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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 10655/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19210-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 51, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende insieme all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, vicolo dell’Oro 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende insieme all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 345/2021 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 16/02/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19210/2021 Numero sezionale 1580/2022 Numero di raccolta generale 10655/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] É stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza della Corte d’appello di Venezia, emessa nella causa derivante dalla successione di [OSCURATO:PERSONA], promossa dalle figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insieme alla madre [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduta lasciando erede le altre attrici) nei confronti del terzo figlio [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di merito ha confermato il rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità sollevata dal convenuto.

Essa ha argomentato, fra l’altro, che, nel proporre la domanda di divisione, le attrici avevano affermato di essere eredi del genitore; ha aggiunto che, nella citazione iniziale, si faceva riferimento a corrispondenza intercorsa fra i legali e a un tentativo obbligatorio di mediazione esperito dalle attrici in vista della successiva proposizione della domanda di divisone giudiziale, intervenuto nel decennio dalla morte.

Prima di introdurre tale considerazione la Corte ha posto l’accento sulla istanza di volturazione catastale dei beni, che è stata anch’essa valorizzata ai fini dell’accettazione tacita.

Tale complessa ratio decidendi è oggetto dei tre motivi di ricorso, al quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

In presenza di una domanda di scioglimento di comunione ereditaria, nel cui ambito si richiama una corrispondenza finalizzata alla divisione amichevole e un procedimento di mediazione avviato ai fini della proposizione della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19210/2021 Numero sezionale 1580/2022 Numero di raccolta generale 10655/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 domanda di divisione giudiziale, non c’è spazio per ipotizzare che le attrici avessero fatto valere tardivamente i fatti idonei a contrastare quella stessa eccezione.

Essa, infatti trovava anticipata e univoca smentita, sul piano della deduzione si intende, già nel contenuto della domanda, dal quale risultava l’esistenza di tempestivi atti di accettazione tacita.

In questo contesto le ulteriori considerazioni della sentenza impugnata, sulla voltura catastale, hanno solo valore rafforzativo di una decisione che trova già la sua compiuta giustificazione nelle vicende pregresse enunciate nell’atto.

L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa (Cass. n. 19833/2019; cfr. Cass. n. 1585/1987, che in applicazione del medesimo principio ha annullato la sentenza del merito che aveva omesso di valutare la configurabilità di una tacita accettazione dell'eredità, nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta in sede non contenziosa al conciliatore).

Non si c’è nessuna ragione per non attribuire una tale valenza al procedimento di mediazione promosso in vista della proposizione della domanda di divisione ereditaria.

Anche in questo caso si è in presenza di un atto che suppone necessariamente la qualità di erede.

Si ricorda ancora che ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 228/2010, «Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale […]».

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19210/2021 Numero sezionale 1580/2022 Numero di raccolta generale 10655/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 Nella memoria il ricorrente ancora insiste nel sostenere che la deduzione, ad opera delle attrice, di quegli atti precedenti l’inizio della lite, seppure in astratto idonei “a costituire dei facta concludentia […] rilevanti ex art. 476 c.c.”, in realtà non potevano essere considerati tali, perché coloro che li avevano dedotti non li avevano considerati in questa prospettiva.

Riguardo a questa obiezione si deve ribadire, come già anticipato con la proposta, che quei fatti andavano considerati per il loro valore oggettivo, a prescindere dalla finalità della deduzione.

E sotto il profilo oggettivo si trattava di fatti univocamente idonei a dimostrare la pregressa accettazione e con essa l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità.

Del resto, neanche si deduce che il verbale di mediazione si riferisse a una diversa vicenda ereditaria.

Di contro il passaggio della citazione trascritto nella nota 32 di pag. 20 del ricorso, evidenzia che le attrici avevano compiuto un’allegazione specifica circa il fallimento delle trattative per giungere alla divisione amichevole e la conseguente inevitabilità della iniziativa giudiziale, preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, con esito negativo.

In conclusione, “i fatti” idonei a confutare l’eccezione di poi proposta dal convenuto, in assenza di una contestazione circa la verità dei fatti indicati nella citazione, risultavano a priori già al momento della domanda, rendendo del tutto sterile ogni ulteriore questione sulla tempestività e ritualità della reazione della attrice rispetto all’eccezione di prescrizione.

