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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48063/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-seatite le conclusioni del PG h euk0eXt<4\ \ ( \`'‘'W4,_. '• \1\.\\N Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati oggetto di diverse sentenze di condanna.

Ha in particolare riconosciuto l'esistenza del vincolo tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa in data 12 ottobre 2016, irrevocabile il 27 gennaio 2017, della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 20 marzo 2018, irrevocabile il 5 aprile 2018, e della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 17 dicembre 2018, irrevocabile il 30 giugno 2020.

Conseguentemente ha determinato la pena unica nella misura complessiva di anni otto e mesi sei di reclusione, già ridotti per il rito.

Ha individuato il reato più grave in quello di associazione di tipo mafioso di cui alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catania il 17 dicembre 2018, irrevocabile il 30 giugno 2020.

Ha quindi operato gli aumenti per continuazione sulla pena base di anni sette di reclusione, aumentata per la recidiva qualificata ad anni dieci e mesi sei di reclusione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione.

L'individuazione della pena più grave è stata operata facendo applicazione di un aumento per recidiva che invece era stato escluso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 775 del 30 giugno 2020 emessa in sede di cognizione.

La recidiva, peraltro, non può essere applicata neanche in riferimento alle sentenze rispetto alle quali è stata riconosciuta la continuazione, in quanto esse sono tutte successive alla data di cessazione del reato più grave.

Inoltre, l'aumento per continuazione non è stato per nulla motivato.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con rideterminazione della pena ad opera della Corte di cassazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. La Corte di appello ha riconosciuto il vincolo di continuazione tra i reati oggetto di plurime sentenze e ha individuato quello più grave, la cui pena ha assunto come base di computo dei vari aumenti, in quello associativo di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania del 17 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 30 giugno 2020.

Sulla pena base del reato più grave, prima di procedere alla determinazione degli aumenti di continuazione, ha applicato l'aumento per l'aggravante della recidiva, in misura però superiore a quella determinata nel giudizio di cognizione.

Con sentenza n. 25939/2020 la Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], annullando senza rinvio la sentenza di condanna emessa il 17 dicembre 2018 dalla Corte di appello di Catania, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Ha infatti rilevato la fondatezza della doglianza in punto di aumento per la recidiva, che ha ricondotto, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., ad anni uno, mesi uno e giorni dieci, pari alla pena applicata con l'unica sentenza irrevocabile precedente alla commissione dei reati per i quali si procedeva.

3. La Corte di appello, invece, agendo quale giudice dell'esecuzione, ha computato un maggiore aumento per la recidiva in riguardo al reato assunto come più grave ed individuato in quello oggetto della menzionata sentenza del 17 dicembre 2018, oggetto di parziale annullamento senza rinvio.

Ciò ha fatto in violazione di quanto stabilito in sede di cognizione e pertanto la relativa ordinanza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Catania, che deciderà in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-seatite le conclusioni del PG h euk0eXt<4\ \ ( \`'‘'W4,_. '• \1\.\\N Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati oggetto di diverse sentenze di condanna. Ha in particolare riconosciuto l'esistenza del vincolo tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa in data 12 ottobre 2016, irrevocabile il 27 gennaio 2017, della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 20 marzo 2018, irrevocabile il 5 aprile 2018, e della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 17 dicembre 2018, irrevocabile il 30 giugno 2020. Conseguentemente ha determinato la pena unica nella misura complessiva di anni otto e mesi sei di reclusione, già ridotti per il rito. Ha individuato il reato più grave in quello di associazione di tipo mafioso di cui alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catania il 17 dicembre 2018, irrevocabile il 30 giugno 2020. Ha quindi operato gli aumenti per continuazione sulla pena base di anni sette di reclusione, aumentata per la recidiva qualificata ad anni dieci e mesi sei di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. L'individuazione della pena più grave è stata operata facendo applicazione di un aumento per recidiva che invece era stato escluso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 775 del 30 giugno 2020 emessa in sede di cognizione. La recidiva, peraltro, non può essere applicata neanche in riferimento alle sentenze rispetto alle quali è stata riconosciuta la continuazione, in quanto esse sono tutte successive alla data di cessazione del reato più grave. Inoltre, l'aumento per continuazione non è stato per nulla motivato. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con rideterminazione della pena ad opera della Corte di cassazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La Corte di appello ha riconosciuto il vincolo di continuazione tra i reati oggetto di plurime sentenze e ha individuato quello più grave, la cui pena ha assunto come base di computo dei vari aumenti, in quello associativo di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania del 17 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 30 giugno 2020. Sulla pena base del reato più grave, prima di procedere alla determinazione degli aumenti di continuazione, ha applicato l'aumento per l'aggravante della recidiva, in misura però superiore a quella determinata nel giudizio di cognizione. Con sentenza n. 25939/2020 la Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], annullando senza rinvio la sentenza di condanna emessa il 17 dicembre 2018 dalla Corte di appello di Catania, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha infatti rilevato la fondatezza della doglianza in punto di aumento per la recidiva, che ha ricondotto, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., ad anni uno, mesi uno e giorni dieci, pari alla pena applicata con l'unica sentenza irrevocabile precedente alla commissione dei reati per i quali si procedeva. 3. La Corte di appello, invece, agendo quale giudice dell'esecuzione, ha computato un maggiore aumento per la recidiva in riguardo al reato assunto come più grave ed individuato in quello oggetto della menzionata sentenza del 17 dicembre 2018, oggetto di parziale annullamento senza rinvio. Ciò ha fatto in violazione di quanto stabilito in sede di cognizione e pertanto la relativa ordinanza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Catania, che deciderà in diversa composizione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ca