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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26559/2026

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ere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, per avere detenuto sostanza stupefacente del peso di undici grammi parte della qual e suddivisa in involucri sigillati oltre 400 euro in contanti suddivisi in banconote da 50 e 20 euro dei quali era disposta la confisca.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca del denaro.

3. Il ricorso è manifestamente infondato per genericità e perché non si confronta con gli argomenti spesi dalla sentenza impugnata, nel solco della giurisprudenza di questa Corte ha concluso nel senso della sproporzione rispetto alle capacità reddituali di risparmio dell'imputato e disposto la confisca ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. 309/1990 e 240 bis cod. proc. pen. 4.

Orbene, se è vero che in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (tra le più recenti, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 e Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899 - 01), è tuttavia applicabile la cosiddetta confisca allargata, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., per effetto del rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, allorché il condannato non sia stato in grado di giustificare la provenienza del denaro o la sua proporzionalità rispetto a fonti lecite di guadagno.

5. Nel caso di specie dalla lettura della sentenza impugnata, si coglie in maniera evidente che il giudice di merito, con motivazione che non soffre le generiche criticità lamentate, ha proceduto per l'appunto alla confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990, richiamando le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio reso in occasione della convalida dell'arresto in cui si dava atto che "non sapeva fornire giustificazione dichiarando di essere disoccupato".

26. Alla inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.MDEPOSITAT41IN CANCELLEMA Sezione VII Pena fe 1 5 LUG 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, per avere detenuto sostanza stupefacente del peso di undici grammi parte della qual e suddivisa in involucri sigillati oltre 400 euro in contanti suddivisi in banconote da 50 e 20 euro dei quali era disposta la confisca. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca del denaro. 3. Il ricorso è manifestamente infondato per genericità e perché non si confronta con gli argomenti spesi dalla sentenza impugnata, nel solco della giurisprudenza di questa Corte ha concluso nel senso della sproporzione rispetto alle capacità reddituali di risparmio dell'imputato e disposto la confisca ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. 309/1990 e 240 bis cod. proc. pen. 4. Orbene, se è vero che in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (tra le più recenti, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 e Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899 - 01), è tuttavia applicabile la cosiddetta confisca allargata, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., per effetto del rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, allorché il condannato non sia stato in grado di giustificare la provenienza del denaro o la sua proporzionalità rispetto a fonti lecite di guadagno. 5. Nel caso di specie dalla lettura della sentenza impugnata, si coglie in maniera evidente che il giudice di merito, con motivazione che non soffre le generiche criticità lamentate, ha proceduto per l'appunto alla confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990, richiamando le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio reso in occasione della convalida dell'arresto in cui si dava atto che "non sapeva fornire giustificazione dichiarando di essere disoccupato". 26. Alla inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MDEPOSITAT41IN CANCELLEMA Sezione VII Pena fe 1 5 LUG 2026
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