CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17296/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eppa Maria [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di Trapanidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminati i ricorsi, così riqualificati dalla Corte d’appello di Palermo gli originari atti diimpugnazione, presentati dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MariaSanclemente avverso la sentenza con cui in data 25.2.2025 il Tribunale di Trapani hacondannato le imputate alla pena di 200 euro di ammenda ciascuna per il reato di cui all’art.660 cod. pen.;Premesso che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso prima dell’udienzal’atto di remissione di querela cui ha proceduto la persona offesa in data 11.2.2026 innanzi aiCarabinieri di Trapani;Rilevato che, dopo la commissione del fatto per cui si è proceduto, il d.lgs. n. 150 del2022 ha modificato il reato di cui all’art. 660 cod. pen., prevedendone la perseguibilità aquerela della persona offesa, salvo che nel caso – che non viene in questione nella vicendadi specie – in cui il fatto sia stato commesso nei confronti di persona incapace;Considerato che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio dicassazione, determina l'estinzione del reato cui essa si riferisce anche in presenza di unacausa di inammissibilità del ricorso e va dichiarata dal giudice di legittimità (Sez. U, n. 24246del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01; da ultimo, Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025,Criscenti, Rv. 288997 - 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il reato ascritto alle odierne ricorrenti può considerarsi estinto aisensi dell’art. 152 cod. pen., dovendosi solo precisare che ciò vale non solo per FrancescaSanclemente, la quale ha espressamente accettato la remissione di querela, ma anche perMaria [OSCURATO:PERSONA], essendo sufficiente, ai fini dell’efficacia della remissione, cheda parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa (Sez. 5,n. 7072 del 12/1/2011, P.g. in proc. Castillo, Rv. 249412 – 01; Sez. 5, n. 35900 del24/6/2010, P.g. in proc. Cannata, Rv. 248427 – 01);[OSCURATO:PERSONA], quindi, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchéil reato è estinto a seguito di remissione di querela e che, ai sensi dell’art. 340, ult. comma,cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico delle querelate; P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela. Condanna le imputate al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]