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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28780/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAVIA in difesa della parte civile IRCSS [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore deposita nomina a sostituto di udienza, nota spese e conclusioni scritte alle quali si riporta.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAVIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAVIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 gennaio 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pavia del 5 giugno 2018, ha: escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen., contestata in tutti i capi di imputazione; assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 26) e 53) (limitatamente all'episodio del 27 novembre 2013) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti in mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa, con concessione del beneficio della non menzione e rideterminazione della provvisionale in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] nella misura di euro 2.000,00; assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 36) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 533,00 di multa, con concessione del beneficio della non menzione e rideterminazione della provvisionale in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] nella misura di euro 3.000,00; confermato nel resto la sentenza impugnata.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei delitti contestatigli ai sensi degli artt. 110, 624-bis, 625 n. 7, 61 n. 11 cod. pen. (capo 16); 81, 624-bis, 625 n. 7, 61 n. 11 cod. pen. (capo 50); 110, 624-bis, 625 n. 7, 61 n. 11 cod. pen. (capo 51); per essersi in più occasioni impossessato, a fini di profitto, in qualità di magazziniere addetto al ricevimento merci del [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, di confezioni di cibo pronto e di derrate alimentari, sottraendolEdal padiglione mensa-cucina dell'ospedale.

Con le aggravanti del fatto commesso su cose esistenti in stabilimento pubblico e destinate al pubblico servizio, nonché del fatto commesso mediante abuso di relazioni di prestazione d'opera.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 110, 624-bis, 625 n. 7, 61 n. 11 cod. pen. (capo 52) per essersi impossessato a fini di profitto, in concorso con altro soggetto non identificato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di operatore tecnico addetto al settore economale in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, di derrate alimentari, sottraendole dal padiglione mensa- cucina dell'ospedale.

Con le aggravanti del fatto commesso su cose esistenti in stabilimento pubblico e destinate al pubblico servizio, nonché del fatto commesso mediante abuso di relazioni di prestazione d'opera.2.

Avverso la sentenza del giudice di appello hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo tre motivi di doglianza.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, con il primo motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione del principio di presunzione per mancato rispetto del canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta l'insussistenza di adeguati riscontri in ordine all'avvenuta sua integrazione dei tre delitti di furto contestatigli, osservato che, nei casi di specie, non sarebbe stato operato nessuno spossessamento dei beni alimentari, per non essere mai stati sviati dal loro fine istituzionale, costituito dall'utilizzo all'interno del nosocomio. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato, infatti, a preparare e a consegnare derrate alimentari a un fattorino che avrebbe, poi, avuto il compito di distribuirle internamente, ai singoli reparti che ne avevano fatto richiesta.

Tale modus operandi, del resto, sarebbe stato confermato dalle acquisite dichiarazioni testimoniali, che avrebbero adeguatamente rappresentato come le operazioni addebitate all'imputato - per le riprese video consistite nella collocazione di beni alimentari all'interno di scatole di cartone - fossero pienamente compatibili con la loro destinazione a fini leciti, conformi all'utilizzo dei beni all'interno dell'ospedale.

Si tratterebbe, pertanto, di una ricostruzione fattuale meramente congetturale ed ipotetica, priva di riscontri obiettivi, rispetto alla quale la visione dei filmati assumerebbe una valenza del tutto neutra, inidonea a soddisfare il parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.

Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

La genericità dei capi di imputazione, che non consentono di determinare in modo puntuale quantità e valore dei generi alimentari sottratti, così come la carenza di ogni riscontro identificativo circa l'effettiva natura di tali beni, impedirebbe ingiustamente al [OSCURATO:PERSONA] di poter beneficiare dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui ricorrerebbero, invece, i presupposti applicativi, trattandosi di poche confezioni di cibo aventi un valore particolarmente irrisorio.

Con l'ultima doglianza il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, infatti, non sussisterebbero motivi ostativi al riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. in termini di prevalenza, non ravvisandosi nessun illecito inserimento del prevenuto nel contesto criminoso di riferimento.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato, in ordine alla residua fattispecie ascrittagli al capo 52), tre motivi di ricorso quasi del tutto coincidenti con quelli dedotti da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - al cui contenuto, pertanto, viene fatto integrale rinvio -.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusion scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

4. Il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria scritta e successive conclusioni, con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, oltre alla condanna in solido degli imputati alla rifusione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella sostanza ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01).

3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come la prima doglianza dedotta da entrambi i ricorrenti afferisca alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede.In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).

Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

4. Ebbene, applicando gli indicati parametri al caso di specie, il Collegio rileva come risultino contraddette dalle logiche e congrue motivazioni rese dal giudice di appello le doglianze con cui i ricorrenti hanno ritenuto di escludere la loro responsabilità, essendo state diffusamente esplicate le ragioni di configurazione della loro colpevolezza.

Così, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha adeguatamente dato conto di come le emergenze probatorie acquisite abbiano riscontrato l'avvenuta integrazione dei tre delitti di furto contestati all'imputato ai capi 16, 50 e 51 della rubrica, esplicando come gli stessi fossero stati perpetrati in un contesto di piena consapevolezza e serialità, con più agenti operanti con il costante utilizzo di analoghe modalità.

Per come comprovato dalle risultanze emerse dalle svolte riprese video, il [OSCURATO:PERSONA] è stato, di volta in volta, osservato nel mentre era intento ad inserire pacchi all'interno di una scatola colma di generi alimentari poi portata via, ovvero a sottrarre, comunque, cibo per poterlo condurre altrove, al di fuori dei locali dell'ospedale.

Allo stesso modo, la Corte di appello ha in modo logico e congruo esplicato come le riprese video avessero, altresì, comprovato, con analoga certezza, l'avvenuto prelievo in due circostanze da parte di [OSCURATO:PERSONA] di alcuni beni da una cella frigorifera, poi collocati in un contenitore e ceduti ad un soggetto non identificato, che li aveva condotti all'esterno del nosocomio dopo averli celati.

Né, d'altro canto, per la Corte di appello possono assumere rilievo opposto le dichiarazioni rese dalla teste Zagarella, per la quale i due imputati avrebbero ricoperto un incarico tale, all'interno dell'ospedale, da essere compatibile con la gestione e la diretta apprensione delle derrate alimentari, atteso che, per come adeguatamente esplicato dai giudici di merito, non è mai risultata comprovata la destinazione di tali merci ai reparti dell'ospedale, o a soggetti operanti al suo interno, altresì confortando in ordine alla destinazione a fini illeciti delle merci apprese le osservate pratiche di occultamento dei beni sottratti.

Ed allora, a fronte della congruità e logicità della motivazione con cui la Corte di merito ha espressamente valorizzato la rilevanza degli indicati aspetti, le contrarie doglianze eccepite da parte dei ricorrenti si pongono quali censure unicamente afferenti al merito che, al più, invocano solo una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, e dunque un aspetto non passibile di valutazione in questa sede di legittimità.

5. Stesso è a dirsi anche con riguardo al secondo motivo di doglianza, comune ad entrambi i ricorrenti, con cui hanno lamentato l'omesso riconoscimento in loro favore dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

La Corte territoriale ha infatti esplicato, con argomentazione adeguata e logica, perciò esente dagli indicati vizi, come, in antitesi ai motivi dedotti dalle difese, il diniego dell'invocata attenuante abbia trovato fondamento nel fatto che, per come emerso dalle acquisite emergenze probatorie, è risultata accertata l'intervenuta apprensione anche di pezzi di carne, affettati, formaggi e olio, e cioè di beni che, pur non individuati nei loro esatti quantitativi, non possono certamente essere considerati come di scarso valore.

Tale motivazione si pone in termini di adeguata coerenza con l'interpretazione, reiteratamente espressa da parte di questa Corte di legittimità, per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01).

6. Infine manifestamente infondata è anche la terza censura eccepita dai ricorrenti, in ordine alla mancata concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Risulta, infatti, del tutto logica e congrua, nonché esente da vizio alcuno, la motivazione con cui il giudice di secondo grado ha deciso di non applicare la prevalenza delle attenuanti generiche in ragione della pregnanza delle contestate aggravanti, e precipuamente per il ruolo fiduciario svolto dai due imputati per l'ente pubblico, oltre che per il loro pieno inserimento nel contesto criminoso, come accertato dalle svolte attività di intercettazione.

Trattasi di motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal dl. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla

I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen.

In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01).

In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01).

