CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 27647/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PI Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata da questi in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 582, 612 cpv., 635 cod. pen (il danneggiamento solo per [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si prospettano carenze motivazionali della sentenza di secondo grado, è inammissibile in quanto è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., dal momento che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che l'unico motivo del ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (esattamente identico al ricorso già esaminato), con cui si prospettano vizi motivazionali della sentenza di secondo grado, è caratterizzato da una formulazione di assoluta genericità, priva di qualunque correlazione con la motivazione della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamrnissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]