Il giudice ha ritenuto infondata l’eccezione sulla base di fatti tempestivamente dedotti e rilevabili anche d’ufficio.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19210/2021 Numero sezionale 1580/2022 Numero di raccolta generale 10655/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022.

Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19210-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 51, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende insieme all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, vicolo dell’Oro 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende insieme all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 345/2021 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 16/02/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19210/2021 Numero sezionale 1580/2022 Numero di raccolta generale 10655/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] É stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza della Corte d’appello di Venezia, emessa nella causa derivante dalla successione di [OSCURATO:PERSONA], promossa dalle figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insieme alla madre [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduta lasciando erede le altre attrici) nei confronti del terzo figlio [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito ha confermato il rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità sollevata dal convenuto. Essa ha argomentato, fra l’altro, che, nel proporre la domanda di divisione, le attrici avevano affermato di essere eredi del genitore; ha aggiunto che, nella citazione iniziale, si faceva riferimento a corrispondenza intercorsa fra i legali e a un tentativo obbligatorio di mediazione esperito dalle attrici in vista della successiva proposizione della domanda di divisone giudiziale, intervenuto nel decennio dalla morte. Prima di introdurre tale considerazione la Corte ha posto l’accento sulla istanza di volturazione catastale dei beni, che è stata anch’essa valorizzata ai fini dell’accettazione tacita. Tale complessa ratio decidendi è oggetto dei tre motivi di ricorso, al quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. In presenza di una domanda di scioglimento di comunione ereditaria, nel cui ambito si richiama una corrispondenza finalizzata alla divisione amichevole e un procedimento di mediazione avviato ai fini della proposizione della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19210/2021 Numero sezionale 1580/2022 Numero di raccolta generale 10655/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 domanda di divisione giudiziale, non c’è spazio per ipotizzare che le attrici avessero fatto valere tardivamente i fatti idonei a contrastare quella stessa eccezione. Essa, infatti trovava anticipata e univoca smentita, sul piano della deduzione si intende, già nel contenuto della domanda, dal quale risultava l’esistenza di tempestivi atti di accettazione tacita. In questo contesto le ulteriori considerazioni della sentenza impugnata, sulla voltura catastale, hanno solo valore rafforzativo di una decisione che trova già la sua compiuta giustificazione nelle vicende pregresse enunciate nell’atto. L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa (Cass. n. 19833/2019; cfr. Cass. n. 1585/1987, che in applicazione del medesimo principio ha annullato la sentenza del merito che aveva omesso di valutare la configurabilità di una tacita accettazione dell'eredità, nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta in sede non contenziosa al conciliatore). Non si c’è nessuna ragione per non attribuire una tale valenza al procedimento di mediazione promosso in vista della proposizione della domanda di divisione ereditaria. Anche in questo caso si è in presenza di un atto che suppone necessariamente la qualità di erede. Si ricorda ancora che ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 228/2010, «Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale […]». F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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E sotto il profilo oggettivo si trattava di fatti univocamente idonei a dimostrare la pregressa accettazione e con essa l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità. Del resto, neanche si deduce che il verbale di mediazione si riferisse a una diversa vicenda ereditaria. Di contro il passaggio della citazione trascritto nella nota 32 di pag. 20 del ricorso, evidenzia che le attrici avevano compiuto un’allegazione specifica circa il fallimento delle trattative per giungere alla divisione amichevole e la conseguente inevitabilità della iniziativa giudiziale, preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, con esito negativo. In conclusione, “i fatti” idonei a confutare l’eccezione di poi proposta dal convenuto, in assenza di una contestazione circa la verità dei fatti indicati nella citazione, risultavano a priori già al momento della domanda, rendendo del tutto sterile ogni ulteriore questione sulla tempestività e ritualità della reazione della attrice rispetto all’eccezione di prescrizione. Il giudice ha ritenuto infondata l’eccezione sulla base di fatti tempestivamente dedotti e rilevabili anche d’ufficio. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R
Sentenza Cassazione n. 10655/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris