché diretto a ribaltare il giudizio di fatto della Corte d’appello appena riassunto. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27120/2016 Numero sezionale 924/2022 5.3. ― Anche il terzo mezzo è inammissibile. Numero di raccolta generale 13411/2022Data pubblicazione 28/04/2022 Esso ha ad oggetto la questione se la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando dovesse essere effettuato alla scadenza del 3 novembre 2003, come ritenuto dalla Corte d’appello, o a quella del 9 dicembre dello stesso anno: e ciò perché, mentre alla data del 3 novembre il ricorrente non era ancora proprietario dell’immobile di cui al mappale 57/1, lo era alla data del 9 dicembre, per donazione fattagliene. L’inammissibilità discende simultaneamente dalle considerazioni che seguono: -) la censura è presentata come violazione di legge, ma, in effetti, non mette in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni normative richiamate in rubrica, bensì l’interpretazione del bando, dunque di un atto amministrativo, data dalla Corte d’appello, sicché si risolve in una denuncia di insufficienza motivazionale, ormai non più contemplata dal numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053); -) né la censura può essere riqualificata come volta alla denuncia di violazione delle regole di ermeneutica previsti dagli articoli 1362 e seguenti, giacché il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione, canoni che il ricorrente per cassazione ha l'onere di individuare specificamente, indicando il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728), il che è nella specie assente; -) la censura difetta comunque di specificità, giacché il ricorrente si limita a contrapporre la propria lettura della vicenda a quella contenuta nella sentenza impugnata, omettendo di considerare l’iter motivazionale che la sostiene: la Corte d’appello ha difatti osservato che la procedura di accesso al finanziamento si articolava F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27120/2016 Numero sezionale 924/2022 in due distinte fasi, entrambe di evidenza pubblica, l’una delegata Numero di raccolta generale 13411/2022Data pubblicazione 28/04/2022 dalla Regione al Comune capofila, in questo caso il comune di Tarvisio, con scadenza al 3 novembre, l’altra direttamente affidata alla Regione, con scadenza al 9 dicembre, aggiungendo che la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso al finanziamento andava effettuato alla scadenza della prima fase, dal momento che ad essa il bando riconnetteva poi l’individuazione della graduatoria sulla base della quale ripartire le risorse economiche disponibili (pagina 15 della sentenza impugnata), argomento, quest’ultimo, nient’affatto preso in esame, nonostante la sua evidente decisività. 5.4. ― Il quarto mezzo è inammissibile. Valgono considerazioni analoghe a quelle svolte nell’esame del motivo precedente: -) si tratta di una censura presentata come violazione di legge, la quale non è tale, consistendo invece in una critica dell’interpretazione del bando; -) la censura non indica specificamente il canone interpretativo violato, ed anzi l’affermazione del giudice di merito che ha inteso privilegiare l’interpretazione letterale, ritenendo che i requisiti di gravità e non sanabilità concernessero le altre gravi e circostanziate irregolarità imputabili al richiedente, e non le falsità in dichiarazioni, rilevanti di per se stesse, è conforme all’insegnamento di questa Corte secondo cui l'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli articoli 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo, tra le quali ha carattere preminente quella collegata all'elemento letterale (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2019, n. 201819), il che è tanto più vero con riguardo all’interpretazione di un bando, dal momento che ciò coincide con la funzione dell'atto di fissare regole certe e chiare alle quali attenersi (Cass. 3 novembre 2021, n. 31422). F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27120/2016 Numero sezionale 924/2022 Numero di raccolta generale 13411/2022Data pubblicazione 28/04/2022 5.5. ― Il quinto mezzo è nuovamente inammissibile. Si è già osservato che il decreto di revoca del contributo è stato adottato anche perché il ricorrente ha locato direttamente l’immobile, adibito ad uso ricettivo, e non per il tramite della società di gestione prevista dal bando. Il mezzo in esame censura la sentenza impugnata per aver interpretato il bando, in relazione alla normativa richiamata in rubrica, nel senso che esso prevedesse la revoca del contributo anche per l’ipotesi considerata: e ciò fa sia richiamando le regole interpretative dettate per gli atti normativi dall’articolo 12 delle preleggi, sia richiamando gli articoli 1362 e seguenti c.c.. Ma, come si è visto poc’anzi, l’articolo 12 delle preleggi non è richiamato a proposito, giacché l’interpretazione del bando segue le regole della ermeneutica contrattuale, ed il motivo, avuto riguardo ai citati articoli 1362 e seguenti, non indica affatto quali specifici criteri interpretativi che il giudice avrebbe violato ed in qual modo sarebbe incorso in detta violazione, ma si limita a contrapporre ― ed anzi a riproporre pedissequamente ― una propria lettura del bando a quella invece seguita dalla Corte d’appello. Secondo il ricorrente, in particolare, la revoca avrebbe trovato titolo nel solo trasferimento della proprietà del bene, e non nell’impiego di esso attraverso la locazione diretta. Ma si tratta della medesima tesi che il ricorrente ha già svolto in fase di merito e che Corte d’appello ha motivatamente disatteso. Essa ha difatti fornito in proposito un’interpretazione plausibile, osservando che l’articolo 12 del bando «prevede due tipi di vincolo di destinazione: uno soggettivo, che comporta dunque il divieto di trasferimento dei beni mobili per cinque anni e immobili per 10 anni; un altro oggettivo che, per i medesimi periodi, comporta l’obbligo per il beneficiario di utilizzare i beni oggetto di contributo per la destinazione stabilita nel bando». Dopo di che la sentenza F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27120/2016 Numero sezionale 924/2022 impugnata si è fatta carico di esaminare la tesi del ricorrente, Numero di raccolta generale 13411/2022Data pubblicazione 28/04/2022 fondata sull’articolo 14 dello stesso bando, che contemplava tra le altre cause di revoca del contributo «la cessazione dell’attività di impresa entro cinque anni dalla data del decreto di liquidazione al saldo del contributo», di guisa che, secondo lo stesso ricorrente, l’utilizzazione del bene per almeno 10 anni attraverso la società di gestione non avrebbe costituito oggetto di vincolo, attesa la previsione di cessazione dell’attività di impresa dopo solo cinque anni. Al riguardo la Corte d’appello ha replicato «che la cessazione dell’attività di impresa non può che riferirsi … alle imprese private beneficiarie degli incentivi e non alla società di gestione, mancando ogni riferimento a quest’ultima (espressamente citata invece nelle disposizioni del bando ad essa direttamente riferibili)», aggiungendo altresì che l’interpretazione accolta si accordava con la destinazione delle unità abitative ad albergo diffuso, tali da richiedere la costituzione di una società di gestione destinata a condurre l’amministrazione centralizzata delle unità abitative attraverso servizi comuni (così alle pagine 28-32 della sentenza impugnata). 5.6. ― Il sesto mezzo è inammissibile. Vi si sostiene che non sarebbe stata considerata l’assenza di gravità della condotta contestata al ricorrente e la sostanziale oscurità del bando: il che non ha fondamento, a fronte della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto, con accertamento insindacabile in questa sede, che il ricorrente avesse consapevolmente operato in violazione del bando, giudicato chiaro in modo tale da far «apparire pretestuose le richieste di chiarimenti avanzate dall’appellato, per la prima volta, nel gennaio del 2009 … ed assolutamente destituita di fondamento la sua allegazione di aver agito in perfetta buona fede» (così a pagina 27 della sentenza). F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 27120/2016 Si tratta ancora una volta di una censura paradigmaticamente Numero sezionale 924/2022Numero di raccolta generale 13411/2022 versata in fatto. Data pubblicazione 28/04/2022 5.7. ― L’ultimo mezzo è inammissibile. Esso torna ulteriormente sulla buona fede del ricorrente, che invece la sentenza impugnata ha ampiamente e motivatamente escluso, con apprezzamento di fatto, come si è avuto già modo di ripetere più di una volta, non sindacabile nel giudizio di legittimità. Non ha infine sostanza di motivo di cassazione l’ultima frase, a pagina 38 del ricorso, secondo cui «il comportamento mantenuto dalle Amministrazioni coinvolte far ritenere applicabile in ogni caso l’art. 49 co. III, L-R. 7/2000 quanto alla non debenza degli interessi sulle somme richieste in restituzione», argomento che peraltro la sentenza impugnata neppure sfiora. 6. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2