CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01659/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 11161 / 20 2 2 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], r appresentat a e difes a , per procura speciale allegata al ri corso per cassazione , da ll’ Avv . [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza n. 3380/2021 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositatail 19 ottobre 2021 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il 27 dicembre 2012 l’Amministrazione finanziaria notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione, ai fini Irpef per l’anno 2008, maggiori redditi determinati con metodo induttivo, oltre a sanzioni. La pretesa erariale scaturiva dal rilievo di una situazione patrimoniale (proprietà di nove immobili urbani, di un’autovettura e di quote di una società di capitali) incompatibile con il reddito dichiarato. [OSCURATO:PERSONA] impugnò vittoriosamente l’avviso innanzi alla C.T.P. di Cosenza; il successivo appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate, fu accolto dalla C.T.R. della Calabria. Con la sentenza n. 5007/2019 questa Corte annullò con rinvio la statuizione d’appello, sul rilievo del fatto che alla contribuente non era stato comunicato l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione. 2. In esito al giudizio di rinvio, la C.T.R. ha nuovamente riformato la sentenza di primo grado. Premessa l’ammissibilità dell’originario gravame erariale, i giudici d’appello hanno ritenuta erronea la statuizione nella parte in cui ha annullato l’atto impositivo per violazione del principio del contraddittorio, osservando che in sede di accertamento delle imposte dirette è legittima l’utilizzazione della movimentazione bancaria del contribuente anche senza convocazione preventiva del medesimo; nel merito, poi, hanno ritenuto giustificata la ripresa a tassazione, in forza degli elementi presuntivi di maggio re reddito individuati dall’Ufficio.3. Avverso detta statuizione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di due motivi. L’Amministrazione non ha svolto difese. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 e 24 della l. n. 4/1929. I giudici d’appello avrebbero errato nel non ritenere applicabili all’accertamento de quo le garanzie difensive del contribuente, consistenti nella redazione di un verbale di «chiusura dell’accertamento» dal quale far decorrere il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emissione dell’atto impositivo. 1.1. Il motivo è infondato. La sentenza di appello si è infatti uniformata al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, laddove – come nella specie –l’accertamento avvenga con metodo induttivo ed non si svolga presso la sede del contribuente, il termine stabilito dall'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, che deve necessariamente intercorrere tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni (accessi, ispezioni o verifiche eseguite nei locali destinati all'esercizio dell'attività) e l'emanazione del relativo atto impositivo, non è applicabile, essendo già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente prima dell'emissione del menzionato accertamento(così, fra le altre, Cass. n. 2415/2021). 2. Il secondo mezzo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc. c iv . La ricorrente assume che la C.T.R., dopo aver ritenut o insussistente il denunziato difetto di contraddittorio, avrebbe omesso di pronunciarsi sulle sue ulteriori domande ed eccezioni, attinenti al merito della pretesa erariale. 2.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, una volta statuito – con diffuse argomentazioni – sui profili formali dell’accertamento, oggetto dell’appello principale dell’Ufficio, ha deciso sul merito della pretesa erariale affermando espressamente: «in ragione di quanto sopra evidenziato, ritenute assorbite le ulteriori ragioni dedotte, deve accogliere l’appello». In altri termini, i giudici di appello hanno ritenuto assorbite nella decisione sull’applicabilità o meno dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, «le doglianze avverso il contenuto dell’avviso di accertamento riproposte dall’appellata»(punto 3 della sentenza); ma in tal modo hanno completamente omesso di pronunziarsi sulle numerose questioni di merito oggetto di specifiche controdeduzioni in appello della contribuente, tutte riprodotte nel ricorso (pagg. 8-10), rispetto alle quali non si ravvisa alcuna portata assorbente nella pronunzia sugli aspetti formali dell’atto impositivo. In tal senso, pertanto, sussiste la denunziata nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; in particolare, la C.T.R., nell’attribuire portata assorbente alla valutazione sulla regolarità formale dell’atto impositivo, si è discostata dalla finalità propria del processo tributario, che –connotandosi come processo di “impugnazione-merito”,in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio(ex multis , Cass. n. 39660/2021) – impone sempre che il giudice esamini il merito del la pretesa , ove ciò sia dedotto, e la riconduca, se del caso, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.3. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al secondo motivo; la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo per un riesame alla luce dell’indicato principio, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia trib