CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23315/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIida-o-avviso alle part' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., dalla Corte di appello di Napoli, lamentando vizio della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso