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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18248/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Monza che, in funzione di giudice dell'appello, ha confermato la condanna emessa dal Giudice di pace per il reato di minaccia; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura l'affermazione dì penale responsabilità del ricorrente alla luce della asserita inattendibilità della persona offesa costituita parte civile, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, al di là della loro formale enunciazione, denunciano vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge, atteso che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

Per altro, il ricorso è costituito da doglianze in punto di fatto volte ad ottenere da questa Corte un nuovo giudizio di merito a dispetto del fatto che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità una valutazione che non le compete; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); per altro la sentenza impugnata fa buon governo del principio per cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214): difatti emerge in tutta evidenza una approfondita disanima delle ragioni di attendibilità della persona offesa e della coerenza del suo narrato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Monza che, in funzione di giudice dell'appello, ha confermato la condanna emessa dal Giudice di pace per il reato di minaccia; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura l'affermazione dì penale responsabilità del ricorrente alla luce della asserita inattendibilità della persona offesa costituita parte civile, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, al di là della loro formale enunciazione, denunciano vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge, atteso che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Per altro, il ricorso è costituito da doglianze in punto di fatto volte ad ottenere da questa Corte un nuovo giudizio di merito a dispetto del fatto che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità una valutazione che non le compete; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); per altro la sentenza impugnata fa buon governo del principio per cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214): difatti emerge in tutta evidenza una approfondita disanima delle ragioni di attendibilità della persona offesa e della coerenza del suo narrato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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