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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 40266/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto qualificarsi il ricori,o come opposizione con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Regg o Ca abria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Reggio C labria, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo la relativa istanza della locale Questura ha disposto - senza il contraddittorio tra le parti - la conlisca e la devoluzione delle armi e del materiale balistico sequestrato a Filip0 Coi' demi che era stato assolto, per non avere commesso il fatto, con sentenza della inedesima Corte territoriale pronunciata il giorno 22 novembre 2016.

Il giudice dell'esecuzione ha osservato che sui beni in sequestro nulla era stato disposto con la sentenza di appello e che, dovendosi ritenere !pii stessi obiettivamente criminosi (trattandosi di cose la cui fabbricazione, usa, porto, detenzione o alienazione costituisce reato), doveva confermarsi la statui2 one della sentenza di primo grado, con la quale era stata disposta la confisca e la devoluzione delle armi e del materiale balistico in sequestro alla competente Direzione di Artiglieria.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dèll'av n '. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, c li seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., 'nsisl:mdo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. lproc pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 240 e 416-bis cod. pèn. ec osserva che la confisca è stata disposta sul presupposto di una obiettizità criminosa inesistente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione contro il rovv, dimento impugnato.

2. Invero, il prevalente indirizzo in materia, pur riconoscendo che l'I: rdinanza del giudice dell'esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pe i., non è suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi al o stesso giudice, afferma che l'eventuale ricorso in cassazione presentato' dal a parte, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di Cons rvazione degli atti giuridici e del 'favor impugnationis' (tra gli altri, Sez. 5, n 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 121 )2/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605; Sez. 3, n. ::4403 del 27/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225717).

2.1. Come riportato nella relazione del Massimario della orti che ha segnalato, a suo tempo, il contrasto, le Sezioni Unite penali rión sano state investite direttamente della questione, pur avendo affermato, quanto all'applicabilità per analogia della disciplina generale delle impugr azioni al procedimento d'esecuzione, che l'opposizione ai provvedime0 de giudice dell'esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cpd. proc. pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretto al nedesimo giudice, allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez. 1.1 n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577).

Secondo le [OSCURATO:PERSONA], ove si ritenga che possa trovare applicazione l'art. 568, comma 5, c d. p oc. pen., : tale interpretazione non determina un richiamo all'intero isterna delle impugnazioni, poiché essa deriva, invece, dal più generale principio (in I al senso, anche Sez.

U, n. 45371 del 20/12/2001, Bonaventura, Rv. 22)221) di conservazione dei valori giuridici, da cui sorgono come coronari qu Alo della "conservazione dell'atto giuridico", quando lo stesso presenti i caratteri , ssenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e dell'ltro 'utile per inutile non vitiatur', di cui v'è larga applicazione nel codice di rito (cfr. anche Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, cit., nel senso che il principio di consiTvazione degli atti ha una portata di carattere generale, che va anche al di là dell'applicazione civilistica di cui agli artt. 1376 e 1424 cod. civ. 2 che la disposizione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. altro nc n è che un'attuazione particolare di quel principio).

2.2. Da ciò deriva, in tema di confisca di cose sequestrate, che, ql alora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso 'de plano' ai sensi dell'art. 667, comma 4, cód. p oc. pen., il ricorso per cassazione deve qualificarsi come opposizione, quale unici) rimedio consentito ai sensi della seconda parte del quarto comma dell'art. 167 cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'es ..cuzione.

Pertanto, la questione inerente alla restituzione delle cose sequestrate e quella in tema di confisca, devolute al giudice dell'esecuzione, vanno trattate ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. e, quindi, con il provvedimento 'de piani:' seguito dall'opposizione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., specircamente richiamato. 3.In conclusione, qualificata l'impugnazione come opposizione, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], n fu izione di giudice dell'esecuzione, per l'espletamento della relativa fase.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto qualificarsi il ricori,o come opposizione con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Regg o Ca abria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Reggio C labria, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo la relativa istanza della locale Questura ha disposto - senza il contraddittorio tra le parti - la conlisca e la devoluzione delle armi e del materiale balistico sequestrato a Filip0 Coi' demi che era stato assolto, per non avere commesso il fatto, con sentenza della inedesima Corte territoriale pronunciata il giorno 22 novembre 2016. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che sui beni in sequestro nulla era stato disposto con la sentenza di appello e che, dovendosi ritenere !pii stessi obiettivamente criminosi (trattandosi di cose la cui fabbricazione, usa, porto, detenzione o alienazione costituisce reato), doveva confermarsi la statui2 one della sentenza di primo grado, con la quale era stata disposta la confisca e la devoluzione delle armi e del materiale balistico in sequestro alla competente Direzione di Artiglieria. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dèll'av n '. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, c li seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., 'nsisl:mdo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. lproc pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 240 e 416-bis cod. pèn. ec osserva che la confisca è stata disposta sul presupposto di una obiettizità criminosa inesistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione contro il rovv, dimento impugnato. 2. Invero, il prevalente indirizzo in materia, pur riconoscendo che l'I: rdinanza del giudice dell'esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pe i., non è suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi al o stesso giudice, afferma che l'eventuale ricorso in cassazione presentato' dal a parte, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di Cons rvazione degli atti giuridici e del 'favor impugnationis' (tra gli altri, Sez. 5, n 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 121 )2/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605; Sez. 3, n. ::4403 del 27/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225717). 2.1. Come riportato nella relazione del Massimario della orti che ha segnalato, a suo tempo, il contrasto, le Sezioni Unite penali rión sano state investite direttamente della questione, pur avendo affermato, quanto all'applicabilità per analogia della disciplina generale delle impugr azioni al procedimento d'esecuzione, che l'opposizione ai provvedime0 de giudice dell'esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cpd. proc. pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretto al nedesimo giudice, allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez. 1.1 n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577). Secondo le [OSCURATO:PERSONA], ove si ritenga che possa trovare applicazione l'art. 568, comma 5, c d. p oc. pen., : tale interpretazione non determina un richiamo all'intero isterna delle impugnazioni, poiché essa deriva, invece, dal più generale principio (in I al senso, anche Sez. U, n. 45371 del 20/12/2001, Bonaventura, Rv. 22)221) di conservazione dei valori giuridici, da cui sorgono come coronari qu Alo della "conservazione dell'atto giuridico", quando lo stesso presenti i caratteri , ssenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e dell'ltro 'utile per inutile non vitiatur', di cui v'è larga applicazione nel codice di rito (cfr. anche Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, cit., nel senso che il principio di consiTvazione degli atti ha una portata di carattere generale, che va anche al di là dell'applicazione civilistica di cui agli artt. 1376 e 1424 cod. civ. 2 che la disposizione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. altro nc n è che un'attuazione particolare di quel principio). 2.2. Da ciò deriva, in tema di confisca di cose sequestrate, che, ql alora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso 'de plano' ai sensi dell'art. 667, comma 4, cód. p oc. pen., il ricorso per cassazione deve qualificarsi come opposizione, quale unici) rimedio consentito ai sensi della seconda parte del quarto comma dell'art. 167 cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'es ..cuzione. Pertanto, la questione inerente alla restituzione delle cose sequestrate e quella in tema di confisca, devolute al giudice dell'esecuzione, vanno trattate ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. e, quindi, con il provvedimento 'de piani:' seguito dall'opposizione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., specircamente richiamato. 3.In conclusione, qualificata l'impugnazione come opposizione, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], n fu izione di giudice dell'esecuzione, per l'espletamento della relativa fase. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]
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