CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 45352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 01SP72U) 'Il 2322_ avverso la sentenza del 7%1.2/2021 della Corte di appello di‘CaltanissettaM.)eirj0 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e compiuta motivazione sulla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in carenza di elementi positivamente apprezzabili per ritenere sussistente la circostanza che le vetrate fossero state infrante da persone diverse, e aumento per la continuazione fra reati che, in presenza di recidiva reiterata, è stato praticato nella misura minima; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere relajqre [OSCURATO:PERSONA] 'dente