7. In ragione delle espresse considerazioni, deve, allora, essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

I ricorrenti devono, altresì, essere condannati alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, da liquidarsi in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAVIA in difesa della parte civile IRCSS [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore deposita nomina a sostituto di udienza, nota spese e conclusioni scritte alle quali si riporta. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAVIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAVIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 gennaio 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pavia del 5 giugno 2018, ha: escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen., contestata in tutti i capi di imputazione; assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 26) e 53) (limitatamente all'episodio del 27 novembre 2013) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti in mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa, con concessione del beneficio della non menzione e rideterminazione della provvisionale in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] nella misura di euro 2.000,00; assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 36) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 533,00 di multa, con concessione del beneficio della non menzione e rideterminazione della provvisionale in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] nella misura di euro 3.000,00; confermato nel resto la sentenza impugnata. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei delitti contestatigli ai sensi degli artt. 110, 624-bis, 625 n. 7, 61 n. 11 cod. pen. (capo 16); 81, 624-bis, 625 n. 7, 61 n. 11 cod. pen. (capo 50); 110, 624-bis, 625 n. 7, 61 n. 11 cod. pen. (capo 51); per essersi in più occasioni impossessato, a fini di profitto, in qualità di magazziniere addetto al ricevimento merci del [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, di confezioni di cibo pronto e di derrate alimentari, sottraendolEdal padiglione mensa-cucina dell'ospedale. Con le aggravanti del fatto commesso su cose esistenti in stabilimento pubblico e destinate al pubblico servizio, nonché del fatto commesso mediante abuso di relazioni di prestazione d'opera. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 110, 624-bis, 625 n. 7, 61 n. 11 cod. pen. (capo 52) per essersi impossessato a fini di profitto, in concorso con altro soggetto non identificato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di operatore tecnico addetto al settore economale in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, di derrate alimentari, sottraendole dal padiglione mensa- cucina dell'ospedale. Con le aggravanti del fatto commesso su cose esistenti in stabilimento pubblico e destinate al pubblico servizio, nonché del fatto commesso mediante abuso di relazioni di prestazione d'opera.2. Avverso la sentenza del giudice di appello hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo tre motivi di doglianza. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, con il primo motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione del principio di presunzione per mancato rispetto del canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta l'insussistenza di adeguati riscontri in ordine all'avvenuta sua integrazione dei tre delitti di furto contestatigli, osservato che, nei casi di specie, non sarebbe stato operato nessuno spossessamento dei beni alimentari, per non essere mai stati sviati dal loro fine istituzionale, costituito dall'utilizzo all'interno del nosocomio. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato, infatti, a preparare e a consegnare derrate alimentari a un fattorino che avrebbe, poi, avuto il compito di distribuirle internamente, ai singoli reparti che ne avevano fatto richiesta. Tale modus operandi, del resto, sarebbe stato confermato dalle acquisite dichiarazioni testimoniali, che avrebbero adeguatamente rappresentato come le operazioni addebitate all'imputato - per le riprese video consistite nella collocazione di beni alimentari all'interno di scatole di cartone - fossero pienamente compatibili con la loro destinazione a fini leciti, conformi all'utilizzo dei beni all'interno dell'ospedale. Si tratterebbe, pertanto, di una ricostruzione fattuale meramente congetturale ed ipotetica, priva di riscontri obiettivi, rispetto alla quale la visione dei filmati assumerebbe una valenza del tutto neutra, inidonea a soddisfare il parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La genericità dei capi di imputazione, che non consentono di determinare in modo puntuale quantità e valore dei generi alimentari sottratti, così come la carenza di ogni riscontro identificativo circa l'effettiva natura di tali beni, impedirebbe ingiustamente al [OSCURATO:PERSONA] di poter beneficiare dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui ricorrerebbero, invece, i presupposti applicativi, trattandosi di poche confezioni di cibo aventi un valore particolarmente irrisorio. Con l'ultima doglianza il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, infatti, non sussisterebbero motivi ostativi al riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. in termini di prevalenza, non ravvisandosi nessun illecito inserimento del prevenuto nel contesto criminoso di riferimento. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato, in ordine alla residua fattispecie ascrittagli al capo 52), tre motivi di ricorso quasi del tutto coincidenti con quelli dedotti da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - al cui contenuto, pertanto, viene fatto integrale rinvio -. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusion scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 4. Il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria scritta e successive conclusioni, con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, oltre alla condanna in solido degli imputati alla rifusione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella sostanza ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come la prima doglianza dedotta da entrambi i ricorrenti afferisca alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede.In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 4. Ebbene, applicando gli indicati parametri al caso di specie, il Collegio rileva come risultino contraddette dalle logiche e congrue motivazioni rese dal giudice di appello le doglianze con cui i ricorrenti hanno ritenuto di escludere la loro responsabilità, essendo state diffusamente esplicate le ragioni di configurazione della loro colpevolezza. Così, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha adeguatamente dato conto di come le emergenze probatorie acquisite abbiano riscontrato l'avvenuta integrazione dei tre delitti di furto contestati all'imputato ai capi 16, 50 e 51 della rubrica, esplicando come gli stessi fossero stati perpetrati in un contesto di piena consapevolezza e serialità, con più agenti operanti con il costante utilizzo di analoghe modalità. Per come comprovato dalle risultanze emerse dalle svolte riprese video, il [OSCURATO:PERSONA] è stato, di volta in volta, osservato nel mentre era intento ad inserire pacchi all'interno di una scatola colma di generi alimentari poi portata via, ovvero a sottrarre, comunque, cibo per poterlo condurre altrove, al di fuori dei locali dell'ospedale. Allo stesso modo, la Corte di appello ha in modo logico e congruo esplicato come le riprese video avessero, altresì, comprovato, con analoga certezza, l'avvenuto prelievo in due circostanze da parte di [OSCURATO:PERSONA] di alcuni beni da una cella frigorifera, poi collocati in un contenitore e ceduti ad un soggetto non identificato, che li aveva condotti all'esterno del nosocomio dopo averli celati. Né, d'altro canto, per la Corte di appello possono assumere rilievo opposto le dichiarazioni rese dalla teste Zagarella, per la quale i due imputati avrebbero ricoperto un incarico tale, all'interno dell'ospedale, da essere compatibile con la gestione e la diretta apprensione delle derrate alimentari, atteso che, per come adeguatamente esplicato dai giudici di merito, non è mai risultata comprovata la destinazione di tali merci ai reparti dell'ospedale, o a soggetti operanti al suo interno, altresì confortando in ordine alla destinazione a fini illeciti delle merci apprese le osservate pratiche di occultamento dei beni sottratti. Ed allora, a fronte della congruità e logicità della motivazione con cui la Corte di merito ha espressamente valorizzato la rilevanza degli indicati aspetti, le contrarie doglianze eccepite da parte dei ricorrenti si pongono quali censure unicamente afferenti al merito che, al più, invocano solo una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, e dunque un aspetto non passibile di valutazione in questa sede di legittimità. 5. Stesso è a dirsi anche con riguardo al secondo motivo di doglianza, comune ad entrambi i ricorrenti, con cui hanno lamentato l'omesso riconoscimento in loro favore dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte territoriale ha infatti esplicato, con argomentazione adeguata e logica, perciò esente dagli indicati vizi, come, in antitesi ai motivi dedotti dalle difese, il diniego dell'invocata attenuante abbia trovato fondamento nel fatto che, per come emerso dalle acquisite emergenze probatorie, è risultata accertata l'intervenuta apprensione anche di pezzi di carne, affettati, formaggi e olio, e cioè di beni che, pur non individuati nei loro esatti quantitativi, non possono certamente essere considerati come di scarso valore. Tale motivazione si pone in termini di adeguata coerenza con l'interpretazione, reiteratamente espressa da parte di questa Corte di legittimità, per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). 6. Infine manifestamente infondata è anche la terza censura eccepita dai ricorrenti, in ordine alla mancata concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti. Risulta, infatti, del tutto logica e congrua, nonché esente da vizio alcuno, la motivazione con cui il giudice di secondo grado ha deciso di non applicare la prevalenza delle attenuanti generiche in ragione della pregnanza delle contestate aggravanti, e precipuamente per il ruolo fiduciario svolto dai due imputati per l'ente pubblico, oltre che per il loro pieno inserimento nel contesto criminoso, come accertato dalle svolte attività di intercettazione. Trattasi di motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal dl. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 7. In ragione delle espresse considerazioni, deve, allora, essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). I ricorrenti devono, altresì, essere condannati alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, da liquidarsi in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla
Sentenza Cassazione n. 28780/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris