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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17938/2026

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di appello di Napoli in data 02/05/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 02/05/2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella sentenza emessa in data 11/04/2024 dal Tribunale di Napoli, ha ritenuto l’ipotesi dilieve entità per il reato di cui all'art 628, comma 2, cod. pen.ascritto all’imputato e, valutata lastessa unitamente alle già concesse circostanze attenuanti generiche prevalente sullacontestata recidiva, ha rideterminato la pena irrogata.2.

Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a tre motivi.2.1. e

2.2. Con il primo e il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazioneai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art.628, comma 2, cod. pen.: assume la difesa che la corte di appello, erroneamenteinterpretando la norma incriminatrice, è pervenuta ad una ricostruzione del fatto affetta datravisamento delle prove; in particolare, secondo la difesa, in base alle risultanze istruttorie,l’imputato, prima di porre in essere la condotta minatoria contestata, aveva già restituito dipropria iniziativa il bene sottratto; e dunque la minaccia (successiva alla restituzione delbene, rivolta ad un soggetto, il capostazione [OSCURATO:PERSONA], non presente al momentodell'impossessamento, ignaro di quanto accaduto in precedenza e che quindi non avevacercato di fermare l’imputato per il tentativo di furto) non era finalizzata ad assicurarsil'impunità, bensì a respingere la richiesta del capostazione, [OSCURATO:PERSONA], di mostrare idocumenti, per avere sorpreso l'imputato ad attraversare i binari; la minaccia quindi sarebbedisancorata sia dalla volontà di impossessarsi del bene, già restituito, sia dalla volontà diassicurarsi l’impunità.

Si censura altresì la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicitàdella motivazione ed il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese dai testi(p. o.

Capobianco, proprietario del computer sottratto; [OSCURATO:PERSONA], vittima delle minacce), dallequali risulta che l'imputato ha volontariamente restituito il computer al suo legittimoproprietario; la corte di merito avrebbe travisato il contenuto della deposizione del testeSilvano, il quale ha riferito di avere tentato di fermare l'imputato chiedendogli i documenti,perché stava attraversando i binari e che il controllo non era collegato al tentativo di furtoperpetrato qualche minuto prima, di cui [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza; si censura anche iltravisamento della prova laddove è stata ritenuta inattendibile la versione resa dall’imputatoin sede dibattimentale, secondo la quale egli avrebbe rinvenuto il computer dimenticato abordo del treno fermo in stazione e lo avrebbe preso per restituirlo al proprietario.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto dilieve entità nella sua massima estensione; secondo la difesa, la motivazione sul punto èillogica e frutto di travisamento della prova: l’attenuante non è stata riconosciuta nella suamassima estensione, pur dando atto dello scarso disvalore della condotta e dell’assenza diun danno per la p.o. alla quale è stato restituito il bene nell’immediatezza, affermando chenon è, invece, stato restituito l’hard disk; cosa che sarebbe smentita dalle risultanze istruttorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi non consentiti,reiterativi e, comunque, manifestamente infondati.2.

I primi due motivi di ricorso presentano valenza di merito, in quanto volti, in realtà, aprefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al perimetro delsindacato di legittimità, e sono, comunque, aspecifici, non confrontandosi in alcun modo conl’interpretazione del materiale probatorio resa conformemente dai giudici di merito, secondouna ricostruzione in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e dellaconsequenzialità nonché esente da contraddittorietà o manifesta illogicità.2.1.

E’ d’uopo ricordare che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo dellamotivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ol'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e delrelativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenutimaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procederetrasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa CorteSuprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n.46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso percassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla suamancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialida imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianzeche "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, lastessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni infatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0.,Rv. 262965).

Nel caso di specie va, poi, ulteriormente ricordato che, trattandosi di decisionec.d.

"doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede dilegittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) chel'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto comeoggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio dimotivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione hariformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d.

"doppia conforme", superarsi illimite del devolutum, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche deimotivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primogiudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007,Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Nel caso in esame, invece, il giudice diappello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo averpreso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato,alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.2.2.

Ciò posto, va evidenziato che la sentenza impugnata ha chiaramente spiegatocome risulti accertato che l'imputato sia salito sul treno poco dopo l'arrivo in stazione, primache tutti i passeggeri scendessero, prelevando un computer e un hard disk contenuti in unozaino incustodito, appartenente ad un viaggiatore, quindi si sia allontanato frettolosamente,venendo però fermato dal capotreno, unitamente al titolare dei beni appena sottratti, edabbia minacciato e aggredito con spinte il capostazione [OSCURATO:PERSONA], già a conoscenzadelle abitudini dell'imputato di impossessarsi di beni a bordo dei treni (pp. 4-5 della sentenzaimpugnata).

Ebbene, la motivazione della Corte di merito - che ha escluso sia la natura dires derelicta del bene sottratto dall’imputato sia l’autonomia della condotta aggressiva aidanni del capostazione rispetto alla volontà di assicurarsi l’impunità per l’atto predatorioappena compiuto - è logica e coerente, giuridicamente corretta e scevra da vizi censurabilinella presente sede.

Si tratta di ricostruzione che dà conto, altresì, dell’impossibilità diconfigurare nella specie la desistenza volontaria del ricorrente, pure invocata dalla difesasulla base dell’assertivo assunto dell’avvenuta restituzione dei beni sottratti.3.

