CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 16017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 20010/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso Trieste n.16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; Pag. 1 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 20010/2016 Numero sezionale 1058/2022 Numero di raccolta generale 16017/2022 -controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- avverso la sentenza n. 3977/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 02/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 2003, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne l’[OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Roma, deducendo che la propria dante causa aveva concluso, l’8.5.01, con lo stesso ente convenuto un contratto d’appalto avente ad oggetto la parziale ristrutturazione della sede di Frascati della committente, per l’importo di lire un miliardo 664 milioni, e che il rapporto era regolato, oltre che dal contratto e dal capitolato generale dello Stato, anche dal capitolato generale per le opere dell’[OSCURATO:PERSONA]. L’attrice chiese la risoluzione del suddetto contratto e la condanna della convenuta al pagamento del decimo dei lavori non eseguiti e al risarcimento del maggior danno, come quantificato nelle riserve iscritte. Resisteva l’[OSCURATO:PERSONA] la quale proponeva domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni consistenti negli oneri sostenuti per l’individuazione di un nuovo appaltatore. Con sentenza del 2008, il Tribunale affermò la legittimità della risoluzione contrattuale attuata dalla committente e riconoscendo a quest’ultima la somma di euro 20.000,00 a titolo risarcitorio, la condannò al pagamento della somma di euro 137.443,45 in ordine ad alcune riserve iscritte in contabilità. Propose appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deciso con sentenza della Corte d’appello del 2.7.15 che respinse l’appello principale e quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA], osservando che: il Tribunale aveva legittimamente ritenuto che l’appaltante aveva receduto dall’appalto Pag. 2 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 20010/2016 Numero sezionale 1058/2022 Numero di raccolta generale 16017/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 in virtù della facoltà concessale dall’art. 7 del contratto stipulato (che attribuiva alla committente il potere di ritenere risolto il contratto previa valutazione di gravità del danno subito nel caso in cui la sospensione dei lavori fosse imputabile ad inadempienze dell’impresa) trattandosi di appalto a corpo; sarebbe dunque stato onere dell’appaltatore, prima di formulare l’offerta al fine di partecipare all’aggiudicazione, esaminare sia il progetto esecutivo in tutti i suoi allegati che lo stato dei luoghi, onde valutare la sua convenienza in relazione all’esecuzione di opere di riqualificazione e ristrutturazione di alcuni ambienti utilizzati per attività che non potevano essere interrotte per l’intera esecuzione dei lavori; l’impresa era stata inadempiente all’obbligo di rispettare le fasi di lavorazione previste dal cronoprogramma allegato al contratto (dal cui esame si evinceva che le diverse opere erano state diversamente ripartite nei dodici mesi di durata del contratto, secondo quantità differenti) e a quello d’inviare un proprio cronoprogramma esecutivo volto a consentire alla committente di metterle a disposizione tutte quelle aree non acquisibili immediatamente perché utilizzate dal personale; pertanto, la non integrale messa a disposizione dell’area non poteva giustificare la sospensione dei lavori, né il riconoscimento di maggiori oneri in favore dell’impresa; né avrebbe potuto configurarsi diversa conclusione in ordine alle asserite manchevolezze del progetto esecutivo lamentate dall’impresa, in quanto era onere di quest’ultima valutare adeguatamente i progetti esecutivi proprio al fine di valutare la sua convenienza nell’offrire un ribasso; d’altra parte dalla c.t.u. era emerso che le manchevolezze dei progetti esecutivi erano limitate al solo impianto di alimentazione elettrica dei sistemi audiovisivi; correttamente erano state escluse alcune riserve ingiustificate; l’appello incidentale era infondato circa l’avvenuta applicazione delle Pag. 3 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 20010/2016 Numero sezionale 1058/2022 Numero di raccolta generale 16017/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 penali e il liquidato risarcimento dei danni per il reperimento di un nuovo appaltatore. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 l. n. 109/94, 1206, 1175, 1375, c.c., 546 c.p.c., 26 l. n. 109/94, 1460 c.c., nonché omesso esame di documento decisivo, con riferimento al primo motivo dell’appello concernente la legittimità della risoluzione del contratto intimata dall’[OSCURATO:PERSONA] e la risoluzione contrattuale per causa imputabile alla committente riguardo al mancato accoglimento della domanda avente ad oggetto le riserve. In particolare, la ricorrente si duole che: la Corte d’appello abbia escluso l’inadempimento della committente, nonostante la mancata consegna all’appaltatore di un progetto esecutivo completo e dettagliato in contrasto con il principio, ex art. 16 l. n. 109, secondo cui è carico dell’appaltante l’obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente “cantierabile”, contenente cioè la puntuale e dettagliata rappresentazione dell’opera; la rilevata difformità del progetto posto a base delle prescrizioni inderogabili di legge aveva comportato l’errata decisione della domanda nella parte relativa ad alcune riserve, respinta sull’errato presupposto dell’esecutività e della conformità a legge del progetto predisposto dall’appaltante; pertanto, sulla base del principio dell’affidamento e buona fede, l’impresa era tenuta, ai sensi dell’art. 90, c.5, l. n. 109/94, ad effettuare la verifica delle voci della lista delle quantità stimate a “corpo”, solo sulla base di quanto potesse desumere dal progetto approvato, dovendosi escludere, in sede d’offerta, l’ulteriore obbligo di verificare la Pag. 4 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 20010/2016 Numero sezionale 1058/2022 Numero di raccolta generale 16017/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 completezza ed idoneità del progetto, quale realmente esecutivo, mentre solo dopo l’affidamento l’impresa aveva potuto constatare le gravi carenze e l’inidoneità del progetto esecutivo rispetto allo stato dei luoghi e degli edifici da ristrutturare, con l’ulteriore conseguenza che le corrispondenti voci della lista delle lavorazioni a “corpo” risultavano del tutto sottostimate ed insufficienti a compensare il costo effettivo delle lavorazioni necessarie per eseguire l’opera appaltata, come peraltro verificato anche dal c.t.u; l’inadempimento della committente era riscontrabile anche in relazione alla mancata consegna totale delle aree, quale mancata cooperazione all’adempimento dell’appaltatore attraverso il compimento di quelle attività necessarie perché il debitore possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio; del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto giustificabili i ritardati pagamenti degli stati di avanzamento, riferendoli alla ritardata consegna della documentazione relativa al trasferimento del ramo d’azienda e agli atti di pignoramento notificati all’[OSCURATO:PERSONA] quale terzo debitore dall’originario contraente dell’appalto. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.1453 c.c., non avendo la Corte d’appello effettuato alcuna comparazione tra le condotte delle parti. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 l. n. 109/94, 1223, 1124, 1125, 1226, 1229, c.c., relativamente al rigetto delle riserve 1, 2 e 28, nonché motivazione apparente ed illogica in relazione al rigetto delle domande relative ad altre riserve, e violazione degli artt. 132, n.4, c.p.c. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c., per non aver la Corte d’appello riconosciuti i danni patiti dalla ricorrente in conseguenza Pag. 5 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 20010/2016 Numero sezionale 1058/2022 Numero di raccolta generale 16017/2022 dell’inadempimento della committente consistito nella mancata Data pubblicazione 18/05/2022 predisposizione di un progetto esecutivo. Il primo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti. Invero, la Corte d’appello ha valutato la questione e la c.t.u. aveva verificato che il progetto esecutivo non fosse cantierabile. Al riguardo, va osservato che la denuncia di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile sia perché la circostanza è stata valutata, sia perché ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348ter, commi 4 e 5, c.p.c., dato che, sulla questione in esame, la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la Corte d’appello, ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento della committente, ha effettuato la comparazione tra i rispettivi inadempimenti, escludendo la prevalenza dell’inadempimento ascritto all’[OSCURATO:PERSONA]. La valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale costituisce questione di fatto, rimessa all'esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici (Sez. L, n. 4709 del 23/03/2012, Rv. 622496 – 01; Sez. 6 - 2, n. 12182 del 22/06/2020, Rv. 658455 – 01; Sez. 3, n. 6401 del 30/03/2015, Rv. 634986 – 01). Così pure nel caso di contrapposte domande in cui il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati al fine di stabilire se sussista l'inadempimento che legittima la risoluzione. La valutazione della gravità dell'inadempimento- prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo- è rimessa all'esame del giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici. (Sez. 2, n. 9176 del 11/07/2000, Rv. 538366 - 01). Pag. 6 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 20010/2016 Numero sezionale 1058/2022 Numero di raccolta generale 16017/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Il terzo motivo è parimenti inammissibile, essendo diretto al riesame dei fatti concernenti l’esame delle riserve 1,2 e 28, quale diretta conseguenza dell’inadempimento ascritto alla committente relativo alla mancata redazione di un adeguato e completo progetto esecutivo, fatto escluso correttamente dalla Corte d’appello, come detto: circa le altre riserve, la motivazione adottata, sopra riassunta, è adeguata, sufficientemente chiara nel far comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e quindi non apparente. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 8200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. [OSCURATO:PERSONA]. 7 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3