CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 24919/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte militare d’appello Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare Roberto BELLELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 23 maggio 2024 dal Tribunale militare di Napoli con la quale Sossio VERGARA, [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di finanza, è stato giudicato responsabile del delitto di violata consegna aggravata (artt. 120 e 47, primo comma n. 2, cod. pen. mil. pace), e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante, ha ridotto la pena a due mesi di reclusione militare, con i doppi benefici. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il sopraindicato delitto accertato in data 26 novembre 2021 allorquando, comandato in servizio per attività di polizia giudiziaria in abiti civili, abbandonava all’interno dell’auto di servizio uno zaino che conteneva, tra l’altro, l’arma in dotazione (Beretta PX4 cal. 9x19 parabellum) che veniva sottratta da terzi. 2. [OSCURATO:PERSONA] VERGARA,a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge, in riferimento alla norma incriminatrice, con riguardo all’assenza di una consegna concernente la custodia dell’arma nell’operazione di servizio cui il militare era stato comandato. L’ordine di servizio in data 26 novembre 2021 non fa alcun riferimento alla custodia dell’arma, né richiama altre direttive specifiche e, comunque, non contiene specifiche consegne in proposito. [OSCURATO:PERSONA] n. 0361146/2018 del Comando generale della Guardia di finanza costituisce, per parte sua, una previsione generale e astratta, non rilevante quale violata consegna. La consegna deve essere precisa e determinare tassativamente quale debba essere il comportamento che il militare deve mantenere in servizio, mentre nel caso in esame, la Circolare contiene previsioni generali e astratte. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio della motivazione con riguardo all’elemento psicologico che è stato individuato nel dolo, senza che ne emergano gli elementi costitutivi, trattandosi, al più di una condotta colposa, perciò estranea alla fattispecie contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che sviluppa alcune doglianze inammissibili, è nel complesso infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Deve essere, innanzitutto, evidenziato che l’imputato, assegnato al [OSCURATO:PERSONA] economica e finanziaria della Guardia di finanza, era stato comandato di servizio, con altro sottufficiale capo pattuglia, per indagini e attività di polizia giudiziaria in materia di marchi contraffatti nel porto di Napoli, in abiti civili e con veicolo dotato di targa di copertura, con obbligo di portare al seguito soltanto l’armamento ordinario. Il militare abbandonava nel veicolo, parcheggiato sulla pubblica via, il proprio zaino personale all’interno del quale egli aveva riposto l’arma di ordinanza (pistola semiautomatica Beretta PX4 cal. 9x19 parabellum). Ignoti, forzando il veicolo, asportavano il contenuto, tra il quale anche l’arma in dotazione dell’imputato. La ricostruzione del fatto, che non può essere censurata in questa sede, non è neppure contestata dal ricorrente. 2.2. Va ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 6 luglio 2000, ha premesso che l'incriminazione della violata consegna (collocata nel [OSCURATO:PERSONA] del cod. pen. mil. pace) è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare, alla salvaguardia della quale sono invece preordinate le fattispecie comprese nel [OSCURATO:PERSONA]; ha poi aggiunto che il reato può essere commesso solo da un militare che sia comandato a un servizio determinato e al quale siano assicurati i mezzi per l'esecuzione della consegna. Con riguardo al contenuto di ciò che può costituire consegna, la Corte Cost. ha rimarcato che la consegna deve essere precisa, nel senso che deve «determinare interamente e tassativamente il comportamento del militare in servizio». Seguendo queste linee interpretative, la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che la nozione di consegna «comprende tutto quel complesso di prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l'adempimento di un determinato servizio, al fine di regolarne le modalità di esecuzione, dalle quali non è possibile discostarsi» (Sez. 1, n. 30693 del 11/07/2007, Demanuele, Rv. 237351). Si noti che nel caso deciso da Sez. 1, n. 19760 del 01/04/2008, Manunza, Rv. 240281 – 01, il militare, ritenuto responsabile del reato ex art. 120 cod. pen. mil. pace, aveva abbandonato l’arma speciale in dotazione (fucile mitragliatore Beretta M12 cal. 9x19 parabellum), contravvenendo alle indicazioni relative alla custodia delle armi. 3. Nel caso oggetto del presente giudizio si è verificata una violazione attinente al servizio e non alla disciplina militare; non solo, ma le norme comportamentali del personale di servizio di pattuglia rivestono carattere integrativo delle consegne particolari, in quanto anch'esse prescrittive del comportamento da osservare nell'espletamento di un servizio (Sez. 1, n. 19862 del 28/04/2009, P.M. in proc. Martines, Rv. 243783), ragion per cui le doglianze avanzate suonano del tutto inadeguate, avendosi riguardo alla violazione di veri e propri protocolli di comportamento, relativamente alla custodia dell’arma in dotazione, che costituiscono disposizioni tipo, impartite per operazioni di pattuglia, mirate al corretto svolgimento del servizio comandato. 