CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33675/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
altagironeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l ’ordinanza impugnata, i l Tr ibunale di Caltagirone,pronunciandosiquale Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la sospensione condizionale dellapena, per quanto di interesse ai presenti fini, sul rilievo dell'omessaimpugnazione della sentenza che, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc.pen., aveva disposto la riduzione della pena inflitta, determinandola nella misurafinale di un anno, nove mesi, venti giorni di reclusione e 1.333,00 euro di multa.2. Avverso l’ordinanza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], peril tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, laviolazione degli artt. 442, comma 2-bis, 671, 673, 676, cod. proc. pen., nonchédegli artt. 3, 27 e 111 Cost.Rileva la difesa che il Tribunale di Caltagirone ha respinto la richiesta diapplicazione del beneficio sospensivo sulla base della mancata previsionelegislativa di tale possibilità, ritenendo di non potere accedere a una applicazioneanalogica dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen.Con tale iter argomentativo, il Tribunale ha assunto una decisione incontrasto con la sentenza della Corte costituzionale 25 novembre 2024, n. 208,che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod.proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possaconcedere la sospensione della pena e la non menzione della condanna nelcertificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbiapotuto provvedervi perché la pena, già determinata, era superiore ai limitiedittali che consentono la concessione di tali benefici.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza per nuovo giudizio.4. Con memoria depositata in data 1 giugno 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hadepositato una memoria con cui ha ribadito le ragioni poste a fondamentodell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.2. Osserva il Collegio che il Tribunale di Caltagirone ha omesso diconsiderare che la Corte costituzionale, con la sentenzan. 208 del 2024, hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc.pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concederela sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nelcertificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbiapotuto provvedervi perché la pena, allora determinata, era superiore alla misuraedittale che consente il riconoscimento di tali benefici.La pronuncia additiva della Corte costituzionale, pertanto, ha reso non piùgiudice dell’esecuzione «non può concedere la sospensione condizionale alcondannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione dellasentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, anorma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., facendola rientrare nei limitidi cui all'art. 163 cod. pen., posto che la concessione del beneficio in sedeesecutiva non è ammessa in via generalizzata, ma può avvenire nei soli casiprevisti dalla legge» (Sez. 1, n. 37899 del 09/07/2024, Focsa, Rv. 287012 - 01).Si tenga, del resto, presente che, successivamente alla pronunciadichiarativa dell'illegittimità costituzionale, sopra richiamata, in Sez. 1, n. 6790del 11/12/2025, dep. 2026, Ahmed, Rv. 289495 - 03,in motivazione, si è rilevatoche «l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. introduce un meccanismopremiale, per effetto del quale la pena viene ridotta di un sesto nell’ipotesi in cuiil soggetto, dichiarato colpevole in esito a un giudizio abbreviato, non propongaimpugnazione contro la sentenza di condanna».Questa riduzione di pena, invero, è espressamente indicata dalla leggecome ulteriore«rispetto a quella della metà, o di un terzo, già prevista dalcomma 2 inconseguenza della scelta del rito, e risponde alla medesima logicadeflattiva,quella di incentivare, dopo la già avvenuta adozione di un modelloprocessualepiù celere, perché caratterizzato dalla rinuncia alle garanzie delcontraddittorionella formazione della prova, la rinuncia aggiuntiva a coltivareimpugnazionivolte alla sola mitigazione del trattamento sanzionatorio» (Sez. 1,n. 6790 del 11/12/2025, dep. 2026, Ahmed, cit.).2.1. In questa, rivisitata, cornice ermeneutica, deve rilevarsi che, vistoche alla rideterminazione della pena non è chiamato il giudice di cognizione maquello dell’esecuzione, si è posto il problema se, nel silenzio del legislatore,anche il secondo giudice fosse abilitato a verificare la possibilità di rivalutarel'applicazione della sospensione condizionale della pena, quando, per effetto dellariduzione di un sesto, il beneficio sospensivo, in precedenza negato