CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474, secondo comma, e 648 cod. pen., con particolare riguardo alla ritenuta qualità dell'imputato di responsabile dell'impresa presso la quale erano stati rinvenuti i prodotti contraffatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto è fondato su censure che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato come la responsabilità dell'imputato risultasse solidamente comprovata dalle risultanze istruttorie costituite dal documento di trasporto che lo individuava come direttore della suddetta impresa, oltre che dall'essere stato egli immediatamente contattato dal figlio al momento dell'intervento dei Carabinieri (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata), e atteso altresì che tali indicati elementi probatori, in assenza di specifici travisamenti di essi, non possono essere oggetto di rivalutazione o di lettura alternativa da parte della Corte di legittimità; ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.M