CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20876/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Catania n. 3000 / 18 /20 1 5 , pronunciata il 9 ottobre 20 1 4 e depositata il 9 luglio 2015,non notificata. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – rimborso crediti – de minimis. 17– 20876 - 20 1 6 – 29 /03 /2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 3000/18/2015 CTR Sicilia –Catania che ha riconosciuto il rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991, 1992 ex art. 9, comma diciassettesimo, l. n. 289/2002, estendendo la disciplina di favore connessa al “[OSCURATO:PERSONA] 1990” anche a quei contribuenti che avevano regolarmente pagato le imposte. Lamenta trattarsi di aiuto di Stato, tale stigmatizzato anche dall’Unione europea, soprattutto ove si consideri che il contribuente risulta aver percepito reddito di impresa sui cui pure ha avuto il rimborso. Gradi di merito favorevoli alla parte contribuente, ricorre Avvocatura con due motivi, resta intimato il contribuente. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso. I. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 9, comma diciassettesimo, l. n. 289/2002 e dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 in rapporto alla decisione della Commissione europea n. 5549 del 14 agosto 2015, ove ha ritenuto aiuto di Stato il rimborso previsto anche sulle imposte versate per reddito di impresa, rimborso già sospeso dalla citata norma del 2014 in attesa delle decisioni euro unitaria. Sul punto, questa Corte è intervenuta con orientamento ormai consolidato, cui non si vedono ragioni per discostarsi, donde in considerazione dell'incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l'interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell'accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo "status" giuridico e dalle modalità di 17– 20876 - 20 1 6 – 29 /03 /2023 MMF finanziamento, esercita attività economica – consistente nell'offrire sul mercato beni e servizi –, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche sesvolgenti attività "protette" (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento "de minimis" applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l'onere della relativa prova(cfr. da ultimo Cass. VI - 5 n. 27053/2022; Cass. V, n. 30373/2019). Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento, con rinvio al giudice del merito perché accerti, con onere della prova a carico del contribuente, la compatibilità di quanto ricevuto con i superiori principi euro unitari testé richiamati. II. Con il secondo motivo, si prospetta ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 9, comma diciassettesimo, l. n. 289/2002; degli articoli 11 e 14 delle preleggi; nonché dell’art. 3, primo comma, l. n. 212/2000; ancora dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997, nonché dell’art. 2033 codice civile, ritenendo che la disciplina speciale di rimborso per il “[OSCURATO:PERSONA]” non si applica a chi ha versato tutti i contributi, affermando il tenore chiaro della norma che non può estendersi ove il rapporto tributario si sia chiuso con l’integrale pagamento del dovuto, dimostrando così che la predetta calamità naturale non ha inciso sulla capacità contributiva. In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per l'importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto 17– 20876 - 20 1 6 – 29 /03 /2023 MMF indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (cfr. Cass. V, n. 5167/2020 ; n. 23589/2012 ), irrilevante essendo quanto siasi versato nel triennio in oggetto, superiore al 10% del dovuto ov vero il saldo integrale, non potendo opporsi la definizione del rapporto tributario alla norma speciale che autorizza il rimborso.Donde il motivo è infondato e non può essere accolto. In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni di cui al primo motivo, con rinvio al giudice di merito perché esegua gli accertamenti in fatto sopra indicati. PQM La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal primo motivo, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado per la Sicilia– sezione staccata di Catania - in diversa composizi one, cui demanda a