3.1. Si è da tempo affermato che «ai fini della configurabilità del reato di violata consegna tutte le disposizioni di carattere generale, specialmente quando la loro osservanza sia rilevante ai fini della corretta esecuzione di un ordine specifico, formano parte integrante della consegna impartita e ciò indipendentemente dalla circostanza di un loro specifico e diretto richiamo nell'ordine particolare» (Sez. 1, n. 11601 del 28/05/1985, Abate, Rv. 171250 - 01). 3.2. Nessuna arbitraria e illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale è dato cogliere, come adombrato dal ricorrente, atteso che nel comportamento tenuto dall'imputato, che in quella specifica occasione ha abbandonato l’arma in dotazione destinata esclusivamente all’uso militare (cal. 9x19 parabellum), ha violato la precisa indicazione precettiva sulle modalità di custodia delle armi, le quali sono dettagliatamente descritte dalla Circolare n. 0361146/2018 del Comando generale della Guardia di finanza. [OSCURATO:PERSONA], ancorché non espressamente richiamata nell’ordine di servizio, costituisce una indicazione cogente là dove, come nel caso in esame, la consegna prevedeva il servizio armato cui si applicano, per necessità, le specifiche regole dettate per la custodia e uso delle armi in dotazione. Quella attinenti alle armi sono consegne specifiche, ben note al militare, in quanto costituiscono la precondizione necessaria per l’espletamento del servizio cui il militare è stato comandato e proposto per ordine legittimo. 3.3. Alla luce dei richiamati principi, come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata, deve essere letto e interpretato l'ordine di servizio del 26 novembre 2021, impartito al capo pattuglia e al Brig. VERGARA, che prescriveva le attività di polizia giudiziaria, in abiti civili, mediante l’utilizzo dell'auto dell'amministrazione militare e dell’ordinario armamento individuale in dotazione. Un tale puntuale ordine, che impone l’utilizzo di materiale militare e attività specifiche, richiama necessariamente le disposizioni generali che ne regolano, in modo perentorio, l’impiego, sicché non può dubitarsi che tra esse rientrino anche quelle sulla custodia delle armi, le quali in modo specifico stabiliscono, tra l’altro, il divieto di custodire le armi all’interno di borse o simili e prescrivono, invece, di portare indosso le armi e il munizionamento, quando comandati in abiti civili. 3.4. Quando il militare è in servizio armato, quindi, l’abbandono dell’arma in un veicolo incustodito costituisce violazione della consegna specifica concernente la custodia delle armi in dotazione e da impiegare nel servizio, cui il militare è stato preposto con l’ordine di servizio, poiché esso presuppone necessariamente la piena osservanza delle disposizioni generali, a carattere specifico, che regolano detto servizio, ancorché non siano state espressamente richiamate. 4. Le doglianze sull’elemento soggettivo sono inammissibili perché generiche, là dove non si confrontano con la sentenza impugnata che ha evidenziato la piena consapevolezza della condotta, evidenziando anche la specifica formazione del militare al maneggio e custodia delle armi, peraltro coessenziale alla funzione di polizia giudiziaria attribuitagli. Si è da tempo chiarito che l’elemento soggettivo del reato di abbandono del posto o violata consegna, da parte di militare di guardia o di servizio ex art. 120 cod. pen. mil. pace, che è reato omissivo e di mera condotta, è costituito dal dolo generico, cioè della coscienza e volontà dell'allontanamento o dell’inadempimento alla consegna ricevuta (Sez. 1, n. 2066 del 01/03/1989 - dep. 1990, Prevosto, Rv. 183334 – 01; Sez. 1, n. 39449 del 04/10/2007, Bellomo, Rv. 237737), sicché le assertive asserzioni del ricorrente sulla natura colposa della condotta sono del tutto prive di fondamento. La tipologia del dolo (generico) è ben testimoniata dai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità: «ai fini della configurabilità del reato di violata consegna, tutte le prescrizioni della consegna hanno pari forza cogente, senza che sia dato al militare, tenuto alla loro rigorosa osservanza, di valutare se alcuna di esse non possa influire sulla regolarità e sull'efficienza del servizio. Ne deriva che, consistendo l'elemento soggettivo del reato nella coscienza e volontà di tenere un comportamento difforme dalle prescrizioni imposte dalla consegna ricevuta, è del tutto irrilevante, ai fini dell'esclusione del dolo generico richiesto per l'integrazione del detto elemento soggettivo, il convincimento dell'imputato, più o meno fondato, che la sua condotta non conforme alle prescrizioni non possa influire sulla regolarità e sull'efficienza del servizio» (Sez. 1, n. 7911 del 28/03/1988, Porcu, Rv. 178826). 4.1. Come hanno correttamente sottolineato i giudici di merito, l’imputato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha fatto pervenire uno scritto autografo nel quale egli espone di avere deliberatamene lasciato l’arma nella vettura poiché aveva ritenuto inopportuno portarla al seguito, così ammettendo, sia la piena coscienza della condotta doverosa, sia la volontà di non attenervisi. 5. Al rigetto del ricorso consegue,