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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 07566/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17883/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 7097/2017 depositata il05/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione del Comune di [OSCURATO:PERSONA]) avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e annullato l’avviso di accertamento ICI per l’anno di imposta 2007 (per una cava).

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione del Comune di [OSCURATO:PERSONA]) con un unico motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 161 e 171, l. 296 del 2006, art. 1, 3 e 10, d. lgs. 504 del 1992, art. 3 e 7, d.P.R. 380 del 2001, art. 112 e 132 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso chiedendo il rigetto del ricorso con la conferma della sentenza impugnata;

3. con memoria la controricorrente ha rappresentato che la concessionaria aveva svolto intervento (adesivo dipendente) nel giudizio di primo grado, presentando memoria, che si limitava a chiedere il rigetto del ricorso della contribuente; il concessionariopoi appellava la sentenza della Commissione tributaria provinciale, sfavorevole all’ente impositore (il Comune); l’interventore adesivo non poteva appellare la sentenza resa nei confronti del ricorrente contribuente e del Comune.

Il Comune di Guidonia di Montecelio non presentava impugnazione.

Conseguentemente il ricorso in cassazione proposto dalla concessionaria deve ritenersi, comunque, inammissibile.

Nel merito insisteva nella illegittimità dell’avviso di accertamento,prospettata nel ricorso introduttivo.

Considerato che

1. Deve analizzarsi preliminarmente, in quanto pregiudiziale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione della concessionaria.

Il Comune ha emesso e notificato in proprio l’avviso di accertamento.

Il ricorso della contribuente è stato proposto solo nei confronti dell’ente impositore, Comune d Guidonia di Montecelio (il ricorso introduttivo è stato notificato solo al Comune).

La società concessionaria è intervenuta nel giudizio di primo grado presentando controdeduzioni.

L’intervento della concessionaria deve ritenersi adesivo dipendente.

Nel processo tributario l’intervento può essere solo adesivo dipendente; infatti, per il comma 6, dell’art. 14, d. lgs. 546 del 1992 «Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza».

L’intervento, o la chiamata in causa, quindi, non rimette in termini e lo stesso, pertanto, si configura solo ed esclusivamente quale intervento adesivo dipendente ex art. 105, secondo comma, cod. proc. civ. («Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse»).

L’interventore adesivo dipendente non è legittimato all’impugnazione, come con giurisprudenza costante ritenuto da questa Corte di legittimità («L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; inoltre, esso non vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza vincolante del giudicato (fattispecie relativa a sentenza del Tribunale Superiore delle Acque che, rigettando il ricorso avverso il divieto di navigazione a motore, aveva ritenuto la propria giurisdizione sul presupposto della natura pubblica del lago, avversata invece dagli interventori "ad adiuvandum" dei ricorrenti che lo ritenevano privato)» Sez.

U, Sentenza n. 5992 del 17/04/2012, Rv. 622259 – 01 ; vedi, anche, Sez. 1- , Ordinanza n. 2818 del 06/02/2018, Rv. 647144 – 01 e Sez.

L, Sentenza n. 16930 del 08/07/2013, Rv. 627053 - 01 ) .

Nel caso in giudizio il Comune soccombente non ha impugnato e il ricorso del concessionario (interventore adesivo dipendente) deve ritenersi inammissibile in quanto proposto da un soggetto non legittimato.

2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra ricorrente e controricorrente, nulla per il Comune intimato; raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - q uater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17883/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 7097/2017 depositata il05/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione del Comune di [OSCURATO:PERSONA]) avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e annullato l’avviso di accertamento ICI per l’anno di imposta 2007 (per una cava). 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione del Comune di [OSCURATO:PERSONA]) con un unico motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 161 e 171, l. 296 del 2006, art. 1, 3 e 10, d. lgs. 504 del 1992, art. 3 e 7, d.P.R. 380 del 2001, art. 112 e 132 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.); 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso chiedendo il rigetto del ricorso con la conferma della sentenza impugnata; 3. con memoria la controricorrente ha rappresentato che la concessionaria aveva svolto intervento (adesivo dipendente) nel giudizio di primo grado, presentando memoria, che si limitava a chiedere il rigetto del ricorso della contribuente; il concessionariopoi appellava la sentenza della Commissione tributaria provinciale, sfavorevole all’ente impositore (il Comune); l’interventore adesivo non poteva appellare la sentenza resa nei confronti del ricorrente contribuente e del Comune. Il Comune di Guidonia di Montecelio non presentava impugnazione. Conseguentemente il ricorso in cassazione proposto dalla concessionaria deve ritenersi, comunque, inammissibile. Nel merito insisteva nella illegittimità dell’avviso di accertamento,prospettata nel ricorso introduttivo. Considerato che 1. Deve analizzarsi preliminarmente, in quanto pregiudiziale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione della concessionaria. Il Comune ha emesso e notificato in proprio l’avviso di accertamento. Il ricorso della contribuente è stato proposto solo nei confronti dell’ente impositore, Comune d Guidonia di Montecelio (il ricorso introduttivo è stato notificato solo al Comune). La società concessionaria è intervenuta nel giudizio di primo grado presentando controdeduzioni. L’intervento della concessionaria deve ritenersi adesivo dipendente. Nel processo tributario l’intervento può essere solo adesivo dipendente; infatti, per il comma 6, dell’art. 14, d. lgs. 546 del 1992 «Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza». L’intervento, o la chiamata in causa, quindi, non rimette in termini e lo stesso, pertanto, si configura solo ed esclusivamente quale intervento adesivo dipendente ex art. 105, secondo comma, cod. proc. civ. («Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse»). L’interventore adesivo dipendente non è legittimato all’impugnazione, come con giurisprudenza costante ritenuto da questa Corte di legittimità («L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; inoltre, esso non vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza vincolante del giudicato (fattispecie relativa a sentenza del Tribunale Superiore delle Acque che, rigettando il ricorso avverso il divieto di navigazione a motore, aveva ritenuto la propria giurisdizione sul presupposto della natura pubblica del lago, avversata invece dagli interventori "ad adiuvandum" dei ricorrenti che lo ritenevano privato)» Sez. U, Sentenza n. 5992 del 17/04/2012, Rv. 622259 – 01 ; vedi, anche, Sez. 1- , Ordinanza n. 2818 del 06/02/2018, Rv. 647144 – 01 e Sez. L, Sentenza n. 16930 del 08/07/2013, Rv. 627053 - 01 ) . Nel caso in giudizio il Comune soccombente non ha impugnato e il ricorso del concessionario (interventore adesivo dipendente) deve ritenersi inammissibile in quanto proposto da un soggetto non legittimato. 2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra ricorrente e controricorrente, nulla per il Comune intimato; raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - q uater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a