CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 07451/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel comune ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in sede di rideterminazione del trattamento punitivo (per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 343 cod. pen.) ma valorizzando, ai fini della determinazione della pena in misura non coincidente con il minimo edittale la gravità della minaccia e, ai fini della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali a carico del ricorrente;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g. 11 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] st e [OSCURATO:PERSONA] da no [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI