CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23317/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge, in ordine alla decisione assolutoria formulata dalla Corte d'appello di Taranto per il reato di cui all'art. 646, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata ove il giudice illustra gli elementi dai quali dedurre la mancanza di tipicità della condotta appropriativa, atteso che una delle due autovetture era stata restituita dall'imputato, e che l'altra era stata rubata ad opera di ignoti prima della scadenza del contratto di comodato d'uso di cui tale vettura era oggetto), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione, e di argomentazioni precise dalle quali evincere la sussistenza della cd. interversio possessionis necessaria ad integrare il reato di appropriazione indebita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M