CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 dicembre 2025
Cassazione n. 41828/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato Bollate (MI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza 17/09/2025 Corte di appello di Milano visti gli atti, lettiil provvedimento impugnato e il ricorso de ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorr e , a mezzo de l difensor e di fiducia , avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 17/09/2025 che, in riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Milano e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di rapina aggravata, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con altre sentenze della stessa Corte di appello. 2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità di cui all’art.129 cod. proc. Pen. 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché il motivo non è consentito in sede di legittimità. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. (salvo che si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza) e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01. Da ultimo, Sez. 2, ord. n. 38237 del 24/10/2025, Leoni ) . Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso, li 23 dicembre 2025. Il Consigliere