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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 33452/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12586-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA].SOC.ONLUS, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 327/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del MOLISE, depositata il 28/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza n. 327/02/2020della CTR per il Molise per aver il Collegio di secondo grado rigettato il ricorso in appello promosso dall'Amministrazione finanziaria per la parte di sua soccombenza, limitata al difetto di motivazione della cartella di pagamento in ordine al calcolo degli interessi, non recando la cartella l'indicazione della data di consegna dei ruoli al concessionario, sì da rendere impossibile il calcolo previsto dall'art. 20 d.P.R. n. 602/1973.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, mentre rimangono intimate la parte contribuente e l'Agente della Riscossione.

CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso svolto l'Avvocatura generale dello Stato prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212/2020 in relazione agli artt. 20 e 25, co. 2 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 e 1 e 6 D.M. n. 321/1999 per aver la CTR respinto l'appello dell'Ufficio per difetto di motivazione della cartella di pagamento senza considerare che quest'ultima era stata adottata, ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non a seguito di rettifica della dichiarazione ma, al contrario, sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione stessa; pertanto, trattandosi di richiesta di pagamento di imposte che lo stesso contribuente aveva ritenuto dovute, ma che successivamente non aveva versato, la cartella Ric. 2021 n. 12586 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- doveva ritenersi congruamente motivata mediante la semplice indicazione delle somme dichiarate come spettanti all'Erario, unitamente al relativo titolo.

In materia questa Corte ha affermato che «Quanto, infine, al profilo motivazionale concernente il calcolo delle sanzioni e degli interessi, va osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 d.P.R. n. 602/73), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta (Cfr. Cass., Sez. 5, 08/03/2019, n. 6812; Sez. 6 - 5, 07/06/2017, n. 14236; Sez. 5, 18/12/2009, n. 26671).

La controversia, già chiamata all'adunanza del 25 maggio u.s. è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che, sul punto, sono intervenute con arresto del 14 luglio 2022, n. 22281, affermando -tra l'altro- che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della

1. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della

1. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia Ric. 2021 n. 12586 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -3- necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr. Cass.

S.U. n. 22281/2022), dando così continuità all'orientamento di questa Corte, già espresso con le sentenze sopracitate.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Molise in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12586-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA].SOC.ONLUS, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 327/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del MOLISE, depositata il 28/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza n. 327/02/2020della CTR per il Molise per aver il Collegio di secondo grado rigettato il ricorso in appello promosso dall'Amministrazione finanziaria per la parte di sua soccombenza, limitata al difetto di motivazione della cartella di pagamento in ordine al calcolo degli interessi, non recando la cartella l'indicazione della data di consegna dei ruoli al concessionario, sì da rendere impossibile il calcolo previsto dall'art. 20 d.P.R. n. 602/1973. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, mentre rimangono intimate la parte contribuente e l'Agente della Riscossione. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso svolto l'Avvocatura generale dello Stato prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212/2020 in relazione agli artt. 20 e 25, co. 2 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 e 1 e 6 D.M. n. 321/1999 per aver la CTR respinto l'appello dell'Ufficio per difetto di motivazione della cartella di pagamento senza considerare che quest'ultima era stata adottata, ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non a seguito di rettifica della dichiarazione ma, al contrario, sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione stessa; pertanto, trattandosi di richiesta di pagamento di imposte che lo stesso contribuente aveva ritenuto dovute, ma che successivamente non aveva versato, la cartella Ric. 2021 n. 12586 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- doveva ritenersi congruamente motivata mediante la semplice indicazione delle somme dichiarate come spettanti all'Erario, unitamente al relativo titolo. In materia questa Corte ha affermato che «Quanto, infine, al profilo motivazionale concernente il calcolo delle sanzioni e degli interessi, va osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 d.P.R. n. 602/73), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta (Cfr. Cass., Sez. 5, 08/03/2019, n. 6812; Sez. 6 - 5, 07/06/2017, n. 14236; Sez. 5, 18/12/2009, n. 26671). La controversia, già chiamata all'adunanza del 25 maggio u.s. è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che, sul punto, sono intervenute con arresto del 14 luglio 2022, n. 22281, affermando -tra l'altro- che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della 1. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della 1. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia Ric. 2021 n. 12586 sez. MT - ud. 19-10-2022 -3- necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr. Cass. S.U. n. 22281/2022), dando così continuità all'orientamento di questa Corte, già espresso con le sentenze sopracitate. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Molise in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del pre
Sentenza Cassazione n. 33452/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris