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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:419
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61990CJ0326_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-326/90, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal signor R. Hoebaer, direttore d' amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, avendo mantenuto la condizione di una durata della residenza nel territorio belga per la concessione ai lavoratori degli altri Stati membri soggetti alla legge belga degli assegni per minorati, del reddito garantito agli anziani e del minimo dei mezzi di sussistenza (minimex), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE, ed in particolare degli artt. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, emendato e aggiornato con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N.

Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e M. Zuleeg, presidenti di sezione, R. Joliet, J.C.

Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: L. Hewlett, amministratore vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 7 ottobre 1992, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal signor D. Gouloussis, consigliere giuridico, e il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio dal signor J. Devadder, direttore d' amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 ottobre 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 ottobre 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a norma dell' art. 169 del Trattato CEE un ricorso volto a far dichiarare che, avendo mantenuto la condizione di una durata della residenza nel territorio belga per la concessione ai lavoratori degli altri Stati membri soggetti alla legge belga degli assegni per minorati, del reddito garantito agli anziani e del minimo dei mezzi di sussistenza (minimex), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE, ed in particolare degli artt. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, emendato e aggiornato con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6). 2 Il governo convenuto non contesta che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, la sua normativa non era ancora stata resa conforme ai regolamenti di cui è causa. 3 Stando così le cose, si deve dichiarare l' inadempimento secondo quanto risulta dalle conclusioni della Commissione.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 4 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, avendo mantenuto la condizione di una durata della residenza nel territorio belga per la concessione ai lavoratori degli altri Stati membri soggetti alla legge belga degli assegni per minorati, del reddito garantito agli anziani e del minimo dei mezzi di sussistenza (minimex), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE, ed in particolare degli artt. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, emendato e aggiornato con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CJ0326_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-326/90, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal signor R. Hoebaer, direttore d' amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, avendo mantenuto la condizione di una durata della residenza nel territorio belga per la concessione ai lavoratori degli altri Stati membri soggetti alla legge belga degli assegni per minorati, del reddito garantito agli anziani e del minimo dei mezzi di sussistenza (minimex), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE, ed in particolare degli artt. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, emendato e aggiornato con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e M. Zuleeg, presidenti di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: L. Hewlett, amministratore vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 7 ottobre 1992, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal signor D. Gouloussis, consigliere giuridico, e il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio dal signor J. Devadder, direttore d' amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 ottobre 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 ottobre 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a norma dell' art. 169 del Trattato CEE un ricorso volto a far dichiarare che, avendo mantenuto la condizione di una durata della residenza nel territorio belga per la concessione ai lavoratori degli altri Stati membri soggetti alla legge belga degli assegni per minorati, del reddito garantito agli anziani e del minimo dei mezzi di sussistenza (minimex), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE, ed in particolare degli artt. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, emendato e aggiornato con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6). 2 Il governo convenuto non contesta che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, la sua normativa non era ancora stata resa conforme ai regolamenti di cui è causa. 3 Stando così le cose, si deve dichiarare l' inadempimento secondo quanto risulta dalle conclusioni della Commissione. Decisione relativa alle spese Sulle spese 4 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, avendo mantenuto la condizione di una durata della residenza nel territorio belga per la concessione ai lavoratori degli altri Stati membri soggetti alla legge belga degli assegni per minorati, del reddito garantito agli anziani e del minimo dei mezzi di sussistenza (minimex), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE, ed in particolare degli artt. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, emendato e aggiornato con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
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