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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 settembre 1971

Cassazione n. 24130/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1971 avverso l'ordinanza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della stessa Corte del 26/09/2008, irrevocabile il 17/03/2009.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 163 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione.

Si rileva che l'ordinanza parla di presupposti della revoca di cui all'art. 168, primo comma, n. 2, cod. proc. pen., nel caso in esame, invece, inesistenti.

Invero, si evidenzia che la sentenza con cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena, per fatti commessi entro il 29 giugno 2006 (data della sentenza di primo grado) è divenuta definitiva in data 17/03/2009, mentre i fatti di reato di cui alla successiva condanna del 13/05/2020, irrevocabile il 20/10/2021, a causa dei quali è stata chiesta la revoca della sospensione condizionale della pena, sono delitti di cui all'art. 8 d.

Igs. 74/2000 relativi ad un periodo di tempo successivo, commessi, invero, dal 15/02/2011 al 3/12/2011, in evidente contrasto col disposto normativo appena menzionato.

2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt.163, 167 e 168 cod. pen.

Si osserva che la Corte di appello di Messina fa riferimento ad "ulteriori reati commessi" prima della scadenza dei termini previsti dagli artt. 163 e 167 cod. pen. senza specificarli.

Si insiste, alla luce dei suddetti motivi, sull'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, il provvedimento impugnato, pur facendo confuso riferimento ai presupposti di revoca di cui all'art. 168, primo comma, nn. 1 e 2, cod. pen., e ad ulteriori reati commessi nei termini di sospensione senza specificarli, poi in concreto dispone la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della Corte di appello di Messina del 26/09/2008, irrevocabile il 17/03/2009, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen.

E lo fa ritualmente, in presenza dei presupposti di tale disposto normativo, e precisamente per essere intervenuti nel quinquennio da tale irrevocabilità delitti (ex art. 8 d.

Igs. 74/00 commessi dal 15 febbraio al 3 dicembre 2011) per i quali era inflitta pena detentiva (anni uno e mesi nove di reclusione).

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Caristi al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1971 avverso l'ordinanza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della stessa Corte del 26/09/2008, irrevocabile il 17/03/2009. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 163 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che l'ordinanza parla di presupposti della revoca di cui all'art. 168, primo comma, n. 2, cod. proc. pen., nel caso in esame, invece, inesistenti. Invero, si evidenzia che la sentenza con cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena, per fatti commessi entro il 29 giugno 2006 (data della sentenza di primo grado) è divenuta definitiva in data 17/03/2009, mentre i fatti di reato di cui alla successiva condanna del 13/05/2020, irrevocabile il 20/10/2021, a causa dei quali è stata chiesta la revoca della sospensione condizionale della pena, sono delitti di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000 relativi ad un periodo di tempo successivo, commessi, invero, dal 15/02/2011 al 3/12/2011, in evidente contrasto col disposto normativo appena menzionato. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt.163, 167 e 168 cod. pen. Si osserva che la Corte di appello di Messina fa riferimento ad "ulteriori reati commessi" prima della scadenza dei termini previsti dagli artt. 163 e 167 cod. pen. senza specificarli. Si insiste, alla luce dei suddetti motivi, sull'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, il provvedimento impugnato, pur facendo confuso riferimento ai presupposti di revoca di cui all'art. 168, primo comma, nn. 1 e 2, cod. pen., e ad ulteriori reati commessi nei termini di sospensione senza specificarli, poi in concreto dispone la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della Corte di appello di Messina del 26/09/2008, irrevocabile il 17/03/2009, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. E lo fa ritualmente, in presenza dei presupposti di tale disposto normativo, e precisamente per essere intervenuti nel quinquennio da tale irrevocabilità delitti (ex art. 8 d. Igs. 74/00 commessi dal 15 febbraio al 3 dicembre 2011) per i quali era inflitta pena detentiva (anni uno e mesi nove di reclusione). 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Caristi al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, i
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