perché nonrientrante nei limiti di legge, risultasse concedibile.All'iniziale risposta negativa fornita da Sez. 1, n. 37899 del 09/07/2024,2024 – che ha reputato l’assetto normativo previgente incompatibile con gli artt.3, 27, commi primo e terzo, 111, 117, primo comma, quest’ultimo in relazioneall’art. 6 CEDU –, nel cui solco si colloca Sez. 1, n. 6790 del 11/12/2025, dep.2026, Ahmed, cit., alla quale occorre dare continuità ermeneutica.Si consideri, in proposito, che il Giudice delle leggi ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nellaparte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere lasospensione della pena nei casi previsti dalla stessa norma, quando «il giudicedella cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinataera superiore ai limiti di legge» (Corte cost., sent. n. 208 del 2024).L’esercizio del potere surrogatorio del giudice dell’esecuzione, previstodell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., dunque, presuppone che, in sede dicognizione, il disconoscimento del beneficio sospensivo sia stato giustificato dallamisura della pena inflitta, operante come limite a una valutazione di merito. Inquesta ipotesi, infatti, non può «ravvisarsi alcun reale vulnus al giudicato qualoraquel giudizio prognostico che non è stato compiuto dal giudice della cognizionesia compiuto, poi, dal giudice dell’esecuzione» (Corte cost., sent. n. 208 del2024, cit.).Ne discende che i poteri di cui dispone il giudice dell’esecuzione in materiadi sospensione condizionale della pena, per effetto della rivisitazionecostituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., si espandono nellamisura in cui, eliminato «l’ostacolo normativo che aveva impedito al giudice dellacognizione di provvedere sul beneficio, risulti che il mancato riconoscimento diquest’ultimo fosse realmente il prodotto di quell’ostacolo; il che, invero, deveritenersi ogniqualvolta, a fronte di pene inflitte in misura eccedente i limiti di cuiall’art. 163 cod. pen., la decisione giudiziale di condanna sia rimasta silente inargomento» (Sez. 1, n. 6790 del 11/12/2025, dep. 2026, Ahmed, cit.).Per converso, laddove il giudice di cognizione, prescindendo dalla misuraedittale della pena, ha effettuato una prognosi negativa sulla concedibilità delbeneficio sospensivo, non vi è alcuno spazio per la rivalutazione della questionein sede esecutiva.Nè potrebbe essere diversamente, atteso che l'intervento del giudicedell’esecuzione, exart. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., si giustifica solo nellaprospettiva di recuperare un effetto favorevole al condannato che non è statopossibile assumere in sede di cognizione. Ne consegue che tale interventorecperatorio «non può essere esteso sino a ricomprendere la rivalutazione dellaquestione concernente la prognosi di non recidiva nel crimine, che sia stata giàespressamente trattata nel processo ed ivi risolta con decisione ormai divenutairrevocabile» (Sez. 1, n. 6790 del 11/12/2025, dep. 2026, Ahmed, cit.).3. Sulla scorta dei principi che si sono richiamati, occorre dare continuitàermeneutica al principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 6790 del 11/12/2025,dep. 2026, Ahmed, cit., secondo cui: «Il giudice dell'esecuzione può concedere lasospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto dellamancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbiaridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.,facendola rientrare nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., quando risulti che ilbeneficio non è stato riconosciuto in sede di cognizione a cagione della misuradella pena inflitta, ma non anche quando la sua concedibilità è stata in quellasede espressamente esclusa a seguito di prognosi negativa, ex art. 164, commaprimo, cod. pen., in ordine alla futura astensione dalla commissione di nuovireati.4. Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Caltagirone, ritenendoprecluso il potere di applicare la sospensione condizionale della pena, inexecutivis, non ha formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alcun giudizioprognostico quanto alla concedibilità del beneficio sospensivo con riferimento allafutura astensione del ricorrente dalla commissione di ulteriori reati.Né tale valutazione risulta essere stata effettuata dal Giudice dellacognizione.5. Alla luce delle considerazioni esposte, si impone l’annullamentodell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Caltagirone per un nuovogiudizio in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena, che dovràessere eseguito nel rispetto dei principi che si sono richiamati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCaltagirone.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]