CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00635/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10896/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8190/2021, depositata i l 17 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Nell’ambito delle indagini della Guardia di finanza, di cui al processo verbale di constatazione in data 30 maggio 2016, effettuate nei confronti di varie società, veniva contestato alla [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.l., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], di aver annotato in contabilità, negli anni dal 2010 al 2013, costi certificati da fatture relative a operazioni inesistenti. L’Agenzia delle entrate notificava quindi alla società, per l’anno d’imposta 2013, l’avviso di accertamento n. TF503AC00616/2018, determinando un maggior reddito d’impresa pari a euro295.322,00. Successivamente, l'Ufficio notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TF501AC00630/2018, con cui veniva richiesto per detto periodo d’imposta 2013, il pagamento dell’importo di euro 131.994,51, comprensivo di interessi e sanzioni, per IRPEF e addizionali regionali: ciò in quanto veniva contestato al contribuente in base al predetto processo verbale della Guardia di finanza, il coinvolgimento nelle attività societarie della [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo amministratore di fatto e socio occulto con una quota del 100% della società stessa. Tale avviso veniva impugnato dal [OSCURATO:PERSONA] presso la Commissione tributaria provinciale di Napoli. Con sentenza n. 12446/05/2019, depositata il 26ottobre 2019, la Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso. 2. – Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva atto di appello. L’Agenzia presentava le proprie controdeduzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con sentenza n.8190/2021, depositata i l 17 novembre 2021 , ha accolto l'impugnazione. 3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente si è costituitocon controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché dell’art. 47 del TUIR 917/86 in relazione all'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] . La sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno negato l'esistenza di riscontri probatori circa la carica di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] nella società [OSCURATO:PERSONA]. Il ragionamento dei giudici di secondo gradosarebbe viziato poiché , pur tenendo conto e analizzando gli elementi che sostengono la pretesa erariale, escludono la qualifica di amministratore di fatto in capo al [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che non siano emersi elementi concreti e sufficienti per delinearne la responsabilità gestoria.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha ritenuto che gli elementi raccolti nelprocesso verbale di constatazione non costituissero prova della gestione di fatto, argomentando che una prova di tale genere potesse essere raggiunta solo quando la funzione gestoria svolta in via di fatto si fosse concretizzata in atti che, per la loro natura sistematica e non occasionale, fossero sintomatici, in maniera incontestabile, dell’assunzione di tale funzione. In tal modo, la Commissione tributaria regionale, violando l’art. 2727 c.c., non ha tenuto conto che tale prova andava invece valutata secondo i canoni logici e giuridici che concernono le prove presuntive. [OSCURATO:PERSONA] e tributaria regionale, infatti, avrebbe dovuto verificare la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti circa la riferibilità al contribuentedella carica di amministratore di fatto. 1.1. –Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. In tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsinel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Cass. n. 4045/2016). Èdunque amministratore di fatto colui che si ingerisce in modo completo e sistematico nella gestione sociale, superfluo, tuttavia, il requisito della sistematicità per il caso di compimento di atti di assoluta rilevanza per la vita dell'impresa che provano l'effettivo inserimento nella gestione della stessa(Cass. n. 23213/2025). Nel caso di specie,la pronuncia ha effettuato una disamina delle risultanze istruttorie con apprezzamento di merito degli elementi dedotti, non sindacabile in sede di legittimità, richiedendo invero l’Agenzia delle entrate una nuova e inammissibile rivalutazione del merito. In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme(Cass. n. 10927/2024). 2. – Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.nonché dell'art 2433 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. con riferimento alla qualità di socio e di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] e alla conseguente applicabilità della presunzione di distribuzione degli utili.Si evidenzia che anche qui la Commissione tributaria regionale avrebbefatto malgoverno dei principi in materia di prova presuntiva. Invero, il requisito dell'apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi e l’effettiva esistenza degli elementi costitutivi del vincolo sociale possono essere provati dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento anche in via presuntiva. In tal senso , non vanno confusi gli aspetti che attengono alla motivazione dell'atto impugnato con gli aspetti probatori della vicenda, i quali attengono alla fase contenziosa. Nella fattispecie , la qualificazione del contribuente come socio e amministratore di fatto risulterebbe inequivocabilmente dalle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza. Il contribuente, peraltro, non avrebbe fornito alcuna delle prove contrarie nel senso definito dalla Suprema Corte - essendosi lo stesso limitato a criticare la presunzione applicata dall'ufficio con argomentazioni generiche e non convincenti - in tal modo non contrastando efficacemente la presunzione di avvenuta distribuzione degli utili accertati. R ispetto alla quantificazione degli utili, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, si deduce che in assenza di una contabilità attendibile e in presenza di un sistema di fatturazioni inesistenti, le indagini bancarie e di altro tipo svolte e di cui si dà conto nel processo verbale di constatazione appaiono sufficienti a suffragare l'ipotesi effettuata in merito all'entità dei redditi sottratti al fisco.L’Agenzia avrebbe ben esposto nelle difese formulate tutti i rilievi riportati nel processo verbale di constatazione, analizzando l'intera ricostruzione indiziaria effettuata dai militari nei confronti della società, per i diversi periodi di imposta, dell'attività posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] che di fatto gestiva le imprese di cui [OSCURATO:PERSONA] risultava legale rappresentante, in particolare della [OSCURATO:PERSONA] a r.l . , indicando il cognato come colui il quale impartiva tutte le direttive, nonché di essersi impossessato di cospicue somme di denaro della società. 2.1. –Il motivo è inammissibile. Il motivo non coglie la ratio decidendiche ha escluso la qualità di socio occulto per mancanza di indicazione di fatti specifici sulla titolarità delle quote. La censura tratta confusamente e in maniera generica del profilo del socio occulto insieme alla qualifica di amministratore di fatto e alla presunzione sulla distribuzione degli utili, finendo per lega re la prova del suo ruolo di socio occulto esclusivamente alla qualifica di amministratore di fatto e alla prospettazione che la società fosse un mero schermo. Nel caso di specie, nella motivazione si evidenzia, peraltro, alla luce delle risultanze istruttorie, con accertamento quindi di merito, che non risulta oggetto di contestazione, il carattere di società cooperativa della [OSCURATO:PERSONA] r.l., circostanza di per sé incompatibile con la qualifica di socio unico del [OSCURATO:PERSONA], specificando che l'Agenzia non ha fornito dati concreti a sostegno della propria tesi, tali da far presumere una sua partecipazione societaria. 3. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della controricorrente in euro 5.800,00 per compensi, oltre ad euro 200 per esborsi,