Con riguardo, infine, al terzo motivo di ricorso, mette conto rilevare che, anche a talriguardo, la sua inammissibilità è connessa ai limiti propri del giudizio di legittimità,allorquando si controverta sull’incidenza delle circostanze sulla quantificazione della pena.Come noto, infatti, è principio costante che la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientranella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la penabase, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che èinammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione dellacongruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ciò che, nelcaso di specie, non ricorre.5.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, aisensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Napoli in data 02/05/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 02/05/2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella sentenza emessa in data 11/04/2024 dal Tribunale di Napoli, ha ritenuto l’ipotesi dilieve entità per il reato di cui all'art 628, comma 2, cod. pen.ascritto all’imputato e, valutata lastessa unitamente alle già concesse circostanze attenuanti generiche prevalente sullacontestata recidiva, ha rideterminato la pena irrogata.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a tre motivi.2.1. e 2.2. Con il primo e il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazioneai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art.628, comma 2, cod. pen.: assume la difesa che la corte di appello, erroneamenteinterpretando la norma incriminatrice, è pervenuta ad una ricostruzione del fatto affetta datravisamento delle prove; in particolare, secondo la difesa, in base alle risultanze istruttorie,l’imputato, prima di porre in essere la condotta minatoria contestata, aveva già restituito dipropria iniziativa il bene sottratto; e dunque la minaccia (successiva alla restituzione delbene, rivolta ad un soggetto, il capostazione [OSCURATO:PERSONA], non presente al momentodell'impossessamento, ignaro di quanto accaduto in precedenza e che quindi non avevacercato di fermare l’imputato per il tentativo di furto) non era finalizzata ad assicurarsil'impunità, bensì a respingere la richiesta del capostazione, [OSCURATO:PERSONA], di mostrare idocumenti, per avere sorpreso l'imputato ad attraversare i binari; la minaccia quindi sarebbedisancorata sia dalla volontà di impossessarsi del bene, già restituito, sia dalla volontà diassicurarsi l’impunità. Si censura altresì la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicitàdella motivazione ed il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese dai testi(p. o. Capobianco, proprietario del computer sottratto; [OSCURATO:PERSONA], vittima delle minacce), dallequali risulta che l'imputato ha volontariamente restituito il computer al suo legittimoproprietario; la corte di merito avrebbe travisato il contenuto della deposizione del testeSilvano, il quale ha riferito di avere tentato di fermare l'imputato chiedendogli i documenti,perché stava attraversando i binari e che il controllo non era collegato al tentativo di furtoperpetrato qualche minuto prima, di cui [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza; si censura anche iltravisamento della prova laddove è stata ritenuta inattendibile la versione resa dall’imputatoin sede dibattimentale, secondo la quale egli avrebbe rinvenuto il computer dimenticato abordo del treno fermo in stazione e lo avrebbe preso per restituirlo al proprietario.2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto dilieve entità nella sua massima estensione; secondo la difesa, la motivazione sul punto èillogica e frutto di travisamento della prova: l’attenuante non è stata riconosciuta nella suamassima estensione, pur dando atto dello scarso disvalore della condotta e dell’assenza diun danno per la p.o. alla quale è stato restituito il bene nell’immediatezza, affermando chenon è, invece, stato restituito l’hard disk; cosa che sarebbe smentita dalle risultanze istruttorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi non consentiti,reiterativi e, comunque, manifestamente infondati.2. I primi due motivi di ricorso presentano valenza di merito, in quanto volti, in realtà, aprefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al perimetro delsindacato di legittimità, e sono, comunque, aspecifici, non confrontandosi in alcun modo conl’interpretazione del materiale probatorio resa conformemente dai giudici di merito, secondouna ricostruzione in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e dellaconsequenzialità nonché esente da contraddittorietà o manifesta illogicità.2.1. E’ d’uopo ricordare che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo dellamotivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ol'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e delrelativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenutimaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procederetrasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa CorteSuprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n.46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso percassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla suamancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialida imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianzeche "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, lastessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni infatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0.,Rv. 262965). Nel caso di specie va, poi, ulteriormente ricordato che, trattandosi di decisionec.d. "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede dilegittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) chel'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto comeoggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio dimotivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione hariformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi illimite del devolutum, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche deimotivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primogiudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007,Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice diappello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo averpreso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato,alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.2.2. Ciò posto, va evidenziato che la sentenza impugnata ha chiaramente spiegatocome risulti accertato che l'imputato sia salito sul treno poco dopo l'arrivo in stazione, primache tutti i passeggeri scendessero, prelevando un computer e un hard disk contenuti in unozaino incustodito, appartenente ad un viaggiatore, quindi si sia allontanato frettolosamente,venendo però fermato dal capotreno, unitamente al titolare dei beni appena sottratti, edabbia minacciato e aggredito con spinte il capostazione [OSCURATO:PERSONA], già a conoscenzadelle abitudini dell'imputato di impossessarsi di beni a bordo dei treni (pp. 4-5 della sentenzaimpugnata). Ebbene, la motivazione della Corte di merito - che ha escluso sia la natura dires derelicta del bene sottratto dall’imputato sia l’autonomia della condotta aggressiva aidanni del capostazione rispetto alla volontà di assicurarsi l’impunità per l’atto predatorioappena compiuto - è logica e coerente, giuridicamente corretta e scevra da vizi censurabilinella presente sede. Si tratta di ricostruzione che dà conto, altresì, dell’impossibilità diconfigurare nella specie la desistenza volontaria del ricorrente, pure invocata dalla difesasulla base dell’assertivo assunto dell’avvenuta restituzione dei beni sottratti.3. Con riguardo, infine, al terzo motivo di ricorso, mette conto rilevare che, anche a talriguardo, la sua inammissibilità è connessa ai limiti propri del giudizio di legittimità,allorquando si controverta sull’incidenza delle circostanze sulla quantificazione della pena.Come noto, infatti, è principio costante che la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientranella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la penabase, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che èinammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione dellacongruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ciò che, nelcaso di specie, non ricorre.5. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, aisensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
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