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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44173/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 23.9.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 2.1.2018 con cui il Tribunale del capoluogo emiliano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e la aveva di conseguenza condannata alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 1.500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore della Bonora deducendo, con un unico motivo, l'errata applicazione della legge penale con riferimento all'art. 124 cod. pen.; rileva che con l'atto di appello era stata eccepita la tardività della querela sporta dalla persona offesa sul rilievo secondo cui questi aveva avuto contezza del fatto-reato negli ultimi mesi del 2013 ovvero, al più, nel gennaio del 2014, mentre la querela era stata presentata soltanto I'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; segnala che la Corte di Appello, prendendo atto di questo, aveva ciò non d1 meno sostenuto che la querela era però tempestiva in quanto proposta nel termine di sei mesi dal momento in cui il querelante aveva avuto contezza della truffa.

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo non è manifestamente infondato non foss'altro che per avere la Corte di Appello respinto la censura articolata con il gravame di merito sul rilievo, ritenuto assorbente e certamente errato, secondo cui "... la proposizione della querela, in data 9.5.2014, è tempestiva, poiché proposta entro sei mesi da quando il querelante ha avuto certezza della truffa perpetrata ai suoi danni" (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata).

La non manifesta infondatezza del ricorso ha comportato, perciò, la instaurazione del rapporto processuale con la conseguente necessità di prendere atto del decorso del termine di prescrizione che è infine compiutamente maturato ancorché in data successiva alla sentenza di appello.

Quest'ultima va perciò annullata senza rinvio essendo appena il caso di ribadire che, anche volendo ritenere che il difetto di querela possa essere rilevato in sede di legittimità, certamente ciò non è possibile laddove, come nel caso di specie, la sua valutazione importa l'esame di questibni di fatto non immediatamente rilevabili dalle sentenze di merito (cfr.,Sez. 3, Sentenza n. 35767 del 21/04/2017, Rv. 271245 - 01, Galizia; Sez. 5, Sentenza n. 19241 del 09/02/2015 1.1d. (dep. 08/05/2015 ) Rv. 264847 - 01, Grasso).

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 23.9.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 2.1.2018 con cui il Tribunale del capoluogo emiliano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e la aveva di conseguenza condannata alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 1.500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore della Bonora deducendo, con un unico motivo, l'errata applicazione della legge penale con riferimento all'art. 124 cod. pen.; rileva che con l'atto di appello era stata eccepita la tardività della querela sporta dalla persona offesa sul rilievo secondo cui questi aveva avuto contezza del fatto-reato negli ultimi mesi del 2013 ovvero, al più, nel gennaio del 2014, mentre la querela era stata presentata soltanto I'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; segnala che la Corte di Appello, prendendo atto di questo, aveva ciò non d1 meno sostenuto che la querela era però tempestiva in quanto proposta nel termine di sei mesi dal momento in cui il querelante aveva avuto contezza della truffa. 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo non è manifestamente infondato non foss'altro che per avere la Corte di Appello respinto la censura articolata con il gravame di merito sul rilievo, ritenuto assorbente e certamente errato, secondo cui "... la proposizione della querela, in data 9.5.2014, è tempestiva, poiché proposta entro sei mesi da quando il querelante ha avuto certezza della truffa perpetrata ai suoi danni" (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata). La non manifesta infondatezza del ricorso ha comportato, perciò, la instaurazione del rapporto processuale con la conseguente necessità di prendere atto del decorso del termine di prescrizione che è infine compiutamente maturato ancorché in data successiva alla sentenza di appello. Quest'ultima va perciò annullata senza rinvio essendo appena il caso di ribadire che, anche volendo ritenere che il difetto di querela possa essere rilevato in sede di legittimità, certamente ciò non è possibile laddove, come nel caso di specie, la sua valutazione importa l'esame di questibni di fatto non immediatamente rilevabili dalle sentenze di merito (cfr.,Sez. 3, Sentenza n. 35767 del 21/04/2017, Rv. 271245 - 01, Galizia; Sez. 5, Sentenza n. 19241 del 09/02/2015 1.1d. (dep. 08/05/2015 ) Rv. 264847 - 01, Grasso). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così
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